Art. 24 
 
                      Norme in materia di gioco 
 
  1.  Avvalendosi  di  procedure   automatizzate,   l'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato procede alla liquidazione dell'imposta
unica dovuta di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n.  504,
ed al controllo della tempestivita' e della rispondenza  rispetto  ai
versamenti effettuati dai concessionari abilitati alla  raccolta  dei
giochi sulla base delle informazioni residenti nella banca  dati  del
Ministero dell'economia e delle finanze di  cui  all'articolo  2  del
decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 2002, n. 66. 
  2. Nel caso in cui  risultino  omessi,  carenti  o  intempestivi  i
versamenti dovuti, l'esito del controllo automatizzato e'  comunicato
al  concessionario  per  evitare  la  reiterazione  di   errori.   Il
concessionario  puo'  fornire  i  chiarimenti  necessari  all'ufficio
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di  Stato  competente  nei
suoi confronti, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della
comunicazione. 
  3. Se vi e' pericolo per la riscossione, l'Ufficio provvede,  anche
prima della liquidazione prevista dal comma  1,  al  controllo  della
tempestiva effettuazione dei versamenti dell'imposta unica di cui  al
citato decreto legislativo n. 504 del 1998. 
  4. Le somme che, a seguito dei controlli  automatizzati  effettuati
ai sensi del comma 1  risultano  dovute  a  titolo  d'imposta  unica,
nonche'  di  interessi  e  di  sanzioni  per  ritardato   od   omesso
versamento, sono iscritte direttamente nei  ruoli  resi  esecutivi  a
titolo definitivo. 
  5. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita, in tutto o in parte, se il
concessionario provvede a pagare le somme dovute,  con  le  modalita'
indicate nell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.
241, concernente le modalita' di versamento  mediante  delega,  entro
trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal  comma
2   ovvero   della    comunicazione    definitiva    contenente    la
rideterminazione, in  sede  di  autotutela,  delle  somme  dovute,  a
seguito dei  chiarimenti  forniti  dallo  stesso  concessionario.  In
questi  casi,  l'ammontare  delle  sanzioni  amministrative  previste
dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 1998 n.
504, e' ridotto  ad  un  terzo  e  gli  interessi  sono  dovuti  fino
all'ultimo giorno del mese  antecedente  a  quello  dell'elaborazione
della comunicazione. 
  6. Le cartelle di pagamento recanti i ruoli di cui al comma 4  sono
notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno
successivo a quello per il quale e'  dovuta  l'imposta  unica.  Fermo
quanto previsto dall'articolo 28 del decreto legge 29 novembre  2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n.
2, qualora il concessionario non provveda a pagare, entro  i  termini
di scadenza, le cartelle di pagamento previste  dal  presente  comma,
l'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato  procede   alla
riscossione  delle  somme  dovute  anche  tramite  escussione   delle
garanzie presentate dal concessionario ai sensi della convenzione  di
concessione. In tale caso l'Amministrazione autonoma dei monopoli  di
Stato comunica  ad  Equitalia  l'importo  del  credito  per  imposta,
sanzioni ed interessi che e' stato estinto tramite l'escussione delle
garanzie   ed   Equitalia   procede   alla    riscossione    coattiva
dell'eventuale credito residuo secondo  le  disposizioni  di  cui  al
titolo II del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
1973, n. 602, e successive modificazioni. Resta fermo  l'obbligo,  in
capo ai concessionari, di  ricostruire  le  garanzie  previste  nella
relativa concessione di gioco, pena la revoca della concessione. 
  7.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo   3-bis   del   decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, si applicano alle somme  dovute
a norma del presente articolo.  Le  garanzie  previste  dal  predetto
articolo 3-bis del decreto legislativo  n.  462  del  1997  non  sono
dovute nel caso in cui l'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di
Stato verifichi che la  fideiussione  gia'  presentata  dal  soggetto
passivo di imposta, a garanzia degli adempimenti dell'imposta  unica,
sia di importo superiore rispetto alla somma da rateizzare. 
  8. L'Ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli  di  Stato,
anche sulla base dei fatti, atti e delle violazioni constatate  dalla
Guardia di finanza o rilevate da altri  organi  di  Polizia,  procede
alla rettifica e  all'accertamento  delle  basi  imponibili  e  delle
imposte rilevanti ai  fini  dei  singoli  giochi,  anche  utilizzando
metodologie induttive di accertamento per presunzioni semplici. 
