Art. 24. 1. All'articolo 107 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate le seguenti modifiche: a) nella rubrica, le parole: "Apparecchi di misura individuali" sono sostituite dalle seguenti: "Servizi riconosciuti di dosimetria individuale"; b) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: "d-bis) rilevamenti con apparecchi, diversi da quelli di cui al comma 3, a lettura diretta assegnati per la rilevazione di dosi; d-ter) rilevamenti con apparecchi impiegati per la sorveglianza radiometrica su rottami o altri materiali metallici di risulta, di cui all'articolo 157."; c) al comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Gli organismi che svolgono attivita' di servizio di dosimetria individuale e quelli di cui all'articolo 10-ter, comma 4, devono essere riconosciuti idonei nell'ambito delle norme di buona tecnica da istituti previamente abilitati; nel procedimento di riconoscimento si tiene conto dei tipi di apparecchi di misura e delle metodiche impiegate.".
Note all'art. 24: - Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, vedi note alle premesse. - L'art. 107 del citato decreto come modificato dal presente decreto cosi' recita: "Art. 107 (Apparecchi di misura individuali. Servizi riconosciuti di dosimetria individuale). - 1. La determinazione della dose o dei ratei di dose, delle altre grandezze tramite le quali possono essere valutati le dosi ed i ratei di dose nonche' delle attivita' e concentrazioni di attivita', volumetriche o superficiali, di radionuclidi deve essere effettuata con mezzi di misura, adeguati ai diversi tipi e qualita' di radiazione, che siano muniti di certiticati di taratura. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita l'ANPA e l'Istituto di metrologia primaria delle radiazioni ionizzanti, sono stabiliti i criteri e le modalita' per il rilascio di detti certificati, nel rispetto delle disposizioni della legge 11 agosto 1991, n. 273, che definisce l'attribuzione delle funzioni di istituto metrologico primario nel campo delle radiazioni ionizzanti. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai mezzi radiometrici impiegati per: a) la sorveglianza ambientale di radioprotezione nei luoghi di lavoro, di cui all'art. 79, comma 1, lettera b), n. 3); b) la sorveglianza ambientale di cui all'art. 103, comma 2, lettere c), d), ed e), ivi compresa quella dovuta ai sensi dell'art. 79, comma 5; c) i rilevamenti e la sorveglianza ambientali volti a verificare i livelli di smaltimento dei rifiuti radioattivi nell'ambiente, il rispetto delle eventuali prescrizioni autorizzative relative allo smaltintento medesimo o dei livelli di esenzione di cui all'art. 30; d) il controllo sulla radioattivita' ambientale e sugli alimenti e bevande per consumo umano e animale, di cui all'art. 104; d-bis) rilevamenti con apparecchi, diversi da quelli di cui al comma 3, a lettura diretta assegnati per la rilevazione di dosi; d-ter) rilevamenti con apparecchi impiegati per la sorveglianza radiometrica su rottami o altri materiali metallici di risulta, di cui all'art. 157; e) i rilevamenti previsti dai piani di emergenza di cui al capo X. 3. Gli organismi che svolgano attivita' di servizio di dosimetria individuale e quelli di cui all'art. 10-ter, comma 4, decono essere riconosiuti idonei nell'ambito delle norme di buona tecnica da istituti previamente abilitati; nel procedimento di riconoscimento si tiene conto dei tipi di apparecchi di misura e delle metodiche impiegate. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno e della sanita', sentiti l'ANPA, l'istituto di metrologia primaria delle radiazioni lonizzanti e l'ISPESL, sono disciplinate le modalita' per l'abilitazione dei predetti istituti.