Art. 24. Nucleo di valutazione di Ateneo 1. Il Nucleo di valutazione di Ateneo e' costituito, ai sensi della normativa vigente, con il compito di effettuare la valutazione interna delle attivita' didattiche e di ricerca e degli interventi di sostegno allo studio, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttivita' della ricerca e della didattica, nonche' l'imparzialita' ed il buon andamento dell'azione amministrativa. 2. Il Nucleo e' composto da cinque membri esterni all'Ateneo di elevata qualificazione professionale, di cui almeno due esperti in materia di valutazione anche non accademica, e da un rappresentante eletto degli studenti. I componenti sono nominati dal Rettore sentiti il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione. Il curriculum dei componenti e' reso pubblico nel sito internet dell'Universita'. Il mandato dei componenti del Nucleo dura tre anni, fatta eccezione per quello del rappresentante degli studenti, di durata biennale, ed e' rinnovabile una sola volta. 3. Al Nucleo sono attribuite le seguenti funzioni: a) verifica della qualita' e dell'efficacia della offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti; b) verifica dell'attivita' di ricerca svolta dai Dipartimenti; c) verifica della congruita' del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento (articolo 23, comma 1, legge n. 240/10); d) in raccordo con l'attivita' dell'ANVUR, esercita le funzioni di cui all'articolo 14, del decreto legislativo 27.10.2009, n. 150, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, allo scopo di promuovere il merito ed il miglioramento della perfomance organizzativa ed individuale. 4. Sono assicurati al Nucleo l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie, nonche' la pubblicita' e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. 5. L'Universita' assicura al Nucleo un adeguato supporto logistico e organizzativo per garantirne l'effettivo esercizio delle funzioni. 6. Tutte le strutture e gli organi dell'Universita' sono tenuti a fornire informazioni ed a collaborare con il Nucleo di valutazione di Ateneo.