Art. 24 
 
 
Contributo tramite credito di imposta  per  le  nuove  assunzioni  di
                    profili altamente qualificati 
 
  1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto-legge, a tutte  le  imprese,  indipendentemente  dalla  forma
giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico  in  cui
operano, nonche'  dal  regime  contabile  adottato,  e'  concesso  un
contributo sotto forma di credito d'imposta del 35%,  con  un  limite
massimo pari a 200 mila euro annui ad impresa,  del  costo  aziendale
sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato di: 
    a) personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario
conseguito  presso  una  universita'  italiana   o   estera   se   ((
riconosciuto )) equipollente in base  alla  legislazione  vigente  in
materia; 
    b) personale in possesso di laurea magistrale  in  discipline  di
ambito tecnico o scientifico,  di  cui  all'Allegato  2  al  presente
decreto,  impiegato  in  attivita'  di  Ricerca  e   Sviluppo,   come
specificato al comma 3. 
  (( 1-bis. Il credito d'imposta  e'  riservato  alle  assunzioni  di
personale in possesso dei titoli accademici previsti alle lettere  a)
e b) del comma 1. )) 
  2. Il credito d'imposta deve essere  indicato  nella  dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del  credito
e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi  d'imposta  nei
quali lo stesso e' utilizzato e non e' soggetto al limite annuale  di
cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,  n.  244.
Esso  non  concorre  alla  formazione  del  reddito  ne'  della  base
imponibile dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive,  non
rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,  comma  5,
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  ed   e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione ai  sensi  dell'articolo
17 del decreto legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  e  successive
modificazioni. 
  3. Il credito d'imposta, di cui alla lettera b)  del  comma  1,  e'
concesso per il personale impiegato nelle seguenti attivita': 
    a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale  principale
finalita'  l'acquisizione  di  nuove  conoscenze  sui  fondamenti  di
fenomeni  e  di  fatti  osservabili,   senza   che   siano   previste
applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette; 
    b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti  ad  acquisire
nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto  nuovi  prodotti,
processi o  servizi  o  permettere  un  miglioramento  dei  prodotti,
processi o servizi esistenti ovvero la  creazione  di  componenti  di
sistemi  complessi,  necessaria  per  la  ricerca   industriale,   ad
esclusione dei prototipi di cui alla lettera c); 
    c) acquisizione, combinazione, strutturazione  e  utilizzo  delle
conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica e
commerciale allo scopo di produrre  piani,  progetti  o  disegni  per
prodotti, processi o servizi nuovi,  modificati  o  migliorati.  Puo'
trattarsi  anche  di  altre  attivita'  destinate  alla   definizione
concettuale, alla pianificazione e  alla  documentazione  concernenti
nuovi  prodotti,  processi  e   servizi;   tali   attivita'   possono
comprendere  l'elaborazione  di  progetti,  disegni,  piani  e  altra
documentazione, purche'  non  siano  destinati  ad  uso  commerciale;
realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi  commerciali  e  di
progetti pilota destinati ad esperimenti tecnologici  o  commerciali,
quando il prototipo e' necessariamente il prodotto commerciale finale
e il suo costo di fabbricazione e' troppo elevato per  poterlo  usare
soltanto  a  fini  di  dimostrazione  e  di  convalida.  L'eventuale,
ulteriore sfruttamento di progetti di  dimostrazione  o  di  progetti
pilota a scopo commerciale comporta la deduzione  dei  redditi  cosi'
generati dai costi ammissibili. 
  4. Il diritto a fruire del contributo decade: 
    a) se il numero complessivo dei dipendenti e' inferiore o pari  a
quello indicato  nel  bilancio  presentato  nel  periodo  di  imposta
precedente all'applicazione del presente beneficio fiscale; 
    b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo
minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie
imprese; 
    (( b-bis) se l'impresa beneficiaria delocalizza in un  Paese  non
appartenente all'Unione europea riducendo le attivita' produttive  in
Italia nei tre anni successivi al periodo di imposta in cui ha fruito
del contributo; )) 
    c) nei casi in cui vengano definitivamente  accertate  violazioni
non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva  in
materia di  lavoro  dipendente  per  le  quali  sono  state  irrogate
sanzioni di importo non inferiore a  euro  5.000,  oppure  violazioni
alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste
dalle vigenti disposizioni, nonche' nei casi  in  cui  siano  emanati
provvedimenti definitivi  della  magistratura  contro  il  datore  di
lavoro per condotta antisindacale. 
