Art. 23 
 
                      Modifiche all'articolo 79 
               del decreto legislativo n. 117 del 2017 
 
  1. All'articolo 79 del decreto legislativo n. 117  del  2017,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4, lettera b), dopo le parole  «per  lo  svolgimento»
sono aggiunte le seguenti: «, anche  convenzionato  o  in  regime  di
accreditamento di cui  all'articolo  9,  comma  1,  lettera  g),  del
decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517,»; 
    b) al comma 5, le parole  da «intendendo  per  queste  ultime»  a
«natura commerciale.» sono soppresse; 
    c) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti: 
  «5-bis.  Si  considerano  entrate  derivanti   da   attivita'   non
commerciali i contributi, le sovvenzioni, le  liberalita',  le  quote
associative  dell'ente  e  ogni  altra  entrata   assimilabile   alle
precedenti, ivi compresi i proventi  e  le  entrate  considerate  non
commerciali ai sensi dei commi 2, 3 e 4  tenuto  conto  altresi'  del
valore normale delle cessioni o prestazioni  afferenti  le  attivita'
svolte con modalita' non commerciali.»; 
  «5-ter. Il mutamento della qualifica, da ente di terzo settore  non
commerciale a ente di terzo settore commerciale, opera a partire  dal
periodo d'imposta in cui l'ente assume natura commerciale.»; 
    d) al  comma  6,  primo  periodo,  dopo  le  parole  «dei  propri
associati» sono aggiunte le seguenti: «e dei»; al terzo periodo, dopo
le parole «degli associati» sono aggiunte le seguenti: «e dei» e dopo
la parola «familiari» la parola «o» e' sostituita con la parola «e» . 
 
          Note all'art. 23: 
              -  Si  riporta  l'articolo  79,  del   citato   decreto
          legislativo n. 117 del 2017, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art.  79  (Disposizioni  in  materia  di  imposte  sui
          redditi). - 1. Agli enti del Terzo settore,  diversi  dalle
          imprese sociali, si applicano le  disposizioni  di  cui  al
          presente titolo nonche' le norme del titolo  II  del  testo
          unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  in
          quanto compatibili. 
              2.  Le  attivita'  di   interesse   generale   di   cui
          all'articolo  5,   ivi   incluse   quelle   accreditate   o
          contrattualizzate o convenzionate  con  le  amministrazioni
          pubbliche di cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  l'Unione  europea,
          amministrazioni  pubbliche  straniere  o  altri   organismi
          pubblici  di  diritto  internazionale,  si  considerano  di
          natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito
          o dietro versamento di corrispettivi  che  non  superano  i
          costi effettivi, tenuto anche conto degli apporti economici
          degli enti di  cui  sopra  e  salvo  eventuali  importi  di
          partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento. 
              3. Sono altresi' considerate non commerciali: 
              a) le attivita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera
          h), se svolte direttamente dagli enti di cui al comma 1  la
          cui finalita' principale consiste nello svolgere  attivita'
          di ricerca scientifica di particolare interesse  sociale  e
          purche' tutti gli utili siano interamente reinvestiti nelle
          attivita' di ricerca e nella diffusione gratuita  dei  loro
          risultati e non vi sia alcun accesso preferenziale da parte
          di  altri  soggetti  privati  alle  capacita'  di   ricerca
          dell'ente medesimo nonche' ai risultati prodotti; 
              b) le attivita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera
          h), affidate dagli enti di cui al comma 1 ad universita'  e
          altri organismi di ricerca che la svolgono direttamente  in
          ambiti  e  secondo  modalita'  definite  dal  decreto   del
          Presidente della Repubblica 20 marzo 2003, n. 135. 
              4. Non concorrono, in ogni caso,  alla  formazione  del
          reddito degli enti del Terzo settore di cui al comma 5: 
              a) i fondi pervenuti a seguito  di  raccolte  pubbliche
          effettuate occasionalmente anche mediante offerte  di  beni
          di  modico  valore  o  di   servizi   ai   sovventori,   in
          concomitanza di  celebrazioni,  ricorrenze  o  campagne  di
          sensibilizzazione; 
              b) i contributi e gli apporti erogati  da  parte  delle
          amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,  comma  2,
          del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  per  lo
          svolgimento  ,  anche  convenzionato   o   in   regime   di
          accreditamento di cui all'articolo 9, comma 1, lettera  g),
          del decreto legislativo  7  dicembre  1993,  n.  517  delle
          attivita' di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo. 
