Art. 230 
 
 Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata 
 
                   (art. 200, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1. Qualora la stazione appaltante abbia necessita' di occupare od
utilizzare l'opera o il lavoro realizzato, ovvero parte dell'opera  o
del lavoro, prima  che  intervenga  l'emissione  del  certificato  di
collaudo  provvisorio,  puo'  procedere  alla   presa   in   consegna
anticipata a condizione che: 
    a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico; 
    b) sia stato tempestivamente richiesto, a cura  del  responsabile
del procedimento, il certificato di agibilita' per i fabbricati e  le
certificazioni relative agli impianti ed alle opere a rete; 
    c)  siano  stati  eseguiti  i  necessari  allacciamenti   idrici,
elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi; 
    d) siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale
d'appalto; 
    e) sia stato redatto apposito stato di  consistenza  dettagliato,
da allegare al verbale di consegna del lavoro. 
    2. A richiesta della stazione appaltante interessata, l'organo di
collaudo procede a  verificare  l'esistenza  delle  condizioni  sopra
specificate nonche' ad effettuare  le  necessarie  constatazioni  per
accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera o lavoro sia possibile
nei limiti di sicurezza e  senza  inconvenienti  nei  riguardi  della
stazione appaltante e  senza  ledere  i  patti  contrattuali;  redige
pertanto un verbale, sottoscritto anche dal direttore  dei  lavori  e
dal  responsabile  del  procedimento,  nel  quale   riferisce   sulle
constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene. 
    3. La presa  in  consegna  anticipata  non  incide  sul  giudizio
definitivo sul lavoro, su tutte le questioni che possano  sorgere  al
riguardo   e   sulle   eventuali   e   conseguenti    responsabilita'
dell'esecutore.