Art. 23 Norme transitorie 1. E' testimone di giustizia ai sensi della presente legge anche colui che, alla data di entrata in vigore della medesima, e' sottoposto al programma o alle speciali misure di protezione ai sensi del capo II-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.