(Allegato 1-art. 23)
                              Art. 23. 
                              Vigilanza 
 
  1. L'attivita' del  Consorzio  e'  sottoposta  alla  vigilanza  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
del Ministero dello sviluppo economico. 
  2. Oltre agli obblighi  di  comunicazione  gravanti  sul  Consorzio
derivanti  dalle  disposizioni  del  presente  statuto,  i  Ministeri
vigilanti possono in qualsiasi momento chiedere  al  Consorzio  copia
degli atti adottati dagli organi del Consorzio. 
  3. In caso di gravi irregolarita' nella gestione del Consorzio o di
impossibilita' di normale funzionamento degli organi  consortili,  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e  il
Ministro dello sviluppo economico possono disporre lo scioglimento di
uno o piu' organi  e  la  nomina  di  un  commissario  incaricato  di
procedere alla loro ricostituzione, e se non e'  possibile  procedere
alla ricostituzione di detti organi possono disporre la nomina di  un
commissario incaricato della gestione del Consorzio.