              5. Si considerano non commerciali gli  enti  del  Terzo
          settore di cui al comma 1 che svolgono in via  esclusiva  o
          prevalente  le  attivita'  di   cui   all'articolo   5   in
          conformita' ai  criteri  indicati  nei  commi  2  e  3  del
          presente  articolo.  Indipendentemente   dalle   previsioni
          statutarie gli enti del Terzo settore assumono  fiscalmente
          la qualifica di enti commerciali qualora i  proventi  delle
          attivita' di cui all'articolo 5, svolte in forma  d'impresa
          non in conformita' ai criteri indicati nei commi 2 e 3  del
          presente articolo, nonche' le attivita' di cui all'articolo
          6, fatta eccezione per  le  attivita'  di  sponsorizzazione
          svolte nel rispetto dei criteri di cui al decreto  previsto
          all'articolo 6, superano, nel medesimo  periodo  d'imposta,
          le entrate derivanti da attivita' non commerciali. 
              5-bis. Si considerano entrate  derivanti  da  attivita'
          non  commerciali   i   contributi,   le   sovvenzioni,   le
          liberalita', le quote associative dell'ente  e  ogni  altra
          entrata  assimilabile  alle  precedenti,  ivi  compresi   i
          proventi e le entrate considerate non commerciali ai  sensi
          dei commi 2, 3 e 4 tenuto conto altresi' del valore normale
          delle cessioni o prestazioni afferenti le attivita'  svolte
          con modalita' non commerciali. 
              5-ter. Il mutamento della qualifica, da ente  di  terzo
          settore  non  commerciale   a   ente   di   terzo   settore
          commerciale, opera a partire dal periodo d'imposta  in  cui
          l'ente assume natura commerciale. 
              6. Si  considera  non  commerciale  l'attivita'  svolta
          dalle associazioni del  Terzo  settore  nei  confronti  dei
          propri associati e dei familiari e conviventi degli  stessi
          in conformita' alle finalita' istituzionali dell'ente.  Non
          concorrono alla formazione del reddito  delle  associazioni
          del Terzo settore le somme versate dagli associati a titolo
          di  quote  o  contributi   associativi.   Si   considerano,
          tuttavia, attivita' di natura commerciale  le  cessioni  di
          beni e le prestazioni di servizi effettuate  nei  confronti
          degli associati e dei familiari e conviventi  degli  stessi
          verso pagamento  di  corrispettivi  specifici,  compresi  i
          contributi e le quote supplementari determinati in funzione
          delle maggiori  o  diverse  prestazioni  alle  quali  danno
          diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del
          reddito complessivo come componenti del reddito di  impresa
          o come redditi diversi a seconda che le relative operazioni
          abbiano carattere di abitualita' o di occasionalita'.». 
              - Si riporta l'articolo 9  del  decreto  legislativo  7
          dicembre 1993, n. 517 (Modificazioni al decreto legislativo
          30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina
          in materia sanitaria, a norma dell'art. 1  della  legge  23
          ottobre 1992, n. 421). 