  9. Gli avvisi relativi  alle  rettifiche  e  agli  accertamenti  in
materia di giochi  pubblici  con  vincita  in  denaro  devono  essere
notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno
successivo a  quello  per  il  quale  e'  dovuta  l'imposta.  Per  le
violazioni tributarie e per  quelle  amministrative  si  applicano  i
termini  prescrizionali  e  decadenziali  previsti,  rispettivamente,
dall'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,  e
dall'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
  10. Nel caso di scommesse comunque non  affluite  al  totalizzatore
nazionale,  ovvero  nel  caso  di  sottrazione  di  base   imponibile
all'imposta  unica  sui  concorsi  pronostici  o   sulle   scommesse,
l'Ufficio  dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli   di   Stato
determina l'imposta dovuta  anche  utilizzando  elementi  documentali
comunque reperiti, anche se forniti dal contribuente, da  cui  emerge
l'ammontare delle giocate effettuate. In mancanza  di  tali  elementi
ovvero quando il contribuente si oppone all'accesso o non da  seguito
agli  inviti  e  ai  questionari  disposti  dagli  uffici,  l'Ufficio
dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di   Stato   determina
induttivamente la base imponibile utilizzando la raccolta media della
provincia, ove e' ubicato il punto di gioco, dei periodi  oggetto  di
accertamento,  desunta  dai   dati   registrati   nel   totalizzatore
nazionale. Ai fini della determinazione dell'imposta unica  l'ufficio
applica, nei casi  di  cui  al  presente  comma,  l'aliquota  massima
prevista per ciascuna tipologia  di  scommessa  dall'articolo  4  del
decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504. 
  11. Il contribuente nei cui confronti sia stato  notificato  avviso
di accertamento o di rettifica in  materia  di  giochi  pubblici  con
vincita in  denaro  puo'  formulare,  anteriormente  all'impugnazione
dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale,  istanza  in
carta libera di  accertamento  con  adesione,  indicando  il  proprio
recapito, anche telefonico. In  tal  caso  si  applicano,  in  quanto
compatibili, le disposizioni previste dagli articoli 6, 7, 8 e 9  del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al
primo periodo non si applica nei casi  di  determinazione  forfetaria
del prelievo erariale unico di cui all'articolo 39-quater,  comma  3,
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 
  12.   Le   imposte   corrispondenti   agli   imponibili   accertati
dall'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di  Stato  in
materia di giochi pubblici con o senza  vincita  in  denaro,  ma  non
ancora definitivi, nonche' i  relativi  interessi,  sono  iscritti  a
titolo  provvisorio  nei  ruoli,  dopo  la  notifica   dell'atto   di
accertamento,  per  la  meta'  degli  ammontari  corrispondenti  agli
imponibili o ai maggiori imponibili accertati. 
  13. Gli Uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
nell'ambito delle attivita' amministrative loro demandate in  materia
di giochi pubblici  con  o  senza  vincita  in  denaro,  rilevano  le
eventuali violazioni,  occultamenti  di  base  imponibile  od  omessi
versamenti   d'imposta   e   provvedono   all'accertamento   e   alla
liquidazione  delle  imposte  o  maggiori  imposte  dovute;  vigilano
sull'osservanza  degli  obblighi  previsti  dalla   legge   e   dalle
convenzioni di concessione, nonche' degli  altri  obblighi  stabiliti
dalle norme  legislative  ed  amministrative  in  materia  di  giochi
pubblici, con o senza vincita in denaro. 
  14. Al fine di garantire il miglior raggiungimento degli  obiettivi
di economicita' ed efficienza, per le attivita' di  competenza  degli
uffici  periferici,  la  competenza   e'   dell'ufficio   nella   cui
circoscrizione e' il domicilio fiscale del soggetto alla data in  cui
e'  stata  commessa  la  violazione  o  e'  stato   compiuto   l'atto
illegittimo.    Con    provvedimento    del    Direttore     generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli si Stato,  da  pubblicarsi
sul proprio sito internet, sono previsti i casi in cui la  competenza
per determinate attivita' e' attribuita agli uffici centrali. 
  15. Nei limiti del servizio cui sono destinati e nell'esercizio dei
poteri  ad  essi  conferiti  dalla  leggi  in   materia   fiscale   e
amministrativa, gli  appartenenti  all'Amministrazione  autonoma  dei
monopoli  di  Stato  assumono  la  qualita'  di  agenti  di   polizia
tributaria. 