  5. Per la gestione della misura di agevolazione di cui al  presente
articolo, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze, potra' avvalersi, sulla base
di apposita convenzione, di societa' in house ovvero  di  societa'  o
enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e  di
terzieta'  scelti,  sulla  base  di  un'apposita  gara,  secondo   le
modalita' e le procedure di cui  al  decreto  legislativo  12  aprile
2006, n. 163. 
  6. Per fruire del  contributo  le  imprese  presentano  un'istanza,
secondo le modalita' che saranno individuate con il decreto di cui al
comma 11, al  Ministero  dello  sviluppo  economico  che  concede  il
contributo nel rispetto del previsto limite di spesa di cui al  comma
12. 
  7. Qualora sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale,  del
contributo per il verificarsi del mancato rispetto  delle  condizioni
previste dalle presenti disposizioni,  il  Ministero  dello  sviluppo
economico  procede,  ai  sensi  dell'articolo   1,   comma   6,   del
decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del relativo  importo,
maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. 
  8. I controlli avvengono  sulla  base  di  apposita  documentazione
contabile certificata da un professionista iscritto al  registro  dei
revisori contabili o dal collegio sindacale. Tale  certificazione  va
allegata al bilancio. 
  9. Le imprese non soggette a revisione  contabile  del  bilancio  e
prive di  un  collegio  sindacale  devono  comunque  avvalersi  della
certificazione di un  revisore  dei  conti  o  di  un  professionista
iscritto al registro dei revisori contabili che non abbia avuto,  nei
tre anni precedenti, alcun rapporto di collaborazione o di dipendenza
con  l'impresa  stessa.  Le  spese  sostenute  per   l'attivita'   di
certificazione contabile di cui al presente  comma  sono  considerate
ammissibili entro un limite massimo di 5 mila euro. 
  10. Nei confronti del revisore contabile che incorre in colpa grave
nell'esecuzione degli atti che gli sono  richiesti  per  il  rilascio
della  certificazione  di  cui  ai  commi  8  e  9  si  applicano  le
disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile. 
  11. Con successivo decreto del Ministro dello  sviluppo  economico,
di concerto con  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  da
emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,
sono adottate le disposizioni applicative necessarie. 
  12. All'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 851, della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, dopo la parola «riassegnate» sono inserite  le
seguenti: «, per la parte eccedente l'importo di 25 milioni  di  euro
per l'anno 2012 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013,». 
  13. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la  spesa
di 25 milioni di euro per l'anno 2012 e  di  50  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2013.  Al  relativo  onere  si  provvede  con  le
risorse rivenienti dal comma 12. 
  (( 13-bis. Al fine di favorire la ripresa economica e garantire  il
mantenimento dei livelli occupazionali nelle zone colpite  dal  sisma
del 20 e del 29 maggio 2012, una quota pari a 2 milioni di  euro  per
l'anno 2012 e a  3  milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2013,
nell'ambito dell'autorizzazione di spesa  di  cui  al  comma  13,  e'
riservata ad assunzioni da parte di imprese che  abbiano  la  sede  o
unita' locali nei territori dei comuni identificati dall'articolo  1,
comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  dell'art.  1,  comma  53,  della
          legge  24  dicembre  2007,  n.  244  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge  finanziaria  2008)),  pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, supplemento ordinario: 
              « 53. A partire dal 1° gennaio 2008,  anche  in  deroga
          alle disposizioni previste dalle singole leggi  istitutive,
          i  crediti  d'imposta  da  indicare  nel  quadro  RU  della
          dichiarazione dei redditi  possono  essere  utilizzati  nel
          limite annuale di 250.000 euro.  L'ammontare  eccedente  e'
          riportato  in  avanti  anche  oltre  il  limite   temporale
          eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed e'
          comunque  compensabile  per  l'intero  importo  residuo   a
          partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera
          l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente  comma  non  si
          applica al credito d'imposta di cui all'art. 1, comma  280,
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il tetto previsto dal
          presente comma non si applica al credito d'imposta  di  cui
          all'art. 1, comma 271, della legge  27  dicembre  2006,  n.
