Art. 23 
 
Dichiarazione dello stato di  mobilitazione  del  Servizio  nazionale
  della protezione civile (Articolo 5 legge 225/1992; Articoli 107  e
  108  decreto  legislativo  112/1998;   Articolo   3   decreto-legge
  245/2002, conv. legge 286/2002) 
 
  1. In occasione o in vista di eventi di cui all'articolo 7 che, per
l'eccezionalita'   della   situazione,   possono   manifestarsi   con
intensita' tale da compromettere la vita, l'integrita' fisica o  beni
di primaria importanza, il Presidente del Consiglio dei ministri, con
proprio decreto da adottarsi su proposta del  Capo  del  Dipartimento
della protezione civile, su richiesta del Presidente della Regione  o
Provincia autonoma interessata che  attesti  il  pieno  dispiegamento
delle risorse  territoriali  disponibili,  dispone  la  mobilitazione
straordinaria del Servizio nazionale a supporto dei sistemi regionali
interessati  mediante  il  coinvolgimento  coordinato  delle  colonne
mobili delle altre Regioni e Province  autonome  e  del  volontariato
organizzato di protezione civile  di  cui  all'articolo  32,  nonche'
delle strutture operative nazionali di cui all'articolo 13, comma  1.
In ragione dell'evoluzione dell'evento e delle  relative  necessita',
con ulteriore decreto viene disposta la  cessazione  dello  stato  di
mobilitazione,  ad  esclusione  dei  casi  in  cui  si  proceda  alla
deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale ai  sensi
dell'articolo 24. 
  2. Sulla base della dichiarazione dello stato di mobilitazione  del
Servizio  nazionale  di  cui  al  comma  1,  il  Dipartimento   della
protezione  civile  assicura  il  coordinamento  dell'intervento  del
Servizio nazionale a supporto delle autorita' regionali di protezione
civile, allo scopo di concorrere  ad  assicurare  l'assistenza  e  il
soccorso alle popolazioni interessate in coerenza con quanto previsto
dall'articolo  8,  comma  1,   lettera   d),   ovvero,   sulla   base
dell'intensita'   dell'evento,   ai   sensi   di   quanto    previsto
dall'articolo 8, comma 1, lettera e), nonche', alla cessazione  delle
esigenze qualora non  intervenga  la  deliberazione  dello  stato  di
emergenza di rilievo nazionale, cura la ricognizione delle  attivita'
di natura straordinaria poste in essere dalle componenti e  strutture
operative interessate nel  periodo  di  vigenza  della  dichiarazione
medesima, secondo procedure di rendicontazione definite con direttiva
da adottarsi ai sensi dell'articolo 15. 
  3. Qualora non intervenga la deliberazione dello stato di emergenza
di rilievo nazionale, sulla base  delle  ricognizioni  effettuate  ai
sensi del comma 2, con provvedimento del Capo del Dipartimento  della
protezione civile, vengono assegnati contributi per il concorso  alla
copertura  degli  oneri  finanziari  sostenuti  dalle  componenti   e
strutture operative del Servizio nazionale mobilitate,  ivi  comprese
quelle dei territori direttamente interessati, a valere sulle risorse
finanziarie del Fondo per le emergenze nazionali di cui  all'articolo
44. 
  4. Le Regioni possono definire, con  propria  legge,  provvedimenti
con analoga finalita' in relazione ad eventi di cui  all'articolo  7,
comma 1, lettera b), con oneri a carico dei propri bilanci.