Art. 236 
 
Collaudo dei lavori di particolare complessita' tecnica o  di  grande
                         rilevanza economica 
 
                   (art. 207, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1. Ai fini dell'articolo 141, comma 6, del codice, sono definiti: 
    a) lavori di particolare complessita' tecnica: quelli  nei  quali
le componenti architettonica e/o strutturale e/o impiantistica  siano
non usuali e di particolare rilevanza; 
    b) lavori  di  grande  rilevanza  economica:  quelli  di  importo
superiore a 25 milioni di euro. 
    2. Per i lavori di cui al comma 1 il collaudo e' effettuato sulla
base della certificazione di  qualita'  dei  materiali  o  componenti
impiegati che hanno incidenza sul costo complessivo  dei  lavori  non
inferiore al cinque per cento. 
 
              Note all'art. 236 
              - Il testo dell'art. 141, comma 6, del  citato  decreto
          legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e' il seguente: 
              “6.  Il  regolamento  prescrive  per  quali  lavori  di
          particolare complessita'  tecnica  o  di  grande  rilevanza
          economica il collaudo e' effettuato sulla base di  apposite
          certificazioni di qualita' dell'opera e dei materiali.”