          296, a partire dalla data del 1° gennaio 2010.». 
              - Si riporta il testo  degli  articoli  61  e  109  del
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917 (Approvazione del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  31  dicembre
          1986, n. 302, supplemento ordinario: 
              «Art. 61. Interessi passivi 
              1.  Gli  interessi   passivi   inerenti   all'esercizio
          d'impresa sono deducibili per la  parte  corrispondente  al
          rapporto tra l'ammontare dei ricavi e  altri  proventi  che
          concorrono a formare il reddito  d'impresa  o  che  non  vi
          concorrono in quanto esclusi e l'ammontare  complessivo  di
          tutti i ricavi e proventi. 
              2. La parte di  interessi  passivi  non  deducibile  ai
          sensi del comma 1 del presente art. non  da'  diritto  alla
          detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e  b)  del
          comma 1 dell'art. 15.». 
              «Art. 109. Norme generali sui  componenti  del  reddito
          d'impresa 
              1. I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e
          negativi, per i quali le precedenti  norme  della  presente
          Sezione non dispongono diversamente, concorrono  a  formare
          il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i ricavi,
          le spese e gli altri componenti di  cui  nell'esercizio  di
          competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile
          in  modo  obiettivo  l'ammontare  concorrono   a   formarlo
          nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni. 
              2.  Ai  fini  della  determinazione  dell'esercizio  di
          competenza: 
              a)  i  corrispettivi  delle  cessioni  si   considerano
          conseguiti,  e  le  spese  di  acquisizione  dei  beni   si
          considerano  sostenute,  alla   data   della   consegna   o
          spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto
          per gli immobili e per le aziende,  ovvero,  se  diversa  e
          successiva,  alla  data  in  cui  si   verifica   l'effetto
          traslativo  o  costitutivo  della  proprieta'  o  di  altro
          diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva
          della   proprieta'.   La   locazione   con   clausola    di
          trasferimento della proprieta' vincolante  per  ambedue  le
          parti e' assimilata alla vendita con riserva di proprieta'; 
              b) i corrispettivi  delle  prestazioni  di  servizi  si
          considerano conseguiti, e  le  spese  di  acquisizione  dei
          servizi si considerano  sostenute,  alla  data  in  cui  le
          prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da
          contratti  di  locazione,  mutuo,  assicurazione  e   altri
          contratti da cui  derivano  corrispettivi  periodici,  alla
          data di maturazione dei corrispettivi; 
              c)  per  le  societa'  e  gli  enti  che  hanno  emesso
          obbligazioni o titoli similari la differenza tra  le  somme
          dovute  alla  scadenza  e  quelle  ricevute  in  dipendenza
          dell'emissione e' deducibile in ciascun periodo di  imposta
          per una  quota  determinata  in  conformita'  al  piano  di
          ammortamento del prestito. 
              3. I ricavi, gli altri proventi di  ogni  genere  e  le
          rimanenze concorrono a formare  il  reddito  anche  se  non
          risultano imputati al conto economico. 
              3-bis. Le minusvalenze realizzate  ai  sensi  dell'art.
          101 sulle azioni, quote  e  strumenti  finanziari  similari
          alle azioni che non possiedono i requisiti di cui  all'art.
          87  non  rilevano  fino  a  concorrenza  dell'importo   non
          imponibile  dei  dividendi,  ovvero   dei   loro   acconti,
          percepiti nei trentasei mesi precedenti il  realizzo.  Tale
          disposizione si applica anche alle differenze negative  tra
          i ricavi dei beni di cui all'art. 85, comma 1, lettere c) e
          d), e i relativi costi. 
              3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano con
          riferimento  alle  azioni,  quote  e  strumenti  finanziari
          similari  alle  azioni   acquisite   nei   trentasei   mesi
          precedenti il realizzo, sempre che soddisfino  i  requisiti
          per l'esenzione di cui alle lettere c) e  d)  del  comma  1
          dell'art. 87. 
