Art. 24 
 
             Documenti componenti il progetto definitivo 
 
                    (art. 25, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1. Il progetto definitivo, redatto sulla base  delle  indicazioni
del progetto preliminare approvato e di  quanto  emerso  in  sede  di
eventuale  conferenza  di  servizi,  contiene  tutti   gli   elementi
necessari ai fini dei necessari titoli abilitativi, dell'accertamento
di conformita' urbanistica  o  di  altro  atto  equivalente;  inoltre
sviluppa gli elaborati grafici e descrittivi nonche' i calcoli ad  un
livello  di  definizione  tale  che  nella  successiva  progettazione
esecutiva non si  abbiano  significative  differenze  tecniche  e  di
costo. 
    2. Esso comprende i seguenti elaborati,  salva  diversa  motivata
determinazione   del   responsabile   del   procedimento   ai   sensi
dell'articolo  15,  comma  3,  anche  con   riferimento   alla   loro
articolazione: 
    a) relazione generale; 
    b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche; 
    c) rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato  di  inserimento
urbanistico; 
    d) elaborati grafici; 
    e) studio  di  impatto  ambientale  ove  previsto  dalle  vigenti
normative ovvero studio di fattibilita' ambientale; 
    f) calcoli  delle  strutture  e  degli  impianti  secondo  quanto
specificato all'articolo 28, comma 2, lettere h) ed i); 
    g)  disciplinare  descrittivo  e  prestazionale  degli   elementi
tecnici; 
    h) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze; 
    i) piano particellare di esproprio; 
    l) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi; 
    m) computo metrico estimativo; 
    n) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni  e
disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza; 
    o) quadro economico con l'indicazione dei costi  della  sicurezza
desunti sulla base del documento di cui alla lettera n). 
    3. Quando il progetto definitivo e' posto a base di gara ai sensi
dell'articolo 53, comma 2, lettera b), del codice ferma  restando  la
necessita' della previa acquisizione della  positiva  valutazione  di
impatto ambientale se richiesta, in sostituzione del disciplinare  di
cui all'articolo  30,  il  progetto  e'  corredato  dello  schema  di
contratto  e  del  capitolato  speciale  d'appalto  redatti  con   le
modalita' indicate all'articolo 43 nonche' del piano di  sicurezza  e
di coordinamento di cui all'articolo 100 del  decreto  legislativo  9
aprile 2008, n. 81, sulla base del quale determinare il  costo  della
sicurezza, nel rispetto dell'allegato XV del  decreto  legislativo  9
aprile 2008, n. 81. Lo schema di contratto prevede, inoltre,  che  il
concorrente debba indicare,  al  momento  dell'offerta,  la  sede  di
redazione del progetto esecutivo, nonche' i tempi della progettazione
esecutiva e le modalita' di controllo, da parte del responsabile  del
procedimento, del rispetto delle indicazioni del progetto definitivo,
anche ai fini di quanto disposto  dall'articolo  112,  comma  3,  del
codice. 
 
              Note all'art. 24 
              - Per il testo dell'articolo 53, comma 2,  del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  si  veda  nelle  Note
          all'art. 17. 
              -  Per  il  testo   dell'articolo   100   del   decreto
          legislativo 9 aprile 2008, n.81si veda nelle Note  all'art.
          17. 
              - Il testo  dell'articolo  112,  comma  3,  del  citato
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              “3. Al  fine  di  accertare  l'unita'  progettuale,  il
          responsabile del procedimento, nei  modi  disciplinati  dal
          regolamento, prima  dell'approvazione  del  progetto  e  in
          contraddittorio con il progettista, verifica la conformita'
          del progetto esecutivo  o  definitivo  rispettivamente,  al
          progetto  definitivo  o  preliminare.  Al   contraddittorio
          partecipa anche il progettista autore del progetto posto  a
          base  della  gara,  che  si  esprime  in  ordine   a   tale
          conformita'.”.