Art. 24.
              Eliminazione o superamento delle barriere
                           architettoniche
1. Tutte le opere edilizie riguardanti  edifici  pubblici  e  privati
aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilita'
e la visitabilita' di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e succes-
sive modificazioni, sono eseguite in conformita' alle disposizioni di
cui  alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, al
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica  27
aprile  1978,  n. 384, alla citata legge n. 13 del 1989, e successive
modificazioni, e al citato decreto del Ministro dei  lavori  pubblici
14 giugno 1989, n. 236.
2.  Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai
vincoli di cui alle leggi 1o  giugno  1939,  n.  1089,  e  successive
modificazioni, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni,
nonche'  ai  vincoli  previsti  da  leggi speciali aventi le medesime
finalita', qualora le autorizzazioni previste dagli articoli  4  e  5
della citata legge n. 13 del 1989 non possano venire concesse, per il
mancato  rilascio  del nulla osta da parte delle autorita' competenti
alla tutela del vincolo, la conformita' alle norme vigenti in materia
di accessibilita' e di  superamento  delle  barriere  architettoniche
puo'   essere  realizzata  con  opere  provvisionali,  come  definite
dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio
1956, n. 164, nei limiti della compatibilita' suggerita  dai  vincoli
stessi.
3. Alle comunicazioni al comune dei progetti di esecuzione dei lavori
riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico, di cui al comma 1,
rese  ai  sensi  degli articoli 15, terzo comma, e 26, secondo comma,
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive  modicazioni,  sono
allegate   una   documentazione   grafica   e  una  dichiarazione  di
conformita' alla normativa vigente in materia di accessibilita' e  di
superamento  delle barriere architettoniche, anche ai sensi del comma
2 del presente articolo.
4. Il rilascio della concessione o  autorizzazione  edilizia  per  le
opere   di  cui  al  comma  1  e'  subordinato  alla  verifica  della
conformita' del progetto compiuta dall'ufficio tecnico o dal  tecnico
incaricato  dal  comune. Il sindaco, nel rilasciare il certificato di
agibilita' e di abitabilita' per le opere di cui  al  comma  1,  deve
accertare  che  le  opere  siano  state realizzate nel rispetto delle
disposizioni  vigenti  in  materia  di  eliminazione  delle  barriere
architettoniche.   A   tal   fine  puo'  richiedere  al  proprietario
dell'immobile o all'intestatario della concessione una  dichiarazione
resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato.
5.  Nel  caso  di  opere  pubbliche,  fermi  restando  il  divieto di
finanziamento di cui  all'articolo  32,  comma  20,  della  legge  28
febbraio   1986,   n.   41,   e  l'obbligo  della  dichiarazione  del
progettista, l'accertamento di conformita' alla normativa vigente  in
materia   di   eliminazione  delle  barriere  architettoniche  spetta
all'Amministrazione competente, che da' atto in sede di  approvazione
del progetto.
6.  La  richiesta  di  modifica  di  destinazione d'uso di edifici in
luoghi  pubblici  o  aperti  al  pubblico   e'   accompagnata   dalla
dichiarazione  di  cui  al  comma  3.  Il rilascio del certificato di
agibilita' e di abitabilita' e' condizionato  alla  verifica  tecnica
della conformita' della dichiarazione allo stato dell'immobile.
7.  Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti
al pubblico in difformita' dalle disposizioni vigenti in  materia  di
accessibilita'  e  di  eliminazione  delle  barriere architettoniche,
nelle  quali  le  difformita'  siano  tali  da  rendere   impossibile
l'utilizzazione  dell'opera da parte delle persone handicappate, sono
dichiarate inabitabili e inagibili. Il progettista, il direttore  dei
lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilita' o
l'abitabilita'   ed   il   collaudatore,   ciascuno  per  la  propria
competenza, sono direttamente  responsabili.  Essi  sono  puniti  con
l'ammenda  da  lire 10 milioni a lire 50 milioni e con la sospensione
dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso  da  uno  a
sei mesi.
