Art. 24.
            (Permesso di soggiorno per motivi familiari)

   1.  All'articolo  30 del testo unico di cui al decreto legislativo
n.  286  del  1998,  al  comma  5,  prima  delle  parole: "In caso di
separazione",  sono  inserite  le  seguenti:  "In  caso  di morte del
familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento e".
 
             Nota all'art. 24:
                 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  30 del decreto
          legislativo  25 luglio  1998, n. 286, come modificato dalla
          presente legge:
                 "Art.   30   (Permesso   di   soggiorno  per  motivi
          familiari).  -  1.  Fatti  salvi  i  casi  di rilascio o di
          rinnovo  della carta di soggiorno, il permesso di soggiorno
          per motivi familiari e' rilasciato:
                   a) allo  straniero che ha fatto ingresso in Italia
          con  visto  di  ingresso  per  ricongiungimento  familiare,
          ovvero  con  visto  di  ingresso  al  seguito  del  proprio
          familiare  nei casi previsti dall'art. 29, ovvero con visto
          di ingresso per ricongiungimento al figlio minore;
                   b) agli  stranieri  regolarmente  soggiornanti  ad
          altro  titolo  da  almeno  un  anno  che  abbiano contratto
          matrimonio   nel   territorio  dello  Stato  con  cittadini
          italiani  o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero
          con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti;
                   c) al     familiare     straniero     regolarmente
          soggiornante,    in   possesso   dei   requisiti   per   il
          ricongiungimento  con  il cittadino italiano o di uno Stato
          membro  dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con
          straniero  regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso
          il  permesso  del  familiare  e'  convertito in permesso di
          soggiorno  per motivi familiari. La conversione puo' essere
          richiesta  entro  un anno dalla data di scadenza del titolo
          di   soggiorno  originariamente  posseduto  dal  familiare.
          Qualora  detto  cittadino sia un rifugiato si prescinde dal
          possesso  di  un  valido permesso di soggiorno da parte del
          familiare;
                   d) al   genitore  straniero,  anche  naturale,  di
          minore  italiano  residente  in  Italia.  In  tal  caso  il
          permesso  di  soggiorno  per motivi familiari e' rilasciato
          anche  a  prescindere  dal  possesso di un valido titolo di
          soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia
          stato  privato  della potesta' genitoriale secondo la legge
          italiana.
                 1-bis.  Il  permesso di soggiorno nei casi di cui al
          comma 1, lettera b), e' immediatamente revocato qualora sia
          accertato  che  al  matrimonio  non  e' seguita l'effettiva
          convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole.
                 2.  Il  permesso  di  soggiorno per motivi familiari
          consente l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a
          corsi di studio o di formazione professionale, l'iscrizione
          nelle  liste  di  collocamento,  lo  svolgimento  di lavoro
          subordinato  o  autonomo,  fermi i requisiti minimi di eta'
          per lo svolgimento di attivita' di lavoro.
                 3.  Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha
          la  stessa  durata  del permesso di soggiorno del familiare
          straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento
          ai  sensi  dell'art.  29  ed  e'  rinnovabile  insieme  con
          quest'ultimo.
                 4.  Allo  straniero che effettua il ricongiungimento
          con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione
          europea,  ovvero  con  straniero  titolare  della  carta di
          soggiorno  di  cui  all'art.  9, e' rilasciata una carta di
          soggiorno.
                 5.  In  caso  di morte del familiare in possesso dei
          requisiti  per il ricongiungimento e in caso di separazione
          legale  o  di  scioglimento del matrimonio o, per il figlio
          che non possa ottenere la carta di soggiorno, al compimento
          del  diciottesimo  anno  di  eta', il permesso di soggiorno
          puo'  essere convertito in permesso per lavoro subordinato,
          per  lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi
          di eta' per lo svolgimento di attivita' di lavoro.
                 6.   Contro   il   diniego   del   nulla   osta   al
          ricongiungimento  familiare e del permesso di soggiorno per
          motivi  familiari,  nonche'  contro gli altri provvedimenti
          dell'autorita'   amministrativa   in   materia  di  diritto
          all'unita' familiare, l'interessato puo' presentare ricorso
          al  pretore  del  luogo  in cui risiede, il quale provvede,
          sentito  l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e
          seguenti  del  codice  di  procedura civile. Il decreto che
          accoglie  il  ricorso  puo'  disporre il rilascio del visto
          anche  in assenza del nulla osta. Gli atti del procedimento
          sono  esenti  da  imposta  di bollo e di registro e da ogni
          altra   tassa.   L'onere  derivante  dall'applicazione  del
          presente  comma  e'  valutato  in  lire 150 milioni annui a
          decorrere dall'anno 1998".