  16. Gli Uffici dei monopoli di Stato adempiono ai compiti derivanti
dai commi da 13 a 15 con le risorse umane, finanziarie e  strumentali
previste a legislazione vigente. 
  17. L'importo forfetario di cui al  secondo  periodo  dell'articolo
39-quater, comma 3,  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
come definito dai decreti direttoriali dell'Amministrazione  autonoma
dei monopoli di Stato, vigenti alla data di entrata in  vigore  della
presente legge, e' aumentato del cento per cento. 
  18. All'articolo 39-quinquies, comma 2, del citato decreto-legge n.
269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  326  del
2003, le parole:  "dal  120  al  240  per  cento  dell'ammontare  del
prelievo erariale unico dovuto, con un minimo di  euro  1.000."  sono
sostituite dalle seguenti: "dal 240 al 480 per  cento  dell'ammontare
del prelievo erariale unico dovuto, con un minimo di euro 5.000.". 
  19. I periodi secondo, terzo e quarto dell'articolo  1,  comma  70,
della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nonche' i commi 8 e 8-bis e  il
primo periodo del comma 9-ter dell'articolo 110 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno  1931,
n. 773, sono abrogati. 
  20. E' vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici  con
vincita in denaro ai minori di anni diciotto. 
  21. Il titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque,
del punto di offerta del gioco  che  consente  la  partecipazione  ai
giochi pubblici a minori di anni diciotto e' punito con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da euro cinque  mila  a  euro  venti  mila.
Indipendentemente dalla sanzione amministrativa  pecuniaria  e  anche
nel caso di pagamento in misura ridotta della stessa,  la  violazione
prevista dal presente comma e' punita con la chiusura  dell'esercizio
commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta  del  gioco
da dieci fino a trenta giorni; ai fini di cui al presente  comma,  il
titolare dell'esercizio commerciale,  del  locale  o,  comunque,  del
punto di  offerta  del  gioco,  all'interno  dei  predetti  esercizi,
identifica i giocatori mediante richiesta di esibizione di un  idoneo
documento di riconoscimento. Le sanzioni amministrative previste  nei
periodi   precedenti   sono   applicate   dall'ufficio   territoriale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli  di  Stato  competente  in
relazione al luogo e in ragione dell'accertamento  eseguito.  Per  le
cause   di   opposizione   ai   provvedimenti   emessi   dall'ufficio
territoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di  Stato  e'
competente il giudice del luogo in  cui  ha  sede  l'ufficio  che  ha
emesso i provvedimenti stessi. Per i soggetti che  nel  corso  di  un
triennio commettono  tre  violazioni,  anche  non  continuative,  del
presente comma e' disposta la revoca di  qualunque  autorizzazione  o
concessione  amministrativa;  a  tal  fine,  l'ufficio   territoriale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ha  accertato
la  violazione  effettua  apposita  comunicazione   alle   competenti
autorita' che hanno rilasciato le  autorizzazioni  o  concessioni  ai
fini dell'applicazione della predetta sanzione accessoria. 
  22. Nell'ipotesi in cui la  violazione  del  divieto  previsto  dal
comma 20 riguardi l'utilizzo degli apparecchi e dei congegni  di  cui
al comma 6 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di  pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931,  il  trasgressore
e' altresi' sospeso, per un periodo da uno a tre mesi, dall'elenco di
cui all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n.  266.
Conseguentemente, ai sensi del comma 533-ter  dell'articolo  1  della
legge n. 266 del 2005 i concessionari  per  la  gestione  della  rete
telematica non possono intrattenere, neanche indirettamente, rapporti
contrattuali funzionali all'esercizio delle attivita' di gioco con il
trasgressore.  Nel  caso   di   rapporti   contrattuali   in   corso,
l'esecuzione  della  relativa   prestazione   e'   sospesa   per   il
corrispondente periodo di sospensione  dall'elenco.  Nell'ipotesi  in
cui titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque,  del
punto  di  offerta  del  gioco  sia  una  societa',  associazione  o,
comunque, un ente collettivo, le diposizioni  previste  dal  presente
comma e dal comma 21  si  applicano  alla  societa',  associazione  o
all'ente e il rappresentante legale della  societa',  associazione  o
ente collettivo e' obbligato in solido al  pagamento  delle  sanzioni
amministrative pecuniarie. 
