Art. 24.
Applicazione  ai  medicinali  di  origine vegetale tradizionali della
   procedura di mutuo riconoscimento e della procedura decentrata.

  1.   Fermo   restando   quanto   previsto  dall'articolo 16-nonies,
paragrafo 1,  della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio,   del  6 novembre  2001,  recante  un  codice  comunitario
relativo  ai medicinali per uso umano, e successive modificazioni, di
seguito  direttiva  2001/83/CE,  il  capo  V  del  presente titolo si
applica,   per   analogia,   alle  registrazioni  concesse  ai  sensi
dell'articolo 21, purche':
    a) sia  stata  redatta  una monografia comunitaria sulle erbe, ai
sensi    dell'articolo 16-nonies,    paragrafo 3,   della   direttiva
2001/83/CE; oppure;
    b) il  medicinale  di origine vegetale sia costituito da sostanze
vegetali,   preparazioni   vegetali  o  loro  associazioni  figuranti
nell'elenco di cui all'articolo 26.
  2.   Per   gli   altri   medicinali  di  origine  vegetale  di  cui
all'articolo 21,  l'AIFA,  nel  valutare una domanda di registrazione
basata  sull'impiego  tradizionale, tiene in debita considerazione le
registrazioni  rilasciate  da  un  altro Stato membro della Comunita'
europea  ai  sensi  del  capo  2-bis  del  titolo III della direttiva
2001/83/CE.
 
          Nota all'art. 24:
              - Per la direttiva 2001/83/CE, vedi note alle premesse.