Art. 24. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con i Ministri per la grazia e giustiziati e per il tesoro, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge saranno emanate le norme per la istituzione di un Fondo per assicurare un equo indennizzo alle persone danneggiate da incidenti nucleari, per le quali il danno si manifesti dopo il decorso di dieci anni dall'incidente nucleare. Le dette norme dovranno precisare la misura dell'indennizzo, i contributi per la costituzione del Fondo, che saranno a carico sia del Tesoro dello Stato, sia degli utilizzatori dell'impianto nucleare, le regole di procedura per la corresponsione dell'indennizzo. Il detto Fondo potra' essere costituito presso un Ente pubblico di assicurazione sociale.