8. Il Comitato per l'edilizia residenziale (CER), di cui all'articolo
3  della  legge  5  agosto 1978, n. 457, fermo restando il divieto di
finanziamento di cui all'articolo 32, comma 20, della citata legge n.
41 del 1986, dispone che una quota dei fondi per la realizzazione  di
opere  di  urbanizzazione e per interventi di recupero sia utilizzata
per la eliminazione delle barriere architettoniche negli insediamenti
di edilizia residenziale pubblica  realizzati  prima  della  data  di
entrata in vigore della presente legge.
9. I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della citata legge n. 41
del 1986 sono modificati con integrazioni relative all'accessibilita'
degli  spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e
alla realizzazione  di  percorsi  accessibili,  all'installazione  di
semafori  acustici  per non vedenti, alla rimozione della segnaletica
installata in  modo  da  ostacolare  la  circolazione  delle  persone
handicappate.
10.  Nell'ambito della complessiva somma che in ciascun anno la Cassa
depositi e prestiti concede agli enti locali per  la  contrazione  di
mutui  con  finalita' di investimento, una quota almeno pari al 2 per
cento  e'  destinata  ai  prestiti  finalizzati  ad   interventi   di
ristrutturazione  e  recupero  in  attuazione  delle  norme di cui al
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica  27
aprile 1978, n. 384.
11.  I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni
di  cui  all'articolo  27  della  citata  legge  n.  118  del   1971,
all'articolo  2  del  citato  regolamento  approvato  con decreto del
Presidente della Repubblica n. 384 del 1978, alla citata legge n.  13
del  1989,  e  successive  modificazioni,  e  al  citato  decreto del
Ministro  dei  lavori  pubblici  14  giugno  1989,  n.   236,   entro
centottanta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore della presente
legge.  Scaduto  tale  termine,  le  norme  dei  regolamenti  edilizi
comunali  contrastanti  con  le  disposizioni  del  presente articolo
perdono efficacia.
 
          Note all'art. 24:
          - I riferimenti relativi alla legge n. 13/1989  sono  stati
          gia' riportati in nota all'art. 23.
          - La legge n. 118/1971 converte in legge il D.L. 30 gennaio
          1971,  n.    5, e reca nuove norme in favore di mutilati ed
          invalidi civili.
          -   Il   D.P.R.  n.  384/1978  approva  il  regolamento  di
          attuazione dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n.  118,
          a  favore  dei  mutilati  ed invalidi civili, in materia di
          barriere architettoniche e trasporti pubblici.
          - Per i riferimenti alla legge n.  13/1989  e  al  D.M.  14
          giugno 1989, n. 236, si rinvia alla nota all'art. 23.
          -  La  legge  n. 89/1939 contiene norme sulla "Tutela delle
          cose di interesse artistico o storico".
          - La legge n. 1497/1939, reca norme sulla "Protezione delle
          bellezze naturali".
          - Il testo degli articoli 4 e 5 della legge n. 13/1989 (per
          i cui riferimenti si rinvia alla nota dell'art. 23)  e'  il
          seguente:
          "Art.  4.  -  1.  Per gli interventi di cui all'art. 2, ove
          l'immobile sia soggetto al vincolo di  cui  all'articolo  1
          della  legge  29  giugno  1939,  n.  1497, le regioni, o le
          autorita'  da  esse  subdelegate,  competenti  al  rilascio
          dell'autorizzazione  di  cui  all'articolo  7  della citata
          legge, provvedono entro il termine  perentorio  di  novanta
          giorni dalla presentazione della domanda, anche impartendo,
          ove necessario, apposite prescrizioni.
          2.  La  mancata  pronuncia  nel  termine  di cui al comma 1
          equivale ad assenso.
          3. In caso di diniego, gli  interessati  possono,  entro  i
          trenta  giorni  successivi,  richiedere l'autorizzazione al
          Ministro per  i  beni  culturali  e  ambientali,  che  deve
          pronunciarsi   entro   centoventi   giorni  dalla  data  di
          ricevimento della richiesta.
          4. L'autorizzazione puo' essere negata  solo  ove  non  sia
          possibile  realizzare  le opere senza serio pregiudizio del
          bene tutelato.
