Art. 24 Cessazione della detenzione di sorgenti di radiazioni ionizzanti 1. Chiunque abbia detenuto sorgenti di radiazioni ai sensi degli articoli 22 e 23, deve comunicare, entro dieci giorni, alle amministrazioni previste negli stessi articoli, l'avvenuta cessazione della detenzione delle sorgenti, ivi incluso il conferimento di rifiuti a terzi. 2. La comunicazione di cui al comma 1 non dovuta nel caso di smaltimento nell'ambiente di rifiuti radioattivi effettuato in conformita' alle disposizioni del presente decreto o degli atti autorizzativi emanati in applicazione di esso, nonche' nel caso di somministrazione di materie radioattive alle persone a scopo diagnostico, terapeutico o di ricerca scientifica clinica. 3. La cessione di sorgenti a terzi, effettuata nell'ambito di attivita' di commercio, non comporta l'obbligo della comunicazione di cui al comma 1. 4. Con il decreto di cui all'articolo 22 sono fissati i modi e le condizioni concernenti la comunicazione prevista dal presente articolo.