              «Art. 9. - 1. Nell'art. 8: 
              a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
              "1. Il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale,  i
          medici di medicina generale ed i pediatri di libera  scelta
          e' disciplinato da apposite convenzioni di durata triennale
          conformi agli accordi collettivi  nazionali  stipulati,  ai
          sensi dell'art. 4, comma 9, della legge 30  dicembre  1991,
          n.  412,  con  le  organizzazioni  sindacali  di  categoria
          maggiormente  rappresentative  in  campo  nazionale.  Detti
          accordi devono tener conto dei seguenti principi: 
              a) prevedere che la scelta del  medico  e'  liberamente
          effettuata  dall'assistito,  nel  rispetto  di  un   limite
          massimo di assistiti per medico, ha validita' annuale ed e'
          tacitamente rinnovata; 
              b) regolamentare la possibilita' di revoca della scelta
          da parte dell'assistito  nel  corso  dell'anno  nonche'  la
          ricusazione  della  scelta  da  parte  del  medico   quando
          ricorrano    eccezionali    ed    accertati    motivi    di
          incompatibilita'; 
              c) prevedere le modalita'  per  concordare  livelli  di
          spesa programmati e disciplinarne gli effetti  al  fine  di
          responsabilizzare il medico  al  rispetto  dei  livelli  di
          spesa indotta per  assistito,  tenendo  conto  delle  spese
          direttamente indotte dal medico  e  di  quelle  indotte  da
          altri professionisti e da altre strutture specialistiche  e
          di ricovero; 
              d) prevedere che l'accertato  e  non  dovuto  pagamento
          anche parziale da parte  dell'assistito  delle  prestazioni
          previste in convenzione comporta il venir meno del rapporto
          con il Servizio sanitario nazionale; 
              e) concordare,  unitamente  anche  alle  organizzazioni
          sindacali delle categorie di guardia medica e dei medici di
          medicina  dei  servizi,  i  compiti  e  le  prestazioni  da
          assicurare in base ad un compenso capitario  per  assistito
          definendo  gli  ambiti  rimessi  ad  accordi   di   livello
          regionale, i quali dovranno prevedere  le  specificita'  di
          settori aventi caratteristiche particolari e  garantire  la
          continuita' assistenziale per l'intero arco della  giornata
          e per tutti i  giorni  della  settimana,  anche  attraverso
          forme graduali  di  associazionismo  medico,  e  prevedere,
          altresi', le prestazioni da  assicurare  con  pagamento  in
          funzione delle prestazioni stesse; 
              f) definire la  struttura  del  compenso  spettante  al
          medico prevedendo una  quota  fissa  per  ciascun  soggetto
          affidato, corrisposta su base  annuale  come  corrispettivo
          delle funzioni previste in convenzione. Ad essa e' aggiunta
          una quota variabile  in  considerazione  del  rispetto  dei
          livelli di spesa programmati di cui  alla  lettera  c)  ed,
          eventualmente, delle prestazioni e attivita' previste negli
          accordi di livello regionale; 
              g) disciplinare l'accesso alle funzioni  di  medico  di
          medicina generale del Servizio sanitario nazionale  secondo
          parametri definiti nell'ambito degli accordi regionali,  in
          modo che l'accesso medesimo sia consentito prioritariamente
          ai medici forniti dell'attestato di 
              cui all'art. 2 del decreto legislativo 8  agosto  1991,
          n.  256,  o  titolo  equipollente  ai  sensi  del  predetto
          decreto. L'anzidetto  attestato  non  e'  richiesto  per  i
          medici che, alla data del  31  dicembre  1992,  risultavano
          titolari di incarico per il servizio della guardia  medica,
          per i medici titolari di incarico ai sensi del decreto  del
          Presidente della Repubblica 14 febbraio 1992, n. 218, e per
          i medici che alla data dell'entrata in vigore  del  decreto
          legislativo 8 agosto 1991,  n.  256,  risultavano  iscritti
          nella graduatoria regionale di medicina generale; 
              h) prevedere la  cessazione  degli  istituti  normativi
          previsti   dalla   vigente    convenzione,    riconducibili
          direttamente  o  indirettamente  al  rapporto   di   lavoro
          dipendente."; 
              b) e' inserito dopo il comma 1 il seguente: 
              "1-bis.  Le  unita'  sanitarie  locali  e  le   aziende