  23. Ai fini del miglior conseguimento degli obiettivi di tutela del
giocatore e di contrasto  ai  fenomeni  di  ludopatia  connessi  alle
attivita' di gioco, il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Amministrazione autonoma dei monopoli  di  Stato,  nell'ambito  degli
ordinari  stanziamenti  del   proprio   bilancio,   avvia,   in   via
sperimentale, anche avvalendosi delle strutture operative del partner
tecnologico, procedure di analisi e  verifica  dei  comportamenti  di
gioco  volti  ad  introdurre  misure  di  prevenzione  dei   fenomeni
ludopatici. 
  24. Nell'articolo 2 del decreto del Presidente della  Repubblica  3
giugno 1998, n. 252, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: "3-bis.
Per  le  societa'  di  capitali  di  cui  al  comma  3,  lettera  b),
concessionarie nel settore dei  giochi  pubblici,  la  documentazione
prevista dal presente regolamento deve riferirsi, oltre  ai  soggetti
indicati nello stesso comma  3,  lett.  b),  anche  ai  soci  persone
fisiche che detengono, anche indirettamente,  una  partecipazione  al
capitale od al patrimonio  superiore  al  2  per  cento,  nonche'  ai
direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o
delle stabili organizzazioni in Italia  di  soggetti  non  residenti.
Nell'ipotesi  in  cui   i   soci   persone   fisiche   detengano   la
partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre societa'
di  capitali,  la  documentazione  deve  riferirsi  anche  al  legale
rappresentante   e   agli   eventuali   componenti   dell'organo   di
amministrazione della  societa'  socia,  alle  persone  fisiche  che,
direttamente o indirettamente, controllano tale societa', nonche'  ai
direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o
delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.". 
  25. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10 della legge  31
maggio 1965, n. 575, e dall'articolo 10 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, non puo' partecipare a gare o
a procedure ad evidenza pubblica ne' ottenere il rilascio  o  rinnovo
di concessioni in materia di  giochi  pubblici  il  soggetto  il  cui
titolare o il rappresentante legale o negoziale ovvero  il  direttore
generale o il soggetto responsabile di sede secondaria o  di  stabili
organizzazioni  in  Italia  di  soggetti   non   residenti,   risulti
condannato, anche con sentenza  non  definitiva,  ovvero  imputato  o
indagato, per uno dei delitti previsti dagli articoli  416,  416-bis,
648,  648-bis  e  648-ter  del  codice  penale  ovvero,  se  commesso
all'estero,  per  un  delitto  di  criminalita'  organizzata   o   di
riciclaggio di denaro proveniente da attivita' illecite. Il  medesimo
divieto   si   applica   anche   al   soggetto   partecipato,   anche
indirettamente, in misura superiore al 2 per  cento  del  capitale  o
patrimonio da persone fisiche che  risultino  condannate,  anche  con
sentenza non definitiva, ovvero imputate  o  indagate,  per  uno  dei
predetti delitti. 
  26. Agli effetti di quanto previsto nei commi 24 e 25, i  soggetti,
costituiti in forma di societa' di  capitali  o  di  societa'  estere
assimilabili alle societa' di capitali, che partecipano a  gare  o  a
procedure ad evidenza pubblica nel settore dei giochi pubblici, anche
on line, dichiarano il nominativo e gli  estremi  identificativi  dei
soggetti  che   detengono,   direttamente   o   indirettamente,   una
partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per  cento.
La dichiarazione comprende tutte  le  persone  giuridiche  o  fisiche
della catena societaria  che  detengano,  anche  indirettamente,  una
partecipazione superiore a tale  soglia.  In  caso  di  dichiarazione
mendace e' disposta l'esclusione  dalla  gara  in  qualsiasi  momento
della procedura e, qualora la dichiarazione mendace  sia  riscontrata
in un momento successivo all'aggiudicazione, e'  disposta  la  revoca
della concessione. La revoca e' comunque disposta qualora  nel  corso
della concessione vengono meno  i  requisiti  previsti  dal  presente
comma  e  dai  commi  24  e  25.  Per  le  concessioni  in  corso  la
dichiarazione di cui al  presente  comma  e'  richiesta  in  sede  di
rinnovo. 
  27. Le disposizioni di cui ai commi da 24 a 26 trovano applicazione
per  le  gare  indette  successivamente  all'entrata  in  vigore  del
presente decreto legge. 