          5. Il diniego deve essere motivato  con  la  specificazione
          della  natura  e  della serieta' del pregiudizio, della sua
          rilevanza in  rapporto  al  complesso  in  cui  l'opera  si
          colloca   e   con   riferimento   a  tutte  le  alternative
          eventualmente prospettate dall'interessato.
          Art. 5. - 1. Nel caso  in  cui  per  l'immobile  sia  stata
          effettuata  la notifica ai sensi dell'art. 2 della legge 1o
          giugno 1939,  n.  1089,  sulla  domanda  di  autorizzazione
          prevista   dall'articolo   13   della   predetta  legge  la
          competente soprintendenza  e'  tenuta  a  provvedere  entro
          centoventi  giorni dalla presentazione della domanda, anche
          impartendo,  ove  necessario,  apposite  prescrizioni.   Si
          applicano  le  disposizioni di cui all'art. 4, commi 2, 4 e
          5".
          - Il testo dell'art. 7 del  D.P.R.  n.  164/1956,  recante:
          "Norme  per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle
          costruzioni", e' il seguente:
          "Art. 7 (Idoneita' delle opere provvisionali). -  Le  opere
          provvisionali devono essere allestite con buon materiale ed
          a  regola  d'arte, proporzionate ed idonee allo scopo; esse
          devono essere conservate in efficienza per la intera durata
          del lavoro.
          Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo
          si deve provvedere alla loro revisione per eliminare quelli
          non ritenuti piu' idonei".
          -  Il  testo  del  terzo  comma dell'art. 15 della legge n.
          47/1985  che  reca:  "Norme   in   materia   di   controllo
          dell'attivita'  urbanistico-edilizia,  sanzioni, recupero e
          sanatoria   delle   opere   abusive"   e'   il    seguente:
          "L'approvazione   della   variante   deve  comunque  essere
          richiesta prima  della  dichiarazione  di  ultimazione  dei
          lavori".
          -  Il  testo  del secondo comma dell'art. 26 della predetta
          legge n.  47/1985 e' il seguente: "Nei casi di cui al comma
          precedente,  contestualmente  all'inizio  dei  lavori,   il
          proprietario  dell'unita'  immobiliare  deve  presentare al
          sindaco  una  relazione,  a  firma  di  un   professionista
          abilitato  alla  progettazione,  che  asseveri  le opere da
          compiersi e il rispetto delle norme di  sicurezza  e  delle
          norme igienico-sanitarie vigenti".
          -  Il  testo dell'art. 32, comma 20, della legge n. 41/1986
          (Legge finanziaria 1986) e' il seguente: "20.  Non  possono
          essere approvati progetti di costruzione o ristrutturazione
          di opere pubbliche che non siano conformi alle disposizioni
          del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978,
          n.   384,   in   materia   di  superamento  delle  barriere
          architettoniche. Non possono altresi' essere erogati  dallo
          Stato  o  da  altri enti pubblici contributi o agevolazioni
          per la realizzazione di progetti in contrasto con le  norme
          di cui al medesimo decreto.
