Art. 24. 
  1. Il diritto di accesso e' escluso  per  i  documenti  coperti  da
segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12  della  legge  24  ottobre
1977,  n.  801,  nonche'  nei  casi  di  segreto  o  di  divieto   di
divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento. 
  2. Il Governo e' autorizzaro ad  emanare,  ai  sensi  del  comma  2
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro  sei  mesi
dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  uno  o  piu'
decreti intesi a disciplinare le modalita' di esercizio  del  diritto
di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di  accesso  in
relazione alla esigenza di salvaguardare: 
     a)  la  sicurezza,   a   difesa   nazionale   e   le   relazioni
internazionali; 
     b) la politica monetaria e valutaria; 
     c) l'ordine  pubblico  e  la  prevenzione  e  repressione  della
criminalita'; 
     d)  la  riservatezza  di  terzi,  persone,  gruppi  ed  imprese,
garantendo peraltro agli interessati la visione degli  atti  relativi
ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria  per
curare o per difendere i loro interessi guiridici. 
  3. Con i decreti di cui al comma 2 sono  altresi'  stabilite  norme
particolari per assicurare che l'accesso ai  dati  raccolti  mediante
strumenti informatici avvenga nel rispetto delle esigenze di  cui  al
medesimo comma 2. 
  4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di  individuare,  con
uno o piu' regolamenti da emanarsi entro i sei  mesi  successivi,  le
categorie di documenti da esse formati o  comunque  rientranti  nella
loro disponibilita' sottratti all'accesso per le esigenze di  cui  al
comma 2. 
  5. Restano ferme le disposizioni  previste  dall'articolo  9  della
legge 1° aprile 1981, n. 121, come modificato dall'articolo 26  della
legge 10 ottobre 1986, n. 668, e dalle relative norme di  attuazione,
nonche'  ogni  altra  disposizione  attualmente  vigente  che  limiti
l'accesso ai documenti amministrativi. 
  6. I soggetti indicati nell'articolo 23 hanno facolta' di differire
l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di  essi
possa impedire o gravemente  ostacolare  lo  svolgimento  dell'azione
amministrativa.  Non  e'  comunque  ammesso   l'accesso   agli   atti
preparatori nel corso  della  formazione  dei  provvedimenti  di  cui
all'articolo 13, salvo diverse disposizioni di legge. 
 
          Note all'art. 24:
             -   Il  testo  dell'art.  12  della  legge  n.  801/1977
          (Istituzione e ordinamento dei servizi per le  informazioni
          e  la  sicurezza  e disciplina del segreto di Stato), e' il
          seguente:
             "Art.  12. - Sono coperti dal segreto di Stato gli atti,
          i documenti, le notizie, le attivita' e ogni altra cosa  la
          cui  diffusione  sia  idonea  a recar danno alla integrita'
          dello Stato democratico,  anche  in  relazione  ad  accordi
          internazionali,  alla  difesa delle istituzioni poste dalla
          Costituzione a suo fondamento, al  libero  esercizio  delle
          funzioni  degli  organi  costituzionali,  alla indipendenza
          dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni  con
          essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato.
             In  nessun  caso  possono  essere  oggetto di segreto di
          Stato fatti eversivi dell'ordine costituzionale".
             -  Per  il  comma  2  dell'art. 17 della citata legge n.
          400/1988 vedi precedente nota all'art. 19.
             -  Il  testo  dell'art. 9 della legge n. 121/1981 (Nuovo
          ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza),
          come  modificato  dall'art.  26  della  legge  n.  668/1986
          (Modifiche e integrazioni alla legge  1›  aprile  1981,  n.
          121,   e   relativi   decreti   di  attuazione,  sul  nuovo
          ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza),
          e' il seguente:
             "Art.  9 (Accesso ai dati ed informazioni e loro uso). -
          L'accesso ai dati  e  alle  informazioni  conservati  negli
          archivi   automatizzati  dal  Centro  di  cui  all'articolo
          precedente e la loro  utilizzazione  sono  consentiti  agli
          ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di
          polizia,  agli  ufficiali  di  pubblica  sicurezza   e   ai
          funzionari dei servizi di sicurezza, nonche' agli agenti di
          polizia giudiziaria  delle  forze  di  polizia  debitamente
          autorizzati  ai  sensi  del  secondo  comma  del successivo
          articolo 11.
             L'accesso  ai  dati  e alle informazioni di cui al comma
          precedente e' consentito all'autorita' giudiziaria ai  fini
          degli  accertamenti necessari per i procedimenti in corso e
          nei limiti stabiliti dal codice di procedura penale.
             E'    comunque    vietata   ogni   utilizzazione   delle
          informazioni e dei dati predetti per finalita'  diverse  da
          quelle  previste  dall'articolo  6, lettera a). E' altresi'
          vietata ogni circolazione  delle  informazioni  all'interno
          della  pubblica amministrazione fuori dei casi indicati nel
          primo comma del presente articolo.
             Nessuna  decisione giudiziaria implicante valutazioni di
          comportamento  puo'  essere   fondata   esclusivamente   su
          elaborazioni  automatiche di informazioni che forniscano un
          profilo della personalita' dell'interessato".