  28. Fermo restando quanto previsto dal testo unico delle  leggi  di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,  n.  773,
dalla legge 31 maggio 1965, n. 575,  e  dal  decreto  del  Presidente
della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, non possono essere titolari o
condurre esercizi commerciali, locali o altri spazi  all'interno  dei
quali sia offerto gioco pubblico, persone fisiche nei  cui  confronti
sussistono le situazioni ostative  previste  dall'articolo  10  della
legge 31 maggio 1965, n. 575. E' altresi' preclusa la  titolarita'  o
la  conduzione  di  esercizi  commerciali,  locali  o   altri   spazi
all'interno dei quali sia offerto gioco pubblico, per lo  svolgimento
del quale e' richiesta l'autorizzazione di cui  all'articolo  88  del
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a societa' o  imprese  nei  cui
confronti e'  riscontrata  la  sussistenza  di  elementi  relativi  a
tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 10 del decreto
del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. 
  29. In coerenza con i principi recati dall'articolo 24, commi da 11
a 26, della legge 7 luglio 2009, n. 88, ed al fine di contrastare  la
diffusione del gioco irregolare ed illegale,  l'evasione,  l'elusione
fiscale e il riciclaggio nel settore del gioco, nonche' di assicurare
l'ordine pubblico e la tutela del giocatore,  le  societa'  emittenti
carte di credito, gli operatori bancari, finanziari  e  postali  sono
tenuti a segnalare in via telematica all'Amministrazione autonoma dei
monopoli  di  Stato  gli  elementi  identificativi  di   coloro   che
dispongono trasferimenti di denaro a favore di soggetti, indicati  in
apposito elenco predisposto dalla  stessa  Amministrazione  autonoma,
che offrono nel territorio dello Stato, attraverso reti telematiche o
di telecomunicazione, giochi, scommesse  o  concorsi  pronostici  con
vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione,  licenza
od  altro  titolo  autorizzatorio  o  abilitativo  o,  comunque,   in
violazione delle norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni
definite dalla predetta  Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di
Stato. 
  30.  L'inosservanza  dell'obbligo  di  cui  al  comma  29  comporta
l'irrogazione,  alle  societa'  emittenti  carte  di  credito,   agli
operatori bancari, finanziari e postali, di  sanzioni  amministrative
pecuniarie da trecentomila ad un  milione  e  trecentomila  euro  per
ciascuna violazione accertata. La competenza  all'applicazione  della
sanzione prevista nel presente  comma  e'  dell'ufficio  territoriale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in  relazione  al
domicilio fiscale del trasgressore. 
  31. Con uno o piu' provvedimenti  interdirigenziali  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   del   tesoro   e
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le
modalita' attuative delle disposizioni di cui ai commi 29 e 30  e  la
relativa decorrenza. 
  32. Un importo pari al  3  per  cento  delle  spese  annue  per  la
pubblicita'  dei  prodotti  di   gioco,   previste   a   carico   dei
concessionari  relativamente  al  gioco  del  lotto,  alle   lotterie
istantanee ed ai giochi numerici a  totalizzatore,  e'  destinato  al
finanziamento della carta acquisti, di cui all'articolo 81, comma 32,
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  finalizzata
all'acquisto di beni e servizi a favore dei cittadini  residenti  che
versano in condizione di maggior disagio economico. A tal fine, detto
importo e' versato, a cura dei concessionari,  ad  apposito  capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato, per  essere  riassegnato  allo
stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  ai
fini dell'erogazione per il finanziamento della  carta  acquisti.  E'
corrispondentemente ridotto l'ammontare che  i  concessionari  devono
destinare annualmente alla pubblicita' dei prodotti. 
  33. E' istituito il gioco del Bingo a distanza, con un aliquota  di
imposta stabilita in misura pari al 10% delle somme giocate. Ai sensi
del comma 12, dell'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono
definiti gli importi del diritto di partecipazione, del compenso  del
concessionario, le  modalita'  di  versamento  dell'imposta,  nonche'
l'individuazione della data da cui decorre l'applicazione delle nuove
disposizioni. 
