Art. 234 
 
               Ulteriori provvedimenti amministrativi 
 
                (artt. 204 e 209, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1. Condotte a termine le operazioni connesse allo svolgimento del
mandato ricevuto, l'organo di collaudo trasmette al responsabile  del
procedimento tutti i documenti amministrativi e  contabili  ricevuti,
unendovi: 
    a) i verbali di visita; 
    b) la dichiarazione del direttore dei lavori  attestante  l'esito
delle prescrizioni ordinate dall'organo di collaudo; 
    c) il certificato di collaudo; 
    d) le eventuali relazioni riservate relative alle riserve e  alle
richieste formulate dall'esecutore nel certificato di collaudo. 
    L'organo di collaudo  invia,  per  conoscenza,  all'esecutore  la
lettera di trasmissione dei documenti di cui al presente comma. 
    2. La stazione  appaltante  -  preso  in  esame  l'operato  e  le
deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il  caso
in relazione all'ammontare o  alla  specificita'  dell'intervento,  i
pareri ritenuti necessari all'esame - effettua la revisione contabile
degli  atti  e  delibera,  entro  sessanta  giorni  dalla   data   di
ricevimento  degli  atti   di   collaudo,   sull'ammissibilita'   del
certificato di collaudo, sulle domande dell'esecutore e sui risultati
degli avvisi ai creditori. In  caso  di  iscrizione  di  riserve  sul
certificato di collaudo per le quali sia  attivata  la  procedura  di
accordo bonario, il termine di  cui  al  precedente  periodo  decorre
dalla scadenza del termine di cui all'articolo  240,  comma  12,  del
codice. Le deliberazioni della stazione  appaltante  sono  notificate
all'esecutore. 
    3. Finche'  non  e'  intervenuta  l'approvazione  degli  atti  di
collaudo, la stazione appaltante ha facolta' di procedere ad un nuovo
collaudo. 
    4.  L'organo  di  collaudo,  ove   specificatamente   incaricato,
trasmette al responsabile  del  procedimento  la  relazione  generale
acclarante la totalita' delle spese effettuate in relazione ai lavori
oggetto  del  collaudo,  definendo  altresi'  i  rapporti  tra   ente
finanziatore ed ente beneficiario ove necessario. 
    5. Le relazioni riservate  di  cui  all'articolo  200,  comma  2,
lettera f), all'articolo 202, comma 2, e al presente articolo,  comma
1, lettera d), sono sottratte all'accesso. 
 
              Note all'art. 234 
              - Per il testo dell'artt. 240, del decreto  legislativo
          12 aprile 2006 n. 163, si veda nelle Note all'art. 161.