Art. 23 
 
               Ripristino degli ecosistemi danneggiati 
 
  1.  Fatte  salve  le  disposizioni  in  materia  di  prevenzione  e
riparazione del danno ambientale di cui alla Parte Sesta del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  e  successive  modificazioni,  le
Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano o gli enti  gestori
delle aree protette nazionali, concluse le operazioni di eradicazione
rapida o nell'ambito delle misure di gestione di cui all'articolo 22,
previo nulla osta  del  Ministero,  adottano  appropriate  misure  di
ripristino per favorire la ricostituzione di  un  ecosistema  che  e'
stato degradato, danneggiato  o  distrutto  da  esemplari  di  specie
esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale. 
  2. Le misure di ripristino di cui al comma 1  includono  almeno  le
seguenti: 
    a) misure volte ad  accrescere  la  capacita'  di  un  ecosistema
esposto a perturbazioni causate dalla presenza di esemplari di specie
esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale di  resistere  ai
loro effetti, assorbirli, adattarvisi e ricostituirsi; 
    b) misure volte a sostenere la prevenzione dalla reinvasione dopo
una campagna di eradicazione. 
  3. Nel  caso  in  cui,  sulla  base  dei  dati  disponibili  e  con
ragionevole certezza emerge che i costi  di  dette  misure  sarebbero
elevati e sproporzionati rispetto  ai  benefici  del  ripristino,  il
Ministero, sentito l'ISPRA, puo' autorizzare le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano  a  non  realizzare  gli  interventi  di
ripristino di cui ai commi precedenti. 
 
          Note all'art. 23: 
              La Parte Sesta del citato decreto legislativo 3  aprile
          2006, n. 152, e' cosi' rubricata: 
                «NORME IN MATERIA DI  TUTELA  RISARCITORIA  CONTRO  I
          DANNI ALL'AMBIENTE».