  34. Con provvedimento adottato ai sensi del comma 12  dell'articolo
24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono disciplinati i tornei non a
distanza di  poker  sportivo.  Con  il  medesimo  provvedimento  sono
altresi' determinati l'importo massimo della quota di  partecipazione
al torneo e l'ulteriore partecipazione al torneo una  volta  esaurita
la  predetta   quota.   L'aliquota   d'imposta   unica   dovuta   dal
concessionario per l'esercizio del gioco e' stabilita in misura  pari
al 3 per cento della raccolta. Nel rispetto dei principi  comunitari,
con provvedimenti del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Amministrazione autonoma dei monopoli  di  Stato,  sono  aggiudicati,
tramite gara da  bandire  entro  il  30  novembre  2011,  concessioni
novennali per l'esercizio del gioco del  poker  sportivo  di  cui  al
primo periodo, in numero non superiore a 1.000, previa  effettuazione
di una o piu' procedure aperte a soggetti titolari di concessione per
l'esercizio e la raccolta, anche su rete fisica, di uno o piu' giochi
di cui al comma 11 dell'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88,
nonche' ai soggetti che rispettino i requisiti e le condizioni di cui
al comma 15 dell'articolo 24 della legge 7  luglio  2009,  n.  88.  I
punti di esercizio sono aggiudicati,  fino  a  loro  esaurimento,  ai
soggetti che abbiano presentato le offerte risultanti  economicamente
piu' elevate, rispetto ad una base pari ad euro 100.000 ed operano  a
seguito dell'avvenuto rilascio della licenza  prevista  dall'articolo
88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.". 
  35. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1,
lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 giugno  2009,  n.  77,  in  materia  di
sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto del gioco attraverso
videoterminali, entro il 30 settembre 2011 il Ministero dell'economia
e delle finanze - Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato
avvia le procedure occorrenti per un nuovo affidamento in concessione
della rete per la gestione telematica del gioco lecito prevista dall'
articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, prevedendo: 
    a)  l'affidamento  della  concessione  ad  operatori  di   gioco,
nazionali e comunitari, di dimostrata qualificazione morale,  tecnica
ed economica, mediante una selezione aperta basata  sull'accertamento
dei requisiti definiti dall'Amministrazione  concedente  in  coerenza
con i requisiti richiesti dall'articolo 1, comma 78, della  legge  13
dicembre 2010, n. 220, nonche'  quelli  gia'  richiesti  e  posseduti
dagli  attuali  concessionari.   I   soggetti   aggiudicatari,   sono
autorizzati all'installazione dei videoterminali da un minimo  del  7
per cento, fino a un massimo del 14 per cento  del  numero  di  nulla
osta,  dichiarati  in  sede  di  gara,  effettivamente  acquisiti  ed
attivati entro sei mesi dalla data della stipula  per  apparecchi  di
cui all'articolo 110, comma 6, lettera  a),  del  testo  unico  delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno  1931,
n. 773, e successive modificazioni, e a fronte del versamento di euro
15.000 per ciascun terminale; nel caso in cui risultino aggiudicatari
soggetti gia' concessionari gli stessi mantengono  le  autorizzazioni
alla istallazione di videoterminali gia' acquisite,  senza  soluzioni
di  continuita'.  Resta  ferma   la   facolta'   dell'Amministrazione
concedente di incrementare il numero  di  VLT  gia'  autorizzato  nei
limiti e con le modalita' di cui ai precedenti periodo, a partire dal
1° gennaio 2014; 
    b)  la  durata   delle   autorizzazioni   all'installazione   dei
videoterminali, fino al termine delle concessioni di cui alla lettera
a) del presente comma. La perdita  di  possesso  dei  nulla  osta  di
apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera  a),  del  testo
unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.  773,  e  successive
modificazioni,   non   determina   la   decadenza   dalle    suddette
autorizzazioni acquisite. 
  36. Il rilascio delle concessioni di cui al comma 35 e' subordinato
al versamento di un corrispettivo una tantum di  100  euro  per  ogni
singolo apparecchio di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), per
il quale si chiede il rilascio o il mantenimento dei  relativi  nulla
osta. Nel caso in cui la proprieta' dell'apparecchio e'  di  soggetto
diverso dal richiedente la concessione, quest'ultimo  ha  diritto  di
rivalsa nei suoi confronti. 
  37. In linea con l'obiettivo  della  sostanziale  integrazione  fra
giochi su base ippica e sportiva gia' determinato  dall'articolo  38,
commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nonche' della  piu'
intensa capillarita' della rete distributiva  di  tali  giochi  senza
forme di intermediazione, l'Amministrazione autonoma dei monopoli  di
Stato, entro il 30 ottobre 2011, attua una o piu' procedure selettive
aventi ad oggetto la concessione novennale di diritti di esercizio  e
raccolta in rete fisica dei giochi su base ippica e  sportiva  presso
punti di vendita, fino al numero massimo complessivo di 7.000, aventi
come attivita' principale  o  accessoria  la  commercializzazione  di
prodotti di gioco pubblici. 
