Art. 24
               Cessazione della detenzione di sorgenti
                      di radiazioni ionizzanti

  1.  Chiunque  abbia  detenuto sorgenti di radiazioni ai sensi degli
articoli   22  e  23,  deve  comunicare,  entro  dieci  giorni,  alle
amministrazioni previste negli stessi articoli, l'avvenuta cessazione
della  detenzione  delle  sorgenti,  ivi  incluso  il conferimento di
rifiuti a terzi.
  2.  La  comunicazione  di  cui  al  comma  1 non dovuta nel caso di
smaltimento   nell'ambiente  di  rifiuti  radioattivi  effettuato  in
conformita'  alle  disposizioni  del  presente  decreto  o degli atti
autorizzativi  emanati  in  applicazione di esso, nonche' nel caso di
somministrazione   di   materie  radioattive  alle  persone  a  scopo
diagnostico, terapeutico o di ricerca scientifica clinica.
  3.  La  cessione  di  sorgenti  a  terzi, effettuata nell'ambito di
attivita' di commercio, non comporta l'obbligo della comunicazione di
cui al comma 1.
  4.  Con  il decreto di cui all'articolo 22 sono fissati i modi e le
condizioni   concernenti   la  comunicazione  prevista  dal  presente
articolo.