Art. 24 
 
           Accelerazione delle attivita' di disattivazione 
                 e smantellamento dei siti nucleari 
 
  (( 1. I pareri riguardanti i progetti di disattivazione di impianti
nucleari, per i quali sia stata  richiesta  l'autorizzazione  di  cui
all'articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  230,  da
almeno dodici mesi, sono rilasciati dalle Amministrazioni  competenti
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del  presente
decreto. A tal fine, le osservazioni delle  Amministrazioni  previste
dalle normative  vigenti  sono  formulate  all'ISPRA  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  Su
motivata richiesta dell'Amministrazione interessata,  il  termine  di
cui al  primo  periodo  puo'  essere  prorogato  dall'Amministrazione
procedente di ulteriori sessanta giorni. 
  2. Qualora le Amministrazioni competenti  non  rilascino  i  pareri
entro il termine previsto al comma 1,  il  Ministero  dello  sviluppo
economico convoca una conferenza di servizi, che si svolge secondo le
modalita' di cui alla legge  7  agosto  1990,  n.  241,  al  fine  di
concludere la procedura di valutazione  entro  i  successivi  novanta
giorni. 
  3. Al fine di ridurre i tempi e i costi nella  realizzazione  delle
operazioni di smantellamento degli impianti nucleari e  di  garantire
nel modo piu' efficace la radioprotezione nei siti interessati, fermo
restando le specifiche procedure previste per  la  realizzazione  del
Deposito  Nazionale  e  del  Parco  Tecnologico  di  cui  al  decreto
legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, la Sogin  S.p.A.  segnala  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente  decreto
al  Ministero  dello  sviluppo  economico  e   alle   amministrazioni
competenti,  nell'ambito   delle   attivita'   richieste   ai   sensi
dell'articolo  6  della  legge  31  dicembre   1962,   n.   1860,   e
dell'articolo 148, comma 1-bis,  del  decreto  legislativo  17  marzo
1995, n. 230, le operazioni e gli  interventi  per  i  quali  risulta
prioritaria l'acquisizione delle relative autorizzazioni,  in  attesa
dell'ottenimento  dell'autorizzazione  alla   disattivazione.   Entro
trenta giorni, il Ministero dello sviluppo economico,  sentito  ISPRA
per le esigenze di sicurezza nucleare e di radioprotezione, valuta le
priorita' proposte e convoca per esse la conferenza  dei  servizi  di
cui alla legge 7 agosto 1990,  n.  241,  al  fine  di  concludere  la
procedura di valutazione entro i successivi novanta giorni. 
  4.  Fatte  salve  le   specifiche   procedure   previste   per   la
realizzazione  del  Deposito  Nazionale  e  del   Parco   Tecnologico
richiamate  al  comma  3,  l'autorizzazione  alla  realizzazione  dei
progetti di disattivazione rilasciata ai sensi dell'articolo  55  del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, nonche' le  autorizzazioni
di cui all'articolo 6 della  legge  31  dicembre  1962,  n.  1860,  e
all'articolo 148, comma 1-bis, del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 230, rilasciate a partire dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto,  valgono  anche  quale  dichiarazione  di  pubblica
utilita', indifferibilita' e  urgenza,  costituiscono  varianti  agli
strumenti   urbanistici   e    sostituiscono    ogni    provvedimento
amministrativo, autorizzazione,  concessione,  licenza,  nulla  osta,
atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati,  previsti
dalle norme vigenti, costituendo titolo alla esecuzione delle  opere.
Per  il  rilascio  dell'autorizzazione  alla  realizzazione  o   allo
smantellamento di opere  che  comportano  modifiche  sulle  strutture
impiantistiche e' fatto obbligo di richiedere il parere motivato  del
comune e della regione nel cui territorio ricadono le opere di cui al
presente comma; tali amministrazioni si  pronunciano  entro  sessanta
giorni  dalla  richiesta  da  parte  del  Ministero  dello   sviluppo
economico,  fatta  salva  l'esecuzione  della  valutazione  d'impatto
ambientale ove prevista. In caso di  mancata  pronuncia  nel  termine
indicato al periodo precedente, si applica la  procedura  di  cui  al
comma 2 con la convocazione della conferenza di servizi.  La  regione
competente puo' promuovere accordi  tra  il  proponente  e  gli  enti
locali interessati dagli interventi di cui  al  presente  comma,  per
individuare misure di compensazione e riequilibrio  ambientale  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I progetti di cui  al
presente comma che insistono sul sito gia' interessato  dall'impianto
non  necessitano  di  variante   agli   strumenti   urbanistici   ove
compatibili con gli strumenti urbanistici stessi vigenti alla data di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto;
negli altri casi, il consiglio comunale competente si pronuncia nella
prima  seduta  successiva  al  rilascio  dell'autorizzazione  stessa,
informandone il Ministero dello sviluppo economico. 
  5. La componente tariffaria di cui all'articolo 25,  comma  3,  del
decreto legislativo 15  febbraio  2010,  n.  31,  e'  quella  di  cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a), del  decreto-legge  18  febbraio
2003, n. 25, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  aprile
2003,  n.  83.  Le  disponibilita'  correlate  a   detta   componente
tariffaria sono impiegate per il finanziamento della realizzazione  e
gestione del Parco Tecnologico comprendente il Deposito  Nazionale  e
le strutture tecnologiche di supporto, limitatamente  alle  attivita'
funzionali allo smantellamento delle centrali elettronucleari e degli
impianti nucleari dismessi, alla chiusura del ciclo del  combustibile
nucleare ed alle attivita' connesse  e  conseguenti,  mentre  per  le
altre attivita' sono impiegate  a  titolo  di  acconto  e  recuperate
attraverso le entrate  derivanti  dal  corrispettivo  per  l'utilizzo
delle strutture del  Parco  Tecnologico  e  del  Deposito  Nazionale,
secondo modalita' stabilite dal Ministro dello sviluppo economico, su
proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, a riduzione
della tariffa elettrica a carico degli utenti. 
  6. Il comma 104 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239,
e' sostituito dal seguente: 
  «104. I soggetti produttori  e  detentori  di  rifiuti  radioattivi
conferiscono, nel rispetto della normativa nazionale e europea, anche
in  relazione  agli  sviluppi  della  tecnica  e   alle   indicazioni
dell'Unione europea, per la messa in sicurezza e per lo stoccaggio al
Deposito Nazionale di cui all'articolo 2, comma 1,  lettera  e),  del
decreto legislativo 15 gennaio 2010, n. 31. I tempi  e  le  modalita'
tecniche del conferimento sono definiti  con  decreto  del  Ministero
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero  dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  anche   avvalendosi
dell'organismo per la sicurezza  nucleare  di  cui  all'articolo  21,
comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214». 
  7. All'articolo 27, comma 1, del decreto  legislativo  15  febbraio
2010, n. 31, e  successive  modificazioni,  dopo  le  parole:  «Parco
Tecnologico» sono inserite  le  seguenti:  «entro  sette  mesi  dalla
definizione dei medesimi criteri». ))