  38. Le procedure di cui al comma 37 sono indette, nel rispetto  dei
principi e delle regole comunitarie, sulla base dei seguenti criteri: 
    a) aggiudicazione di 5.000 diritti di  esercizio  e  raccolta  in
rete fisica dei giochi su base  ippica  e  sportiva,  in  misura  non
superiore al 25 per cento per ciascun  concessionario,  la  cui  base
d'asta non puo' essere inferiore ad euro 25.000 per ciascun punto  di
vendita avente come attivita' accessoria la  commercializzazione  dei
prodotti di gioco pubblici, a soggetti  italiani  o  di  altri  Stati
dello Spazio economico  europeo  che,  all'entrata  in  vigore  della
presente  disposizione,   sono   in   possesso   dei   requisiti   di
affidabilita'  gia'  richiesti  ai  soggetti  che  hanno   conseguito
concessioni  per  l'esercizio  e  la  raccolta  di  giochi   di   cui
all'articolo 1, comma 287, lettera a), della legge 30 dicembre  2004,
n. 311, e successive  modificazioni,  e  all'articolo  38,  comma  4,
lettera a), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con
modificazioni, dalla legge  4  agosto  2006,  n.  248.  Nel  caso  le
concessioni siano aggiudicate, al fine del completamento dell'offerta
di  giochi  pubblici,  a  soggetti  gia'  titolari  per   concessione
precedentemente acquisita mediante diritti di esercizio e raccolta in
rete fisica di scommesse su base  ippica  ovvero  su  base  sportiva,
l'importo da corrispondere e' ridotto del 7 per cento per  ogni  anno
intero  mancante  alla  fine  della  concessione  rispetto  a  quanto
indicato nell'offerta e, all'atto di sottoscrizione della convenzione
accessiva   alla   concessione,   sono   revocate   le    concessioni
precedentemente detenute dai medesimi soggetti; 
    b) aggiudicazione di 2.000 diritti di  esercizio  e  raccolta  in
rete fisica di scommesse su base sportiva ed ippica presso  punti  di
vendita aventi quale attivita' principale la commercializzazione  dei
prodotti  di  gioco  pubblici,  secondo  il  criterio  delle  offerte
economicamente piu' elevate rispetto ad una base d'asta non inferiore
ad euro 40.000 per ciascun punto di vendita, riservata  ad  operatori
italiani o di altri Stati dello Spazio economico  europeo  che,  alla
data di entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,  sono  in
possesso dei requisiti di affidabilita' gia'  richiesti  ai  soggetti
che hanno conseguito concessioni per l'esercizio  e  la  raccolta  di
giochi di cui all'articolo 1, comma 287, lettera a), della  legge  30
dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 38,
comma 4, lettera  a),  del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 
  39. Il Ministero dell'economia e delle  finanze  -  Amministrazione
autonoma del monopoli di Stato stabilisce con  propri  provvedimenti,
le innovazioni da apportare al Gioco del Lotto aventi ad oggetto,  in
particolare: 
    a) la rimodulazione delle sorti  del  Lotto  e  dei  premi  delle
relative combinazioni; 
    b) la rimodulazione o la  sostituzione  dei  giochi  opzionali  e
complementari  al  Lotto,  anche  introdotti  dal  decreto-legge   30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazione, dalla legge  2
dicembre 2005, n. 248; 
    c) l'introduzione di ulteriori forme di  gioco  anche  prevedendo
modalita' di  fruizione  distinte  da  quelle  attuali,  al  fine  di
ampliare l'offerta di giochi numerici a quota fissa. 
  40. Nell'ambito dei Giochi numerici a  totalizzatore  nazionale  il
Ministero dell'economia e delle finanze  -  Amministrazione  autonoma
del monopoli  di  Stato  disciplina,  con  propri  provvedimenti,  le
seguenti innovazioni: 
    a) un nuovo concorso numerico da svolgersi, tramite  il  relativo
concessionario, in ambito europeo, con giocata  minima  fissata  a  2
euro, con destinazione del 50 per cento della raccolta a  montepremi,
e con destinazione del 38  per  cento  della  raccolta  nazionale  ad
imposta; 
    b) modifiche al gioco Vinci per la  vita-Win  for  life,  di  cui
all'articolo 12, comma 1, lettera b), del  decreto  legge  28  aprile
2009, n. 39, convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, mantenendo
un montepremi pari al 65 per cento della raccolta e un  imposta  pari
al 23 per cento della raccolta; 
    c) introduzione, in via definitiva, per un numero massimo di  12,
del concorso speciale del gioco Enalotto, denominato "si vince  tutto
superenalotto". 
