(Convenzione-art. 24)
  Articolo 24 - Favoreggiamento e tentativo 
 
    1.  Le  Parti  adotteranno  le   necessarie   misure   necessarie
legislative o di altro genere al fine  di  considerare  reato  penale
ogni complicita', qualora intenzionale, allo scopo di perpetrare  uno
dei reati stabiliti in conformita' alla presente Convenzione. 
    2.  Le  Parti  adotteranno  le   necessarie   misure   necessarie
legislative o di altro genere al fine  di  considerare  reato  penale
ogni tentativo intenzionale di commettere uno dei reati stabiliti  in
conformita' alla presente Convenzione. 
    3. Le Parti potranno riservarsi il diritto di non  applicare,  in
toto o in parte, il paragrafo 2 ai reati stabiliti dall'articolo  20,
paragrafo  1.b  ed  f,  dall'articolo  2.  1.c,  dall'articolo  22  e
dall'articolo 23.