          -  Il  testo dell'art. 3 della legge n. 457/1978 (Norme per
          l'edilizia residenziale) e' il seguente:
          "Art.   3   (Competenze   del   Comitato   per   l'edilizia
          residenziale).  -  Il Comitato per l'edilizia residenziale,
          sulla  base  degli  indirizzi  programmatici  indicati  dal
          C.I.P.E.:
          a)  predispone il piano decennale, i programmi quadriennali
          e le eventuali revisioni;
          b) provvede alla ripartizione dei fondi tra le regioni;
          c) indica i criteri generali per la scelta delle  categorie
          degli  operatori,  in  modo  da  garantire  una equilibrata
          distribuzione  dei  contributi  fra  le  diverse  categorie
          interessate  e programmi articolati in relazione alle varie
          forme di intervento;
          d)  adotta  le  opportune  determinazioni  in  ordine  alle
          modalita' di erogazione dei flussi finanziari;
          e)  effettua  periodiche  verifiche  sulla  attuazione  dei
          programmi, con particolare riguardo alla utilizzazione  dei
          finanziamenti  e  al  rispetto  dei  costi  di  costruzione
          consentiti;
          f) effettua la raccolta e la elaborazione dei dati relativi
          all'edilizia residenziale  con  particolare  riguardo  alle
          determinazioni del fabbisogno abitativo;
          g)  propone  al C.I.P.E. i criteri per l'assegnazione e per
          la  fissazione  dei  canoni  delle  abitazioni  di  edilzia
          residenziale pubblica;
          h)  promuove e coordina, a livello nazionale, la formazione
          e la gestione dell'anagrafe degli assegnatari di abitazione
          di edilizia residenziale comunque  fruenti  del  contributo
          dello Stato;
          i) determina le linee generali per gli indirizzi tecnici;
          l)   determina   le   modalita'   per   il   finanziamento,
          l'affidamento e  la  realizzazione,  da  effettuarsi  anche
          direttamente  da  parte delle regioni, dei programmi di cui
          al precedente articolo 2, lettera f);
          m) determina le modalita' per l'espletamento  di  concorsi,
          da  effettuarsi  anche direttamente da parte delle regioni,
          per l'abilitazione preventiva, sulla base dei requisiti  di
          qualita' e di costo predeterminati, di prodotti e materiali
          da   porre  a  disposizione  dei  soggetti  che  attuano  i
          programmi;
          n) stabilisce  periodicamente  i  limiti  massimi,  che  le
          regioni  devono  osservare  nella  determinazione dei costi
          ammissibili per gli interventi;
          o) propone al C.I.P.E. la revisione, ai sensi  del  secondo
          comma  dell'articolo  19  e del secondo comma dell'articolo
          20, della misura dei tassi e dei limiti di reddito per  gli
          interventi   di   edilizia   residenziale   assistita   dal
          contributo  dello  Stato,  sulla  base  dell'andamento  dei
          prezzi  al  consumo per le famiglie di operai ed impiegati,
          quale risulta dalle determinazioni dell'I.S.T.A.T., nonche'
          la misura dell'aggiornamento  previsto  dal  secondo  comma
          dell'articolo 16;
          p)  redige  una relazione annuale, anche ai sensi e per gli
          effetti dell'articolo 1 della legge 20 luglio 1977, n. 407,
          sullo  stato  di  attuazione  dei  programmi  di   edilizia
          residenziale e sulle previsioni di intervento;
          q)  riserva  il due per cento dei finanziamenti complessivi
          per  sopperire  con  interventi  straordinari  nel  settore
          dell'edilizia  residenziale  alle  esigenze  piu'  urgenti,
          anche in relazione a pubbliche calamita';
          r) propone al Comitato interministeriale per il  credito  e
          risparmio  i  criteri  e  le  direttive cui gli istituti di
          credito fondiario e la Cassa depositi e  prestiti  dovranno
          attenersi  nella concessione dei finanziamenti da destinare
          ai programmi di cui alla lettera c) dell'articolo 2 (2/b).
          Il Comitato per l'edilizia residenziale determina i criteri
          e le modalita' di impiego, anche  in  deroga  alle  vigenti
          norme sulla contabilita' generale dello Stato e sulle opere
          di  conto  dello  Stato,  dei  finanziamenti previsti dalla
          lettera f) del precedente art. 2 e di quelli  destinati  ad
          interventi  straordinari  di  cui  al punto q) del presente
          articolo.
          Le deliberazioni del Comitato per l'edilizia  residenziale,
          ad  eccezione  di quelle relative all'esercizio di funzioni
          consultive, sono rese esecutive con provvedimento  del  suo
          presidente".
          -  Il  testo dell'art. 32, comma 21, della legge n. 41/1986
          gia' citata e' il seguente: "21. Per gli  edifici  pubblici
          gia'  esistenti  non  ancora adeguati alle prescrizioni del
          decreto del Presidente della  Repubblica  27  aprile  1978,
          numero  384  (139), dovranno essere adottati da parte delle
          amministrazioni  competenti  piani  di  eliminazione  delle
          barriere  architettoniche  entro  un  anno dalla entrata in
          vigore della presente legge".