          ospedaliere, in deroga  a  quanto  previsto  dal  comma  1,
          utilizzano, ad esaurimento, nell'ambito  del  numero  delle
          ore di incarico svolte alla data di entrata in  vigore  del
          decreto legislativo 7  dicembre  1993,  n.  517,  i  medici
          addetti alla stessa data alle attivita' di guardia medica e
          di medicina dei servizi. Per costoro valgono le convenzioni
          stipulate ai sensi dell'art. 48  della  legge  23  dicembre
          1978, n. 833. Entro il triennio indicato  al  comma  7,  le
          regioni possono inoltre individuare aree di attivita' della
          guardia medica e della medicina dei servizi  che,  ai  fini
          del miglioramento del servizio, richiedano l'instaurarsi di
          un rapporto d'impiego. A questi fini  i  medici  addetti  a
          tali attivita' che al 31 dicembre 1992 risultavano titolari
          di incarico a tempo indeterminato da  almeno  cinque  anni,
          sono inquadrati, a domanda, previo giudizio  di  idoneita',
          nel  primo  livello  dirigenziale  del  ruolo   medico   in
          soprannumero. Con regolamento da  adottarsi  entro  novanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del   decreto
          legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ai sensi dell'art.  17
          della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  dal  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del  Ministro  della
          sanita' di concerto con i Ministri  del  tesoro  e  per  la
          funzione pubblica sono determinati i tempi, le procedure  e
          le modalita' per lo svolgimento dei giudizi di idoneita'."; 
              c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
              "2. Il rapporto con le farmacie pubbliche e private  e'
          disciplinato da convenzioni di  durata  triennale  conformi
          agli  accordi  collettivi  nazionali  stipulati   a   norma
          dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
          con le organizzazioni sindacali di  categoria  maggiormente
          rappresentative in campo nazionale.  Detti  accordi  devono
          tener conto dei seguenti principi: 
              a) le farmacie pubbliche e private erogano l'assistenza
          farmaceutica per conto delle unita'  sanitarie  locali  del
          territorio regionale dispensando,  su  presentazione  della
          ricetta  del  medico,  specialita'  medicinali,   preparati
          galenici, prodotti dietetici, presidi  medico-chirurgici  e
          altri prodotti sanitari erogabili  dal  Servizio  sanitario
          nazionale nei limiti previsti dai livelli di assistenza; 
              b) per il servizio di  cui  alla  lettera  a)  l'unita'
          sanitaria locale corrisponde alla farmacia  il  prezzo  del
          prodotto  erogato,  al  netto  della  eventuale  quota   di
          partecipazione alla spesa dovuta  dall'assistito.  Ai  fini
          della liquidazione la farmacia e' tenuta alla presentazione
          della  ricetta   corredata   del   bollino   o   di   altra
          documentazione     comprovante     l'avvenuta      consegna
          all'assistito. Per il pagamento del dovuto oltre il termine
          fissato dagli accordi  regionali  di  cui  alla  successiva
          lettera  c)  non  possono  essere  riconosciuti   interessi
          superiore a quelli legali; 
              c)  demandare  ad  accordi  di  livello  regionale   la
          disciplina delle modalita' di presentazione delle ricette e
          i   tempi   dei   pagamenti   dei   corrispettivi   nonche'
          l'individuazione di modalita' differenziate  di  erogazione
          delle    prestazioni    finalizzate    al     miglioramento
          dell'assistenza definendo le relative condizioni economiche
          anche in deroga a quanto previsto alla  precedente  lettera
          b), e le modalita'  di  collaborazione  delle  farmacie  in
          programmi  particolari  nell'ambito  delle   attivita'   di
          emergenza,  di  farmacovigilanza,  di  informazione  e   di
          educazione sanitaria."; 
              d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
              " 4. Ferma restando  la  competenza  delle  regioni  in
          materia di autorizzazione  e  vigilanza  sulle  istituzioni
          sanitarie private, a norma  dell'art.  43  della  legge  23
          dicembre  1978,  n.  833,   con   atto   di   indirizzo   e
          coordinamento,   emanato   d'intesa   con   la   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province  autonome,  sentito  il  Consiglio  superiore   di
