Articolo 24. Entrata in vigore 1. Un trattato entra in vigore in base alle modalita' ed alla data fissata dalle disposizioni in esso contenute o mediante accordo tra gli Stati che hanno partecipato ai negoziati. 2. In mancanza di tali disposizioni o di un tale accordo, un trattato entra in vigore quando sia stato accertato il consenso di tutti gli Stati che hanno partecipato ai negoziati ad essere vincolati dal trattato. 3. Quando il consenso di uno Stato ad essere vincolato da un trattato sia stato accertato in una data posteriore all'entrata in vigore di detto trattato, esso, a meno che non sia disposto altrimenti, entra in vigore nei confronti di tale Stato in quella stessa data. 4. Le disposizioni di un trattato che regolamentano l'autenticazione del testo, l'accertamento del consenso degli Stati ad esserne vincolati, le modalita' o la data della sua entrata in vigore, le riserve, le funzioni del depositario, nonche' tutti gli altri problemi che vengono necessariamente a porsi prima dell'entrata in vigore del trattato stesso, sono applicabili a partire dalla data dell'adozione del testo.