Art. 24 
 
Potere di deroga del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
                              forestali 
 
  1. Il Ministro delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali
puo', con proprio decreto, sentita la Commissione consultiva centrale
per la pesca marittima, disciplinare la pesca anche  in  deroga  alle
discipline  regolamentari  nazionali,  in  conformita'   alle   norme
comunitarie, al fine  di  adeguarla  al  progresso  delle  conoscenze
scientifiche  e  delle  applicazioni  tecnologiche,  e  favorirne  lo
sviluppo in determinate zone o per determinate classi di essa. 
  2. Il Ministro delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali
puo', con proprio decreto, sospendere l'attivita' di pesca o disporne
limitazioni in conformita' alle disposizioni del regolamento (CE)  n.
2371/2002, al fine di conservare e gestire le risorse della pesca. 
 
          Note all'art. 24: 
              - Per i  riferimenti  al  citato  Regolamento  (CE)  n.
          2371/2002, si veda nelle note alle premesse.