          sanita', sono definiti i requisiti strutturali, tecnologici
          e organizzativi  minimi  richiesti  per  l'esercizio  delle
          attivita' sanitarie da parte delle  strutture  pubbliche  e
          private e la periodicita' dei  controlli  sulla  permanenza
          dei requisiti stessi. L'atto di indirizzo  e  coordinamento
          e' emanato entro il  31  dicembre  1993  nel  rispetto  dei
          seguenti criteri e principi direttivi: 
              a)   garantire   il   perseguimento   degli   obiettivi
          fondamentali di prevenzione, cura e riabilitazione definiti
          dal Piano sanitario nazionale; 
              b)  garantire  il  perseguimento  degli  obiettivi  che
          ciascuna  delle  fondamentali  funzioni  assistenziali  del
          Servizio sanitario nazionale deve conseguire, giusta quanto
          disposto dal decreto del  Presidente  della  Repubblica  24
          dicembre 1992,  concernente  la  "Definizione  dei  livelli
          uniformi  di  assistenza  sanitaria"   ovvero   dal   Piano
          sanitario nazionale, ai sensi del precedente art. 1,  comma
          4, lettera b); 
              c) assicurare l'adeguamento  delle  strutture  e  delle
          attrezzature al progresso scientifico e tecnologico; 
              d)   assicurare   l'applicazione   delle   disposizioni
          comunitarie in materia; 
              e) garantire  l'osservanza  delle  norme  nazionali  in
          materia di: 
              protezione   antisismica,    protezione    antincendio,
          protezione  acustica,  sicurezza   elettrica,   continuita'
          elettrica, sicurezza antinfortunistica, igiene  dei  luoghi
          di  lavoro,   protezione   dalle   radiazioni   ionizzanti,
          eliminazione delle  barriere  architettoniche,  smaltimento
          dei  rifiuti,  condizioni  microclimatiche,   impianti   di
          distribuzione dei gas, materiali esplodenti, anche al  fine
          di assicurare condizioni di sicurezza agli operatori e agli
          utenti del servizio; 
              f) prevedere l'articolazione delle strutture  sanitarie
          in classi differenziate in relazione alla  tipologia  delle
          prestazioni erogabili; 
              g) prevedere  l'obbligo  di  controllo  della  qualita'
          delle prestazioni erogate; 
              h) definire i termini per l'adeguamento delle strutture
          e dei presidi gia' autorizzati e  per  l'aggiornamento  dei
          requisiti minimi, al fine di garantire un adeguato  livello
          di  qualita'  delle  prestazioni  compatibilmente  con   le
          risorse a disposizione."; 
              e) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
              "5. L'unita' sanitaria locale assicura ai cittadini  la
          erogazione delle prestazioni specialistiche,  ivi  comprese
          quelle  riabilitative,  di  diagnostica  strumentale  e  di
          laboratorio  ed  ospedaliere  contemplate  dai  livelli  di
          assistenza secondo gli indirizzi della programmazione e  le
          disposizioni regionali. Allo scopo  si  avvale  dei  propri
          presidi, nonche' delle aziende e degli istituti ed enti  di
          cui all'art. 4, delle istituzioni sanitarie pubbliche,  ivi
          compresi gli ospedali militari, o private,  sulla  base  di
          criteri di integrazione con il  servizio  pubblico,  e  dei
          professionisti. Con tali soggetti l'unita' sanitaria locale
          intrattiene appositi rapporti fondati sulla  corresponsione
          di  un  corrispettivo   predeterminato   a   fronte   della
          prestazione resa, con l'eccezione dei  medici  di  medicina
          generale e dei pediatri di libera scelta. Ferma restando la
          facolta' di libera scelta delle suddette  strutture  o  dei
          professionisti   eroganti    da    parte    dell'assistito,
          l'erogazione delle prestazioni di cui al presente comma  e'
          subordinata all'apposita prescrizione, proposta o richiesta
          compilata sul modulario del  Servizio  sanitario  nazionale
          dal medico  di  fiducia  dell'interessato.  Nell'attuazione
          delle previsioni di  cui  al  presente  comma  sono  tenute
          presenti le specificita' degli organismi di volontariato  e
          di privato sociale non a scopo di lucro."; 
              f) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
              "6. Entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in
          vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della
          sanita', sentita la Federazione nazionale degli ordini  dei
