(( Art. 24 bis 
 
       Contributo degli esercenti dei servizi idrici a favore 
          dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas 
 
  1. All'articolo 21 del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
dopo il comma 19 sono inseriti i seguenti: 
  «19-bis. All'onere derivante dal funzionamento  dell'Autorita'  per
l'energia elettrica e il gas, in relazione ai compiti di  regolazione
e controllo dei servizi idrici  di  cui  al  comma  19,  si  provvede
mediante un contributo di importo non superiore all'uno per mille dei
ricavi dell'ultimo esercizio versato dai soggetti esercenti i servizi
stessi, ai sensi dell'articolo 2, comma 38, lettera b),  della  legge
14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, e dell'articolo
1, comma 68-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 
  19-ter. In ragione delle nuove competenze attribuite  all'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas ai sensi del  comma  19,  la  pianta
organica dell'Autorita' e' incrementata di quaranta posti.». ))