  41. Il comma 533-bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre  2005,
n. 266, e' sostituito dal seguente: 
    "533-bis.  L'iscrizione  nell'elenco  di  cui   al   comma   533,
obbligatoria anche per i soggetti gia' titolari, alla data di entrata
in vigore del medesimo comma, dei diritti  e  dei  rapporti  in  esso
previsti,  e'  disposta   dal   Ministero   dell'economia   e   delle
finanze-Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di   Stato   previa
verifica del possesso, da parte dei richiedenti, della licenza di cui
all'articolo 86 o 88 del testo unico  di  cui  al  regio  decreto  18
giugno  1931,  n.  773,   e   successive   modificazioni,   e   della
certificazione antimafia prevista dalla disciplina  vigente,  nonche'
dell'avvenuto versamento, da parte dei medesimi, della somma di  euro
150. Gli iscritti nell'elenco rinnovano annualmente tale  versamento.
Con  decreto  direttoriale  del  Ministero  dell'economia   e   delle
finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabiliti
gli ulteriori requisiti,  nonche'  tutte  le  ulteriori  disposizioni
applicative, eventualmente anche di natura transitoria, relative alla
tenuta dell'elenco, all'iscrizione ovvero  alla  cancellazione  dallo
stesso, nonche' ai  tempi  e  alle  modalita'  di  effettuazione  del
predetto versamento, da eseguirsi, in  sede  di  prima  applicazione,
entro e non oltre il 31 ottobre 2011; restano ferme le domande  ed  i
versamenti gia' eseguiti alla data del 30 giugno 2011.". 
  42. Con regolamento emanato entro il 31  dicembre  2011,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  dal
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro
della salute, sono dettate disposizioni concernenti le modalita'  per
l'istituzione  di  rivendite  ordinarie  e  speciali  di  generi   di
monopolio, nonche' per il  rilascio  ed  il  rinnovo  del  patentino,
secondo i seguenti principi: 
    a) ottimizzazione e  razionalizzazione  della  rete  di  vendita,
anche attraverso l'individuazione di  criteri  volti  a  disciplinare
l'ubicazione dei punti vendita, al fine di contemperare, nel rispetto
della tutela della concorrenza, l'esigenza  di  garantire  all'utenza
una rete di  vendita  capillarmente  dislocata  sul  territorio,  con
l'interesse pubblico primario della tutela della  salute  consistente
nel prevenire e controllare ogni ipotesi di  offerta  di  tabacco  al
pubblico non giustificata dall'effettiva domanda di tabacchi; 
    b)  istituzione  di  rivendite  ordinarie  solo  in  presenza  di
determinati requisiti di distanza e produttivita' minima; 
    c) introduzione di un meccanismo di aggiornamento  dei  parametri
di produttivita' minima rapportato alle variazioni annuali del prezzo
medio al consumo dei tabacchi lavorati intervenute dall'anno 2001; 
    d) trasferimenti di rivendite  ordinarie  solo  in  presenza  dei
medesimi  requisiti  di  distanza  e,  ove  applicabili,   anche   di
produttivita' minima; 
    e) istituzione  di  rivendite  speciali  solo  ove  si  riscontri
un'oggettiva ed effettiva  esigenza  di  servizio,  da  valutarsi  in
ragione dell'effettiva ubicazione  degli  altri  punti  vendita  gia'
esistenti nella medesima zona di riferimento, nonche'  in  virtu'  di
parametri certi,  predeterminati  ed  uniformemente  applicabili  sul
territorio  nazionale,  volti  ad  individuare   e   qualificare   la
potenzialita' della domanda di tabacchi riferibile al luogo proposto; 
    f) rilascio e rinnovi di patentini da valutarsi in relazione alla
natura complementare e non sovrapponibile degli stessi rispetto  alle
rivendite di generi di monopolio, anche attraverso l'individuazione e
l'applicazione,  rispettivamente,   del   criterio   della   distanza
nell'ipotesi di rilascio, e del criterio della  produttivita'  minima
per il rinnovo.