          medici e degli odontoiatri e degli altri ordini  e  collegi
          competenti, d'intesa con la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome
          sono stabiliti i criteri generali per la  fissazione  delle
          tariffe delle prestazioni di cui  al  comma  5  erogate  in
          forma diretta nonche' di quelle erogate in forma indiretta,
          ai  sensi  dell'art.  25,  ultimo  comma,  della  legge  23
          dicembre 1978, n.  833.  Ove  l'intesa  con  la  Conferenza
          permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le  regioni  e
          province autonome non intervenga entro  trenta  giorni  dal
          ricevimento della  richiesta,  il  Ministro  della  sanita'
          provvede direttamente con atto motivato."; 
              g) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
              "7. Fermo restando quanto previsto dall'art.  4,  comma
          2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, da attuare secondo
          programmi coerenti con i principi di cui al comma 5,  entro
          il 30 giugno 1994 le regioni e le unita'  sanitarie  locali
          per quanto di propria competenza adottano  i  provvedimenti
          necessari per la instaurazione dei nuovi rapporti  previsti
          dal    presente    decreto     fondati     sul     criterio
          dell'accreditamento delle istituzioni, sulla  modalita'  di
          pagamento a prestazione  e  sull'adozione  del  sistema  di
          verifica e revisione della qualita' delle attivita'  svolte
          e delle prestazioni erogate. I rapporti vigenti secondo  la
          disciplina di cui agli accordi convenzionali in  atto,  ivi
          compresi quelli operanti  in  regime  di  proroga,  cessano
          comunque entro un triennio dalla data di entrata in  vigore
          del presente decreto."; 
              h) sono aggiunti dopo il comma 7 i seguenti commi: 
              "8. Le unita' sanitarie  locali,  in  deroga  a  quanto
          previsto  dai  precedenti  commi  5  e  7,  utilizzano   il
          personale sanitario in servizio alla  data  di  entrata  in
          vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517,  ai
          sensi  dei  decreti  del  Presidente  della  Repubblica  28
          settembre 1990, n. 316, 13 marzo 1992,  n.  261,  13  marzo
          1992, n. 262, e 18 giugno 1988, n. 255. Esclusivamente  per
          il suddetto personale valgono le convenzioni  stipulate  ai
          sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,  e
          dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
          Entro il triennio indicato al comma 7  le  regioni  possono
          inoltre individuare aree di attivita' specialistica che, ai
          fini   del   miglioramento    del    servizio    richiedano
          l'instaurarsi di un rapporto d'impiego.  A  questi  fini  i
          medici specialistici ambulatoriali di cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316,  che
          alla data del 31 dicembre  1992  svolgevano  esclusivamente
          attivita' ambulatoriale da almeno cinque anni con  incarico
          orario non inferiore a ventinove ore settimanali e che alla
          medesima  data  non  avevano   altro   tipo   di   rapporto
          convenzionale con il Servizio  sanitario  nazionale  o  con
          altre istituzioni pubbliche o private, sono  inquadrati,  a
          domanda, previo giudizio di idoneita',  nel  primo  livello
          dirigenziale  del  ruolo  medico   in   soprannumero.   Con
          regolamento da adottarsi entro novanta giorni dalla data di
          entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre  1993,
          n. 517, ai sensi dell'art. 17 della legge 23  agosto  1988,
          n. 400, dal  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta del Ministro  della  sanita'  di  concerto  con  i
          Ministri  del  tesoro  e  della  funzione   pubblica   sono
          determinati i tempi, le procedure e  le  modalita'  per  lo
          svolgimento dei giudizi di idoneita'. 
              9. Le disposizioni di cui all'art. 4,  comma  7,  della
          legge 30 dicembre 1991, n.  412,  relativa  al  divieto  di
          esercizio  di   attivita'   libero-professionale   comunque
          prestate in strutture private convenzionate con il Servizio
          sanitario nazionale, si estendono alle  attivita'  prestate
          nelle istituzioni e strutture private con le quali l'unita'
          sanitaria  locale  intrattiene  i  rapporti   di   cui   al
          precedente comma 5.».