Art. 24
                 (Lavoratori portatori di handicap)
1.  Ove  necessario,  i  posti  di  lavoro  devono essere strutturati
   tenendo conto delle esigenze dei lavoratori portatori di handicap;
   tale obbligo vige in particolare per  le  porte,  i  passaggi,  le
   scale,  le  docce,  i  lavabi, i gabinetti ed i posti di lavoro da
   essi utilizzati o occupati direttamente.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non si applica a luoghi di lavoro gia'
   utilizzati prima del 1o gennaio 1995; in tale caso devono comunque
   essere  adottate  misure  idonee  a  consentire  la  mobilita'   e
   l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale.