Art. 24 
(Casi nei quali puo' essere effettuato il trattamento senza consenso) 
 
  1. Il consenso non e' richiesto, oltre che nei casi previsti  nella
Parte II, quando il trattamento: 
    a) e' necessario per  adempiere  ad  un  obbligo  previsto  dalla
legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; 
    b) e' necessario per eseguire obblighi derivanti da un  contratto
del quale  e'  parte  l'interessato  o  per  adempiere,  prima  della
conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato; 
    c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi,  atti
o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando  i  limiti  e  le
modalita' che le leggi, i  regolamenti  o  la  normativa  comunitaria
stabiliscono per la conoscibilita' e pubblicita' dei dati; 
    d)  riguarda  dati  relativi  allo   svolgimento   di   attivita'
economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in  materia
di segreto aziendale e industriale; 
    e)   e'   necessario   per   la   salvaguardia   della   vita   o
dell'incolumita'  fisica  di  un  terzo.  Se  la  medesima  finalita'
riguarda l'interessato e quest'ultimo non puo'  prestare  il  proprio
consenso per impossibilita' fisica, per incapacita' di  agire  o  per
incapacita' di intendere o di volere, il consenso e'  manifestato  da
chi esercita legalmente la potesta', ovvero da un prossimo congiunto,
da  un  familiare,  da  un  convivente  o,  in  loro   assenza,   dal
responsabile della struttura  presso  cui  dimora  l'interessato.  Si
applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2; 
    f) con esclusione della diffusione, e' necessario ai  fini  dello
svolgimento delle  investigazioni  difensive  di  cui  alla  legge  7
dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far  valere  o  difendere  un
diritto in  sede  giudiziaria,  sempre  che  i  dati  siano  trattati
esclusivamente per tali  finalita'  e  per  il  periodo  strettamente
necessario  al  loro  perseguimento,  nel  rispetto   della   vigente
normativa in materia di segreto aziendale e industriale; 
    g) con esclusione  della  diffusione,  e'  necessario,  nei  casi
individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla  legge,
per perseguire un legittimo interesse del  titolare  o  di  un  terzo
destinatario dei dati, anche in riferimento all'attivita'  di  gruppi
bancari e di societa' controllate o collegate, qualora non prevalgano
i diritti e le liberta' fondamentali,  la  dignita'  o  un  legittimo
interesse dell'interessato; 
    h)  con  esclusione  della  comunicazione  all'esterno  e   della
diffusione, e' effettuato da associazioni, enti  od  organismi  senza
scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che
hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per il  perseguimento
di scopi determinati e legittimi individuati  dall'atto  costitutivo,
dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalita' di utilizzo
previste espressamente con determinazione resa nota agli  interessati
all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13; 
    i)  e'  necessario,  in  conformita'  ai  rispettivi  codici   di
deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o
statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati
dichiarati di notevole interesse storico ai  sensi  dell'articolo  6,
comma 2,  del  decreto  legislativo  29  ottobre  1999,  n.  490,  di
approvazione  del  testo  unico  in  materia  di  beni  culturali   e
ambientali o, secondo quanto previsto  dai  medesimi  codici,  presso
altri archivi privati. 
 
          Note all'art. 24: 
              - Per la legge 7 dicembre 2000, n. 397,  vedi  in  nota
          all'art. 8. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  6   del   decreto
          legislativo 29 ottobre 1999,  n.  490  (testo  unico  delle
          disposizioni legislative in materia  di  beni  culturali  e
          ambientali, a norma dell'art. l della legge 8 ottobre 1997,
          n. 352): 
              «Art. 6 (Dichiarazione)., - 1.  Salvo  quanto  disposto
          dal   comma   4,   il   Ministero   dichiara    l'interesse
          particolarmente importante delle cose indicate all'art.  2,
          comma 1, lettera a)  appartenenti  a  soggetti  diversi  da
          quelli indicati all'art. 5, comma 1. 
              2.   Il   Ministero   dichiara   altresi'   l'interesse
          particolarmente importante delle cose indicate all'art.  2,
          comma  1,  lettera  b),   l'eccezionale   interesse   delle
          collezioni o serie di oggetti indicati all'art. 2, comma 1,
          lettera  c)  e  il  notevole  interesse  storico  dei  beni
          indicati all'art. 2, comma 4, lettera c). 
              3.  Gli  effetti  della  dichiarazione  sono  stabiliti
          dall'art. 10. 
              4.  La  regione  competente  per  territorio   dichiara
          l'interesse particolarmente importante delle cose  indicate
          nell'art. 2, comma 2, lettera c) di proprieta' privata.  In
          caso di inerzia della regione, il Ministero procede a norma
          dell'art. 9, comma 3,  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3.».