(CODICE DI PROCEDURA CIVILE-art. 234)
                              Art. 234. 
                           (Riferimento). 
 
  Finche' non abbia dichiarato di essere pronta a giurare, la  parte,
alla quale il giuramento decisorio e' stato deferito, puo'  riferirlo
all'avversario nei limiti fissati dal codice civile.