Art. 24 
 
 
                  Inserimento dell'articolo 34-bis 
           nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 
 
  1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214,  dopo  l'articolo
34 e' inserito il seguente: 
  «Art. 34-bis (Agente fitosanitario). - 1.  I  Servizi  fitosanitari
regionali possono avvalersi di personale  tecnico  di  supporto  agli
Ispettori fitosanitari, opportunamente  formato,  denominato  "Agente
fitosanitario", espressamente incaricato dagli stessi  Servizi.  Essi
effettuano le funzioni previste dall'articolo 35 con l'esclusione  di
quelle di cui ai commi 2 e 4.».