Art. 235 
 
       Svincolo della cauzione e pagamento della rata di saldo 
 
  (art. 205, d.P.R. n. 554/1999 e art. 37, co. 1, d.m. n. 145/2000) 
 
    1. Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio
o del certificato di regolare esecuzione si procede, con  le  cautele
prescritte  dalle  leggi  in  vigore  e  sotto  le  riserve  previste
dall'articolo 1669 del codice civile, allo  svincolo  della  cauzione
definitiva di cui agli articoli 113 del codice  e  123  del  presente
regolamento. 
    2. Si procede, previa garanzia fideiussoria, al  pagamento  della
rata di saldo non oltre  il  novantesimo  giorno  dall'emissione  del
certificato  di  collaudo  provvisorio  ovvero  del  certificato   di
regolare esecuzione. 
    3. Il decorso del termine fissato dalla legge per  il  compimento
delle operazioni  di  collaudo,  ferme  restando  le  responsabilita'
eventualmente accertate a carico dell'esecutore dal collaudo  stesso,
determina  l'estinzione  di  diritto  della   garanzia   fideiussoria
relativa alla cauzione di cui al comma 1. 
 
              Note all'art. 235 
              - Il testo dell'art.  1669  del  Codice  Civile  e'  il
          seguente: 
              “ART. 1669 (Rovina e difetti di cose immobili) - Quando
          si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per
          la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci  anni
          dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per  difetto
          della costruzione, rovina  in  tutto  o  in  parte,  ovvero
          presenta evidente  pericolo  di  rovina  o  gravi  difetti,
          l'appaltatore e' responsabile nei confronti del committente
          e dei suoi aventi causa,  purche'  sia  fatta  la  denunzia
          entro un anno dalla scoperta.” 
              Il diritto del committente  si  prescrive  in  un  anno
          dalla denunzia.”