Art. 24. 1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal comune e' autorizzato dal sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli seguenti. 2. Il decreto di autorizzazione e' comunicato al sindaco del comune in cui deve avvenire il seppellimento. 3. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovra' essere comunicato anche ai sindaci di questi comuni.