              3-quater. Resta ferma l'applicazione  dell'art.  37-bis
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973,  n.  600,  anche  con  riferimento  ai  differenziali
          negativi di  natura  finanziaria  derivanti  da  operazioni
          iniziate nel periodo d'imposta o in quello precedente sulle
          azioni, quote e strumenti finanziari similari  alle  azioni
          di cui al comma 3-bis. 
              3-quinquies. I commi 3-bis, 3-ter  e  3-quater  non  si
          applicano ai soggetti che redigono il bilancio in  base  ai
          principi contabili internazionali  di  cui  al  regolamento
          (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 19 luglio 2002. 
              4. Le spese e gli altri componenti  negativi  non  sono
          ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano
          imputati  al  conto  economico  relativo  all'esercizio  di
          competenza. Si considerano imputati  a  conto  economico  i
          componenti imputati direttamente a patrimonio  per  effetto
          dei  principi  contabili  internazionali.   Sono   tuttavia
          deducibili: 
              a) quelli imputati al conto economico di  un  esercizio
          precedente,  se  la  deduzione   e'   stata   rinviata   in
          conformita' alle precedenti norme  della  presente  sezione
          che dispongono o consentono il rinvio; 
              b) quelli che  pur  non  essendo  imputabili  al  conto
          economico, sono deducibili per disposizione  di  legge.  Le
          spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi  e  gli
          altri proventi, che pur non risultando  imputati  al  conto
          economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi  in
          deduzione se e nella misura in cui  risultano  da  elementi
          certi e precisi. 
              5. Le spese e gli  altri  componenti  negativi  diversi
          dagli  interessi  passivi,  tranne   gli   oneri   fiscali,
          contributivi e di utilita' sociale, sono  deducibili  se  e
          nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o  beni  da
          cui derivano ricavi  o  altri  proventi  che  concorrono  a
          formare il reddito  o  che  non  vi  concorrono  in  quanto
          esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad  attivita'  o
          beni produttivi di proventi computabili e  ad  attivita'  o
          beni produttivi  di  proventi  non  computabili  in  quanto
          esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
          la parte corrispondente al  rapporto  tra  l'ammontare  dei
          ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
          d'impresa o che non  vi  concorrono  in  quanto  esclusi  e
          l'ammontare complessivo di tutti i ricavi  e  proventi.  Le
          plusvalenze di  cui  all'art.  87,  non  rilevano  ai  fini
          dell'applicazione del periodo  precedente.  Fermo  restando
          quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a
          prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti  e
          bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'art.  95,
          sono deducibili nella misura del 75 per cento. 
              6. (abrogato) 
              7.  In  deroga  al  comma  1  gli  interessi  di   mora
          concorrono alla formazione del  reddito  nell'esercizio  in
          cui sono percepiti o corrisposti. 
              8. In deroga al comma 5  non  e'  deducibile  il  costo
          sostenuto per l'acquisto del diritto  d'usufrutto  o  altro
          diritto  analogo  relativamente   ad   una   partecipazione
          societaria da cui derivino utili esclusi ai sensi dell'art.
          89. 
              9. Non e' deducibile ogni tipo di remunerazione dovuta: 
              a) su titoli, strumenti finanziari comunque denominati,
          di cui all'art. 44, per la quota di essa che direttamente o
          indirettamente  comporti  la  partecipazione  ai  risultati
          economici della societa'  emittente  o  di  altre  societa'
          appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in  relazione
          al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi; 
              b)  relativamente  ai  contratti  di  associazione   in
          partecipazione ed a quelli di cui all'art. 2554 del  codice
          civile allorche' sia previsto un apporto diverso da  quello
          di opere e servizi.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  17  del   decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
          degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
          dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'  di
          modernizzazione   del    sistema    di    gestione    delle
          dichiarazioni),  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  28
          luglio 1997, n. 174: 
              «Art. 17 (Oggetto) 
              1. I contribuenti  eseguono  versamenti  unitari  delle
          imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme
          a  favore  dello  Stato,  delle  regioni   e   degli   enti
          previdenziali, con  eventuale  compensazione  dei  crediti,
          dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi  soggetti,
          risultanti dalle dichiarazioni e dalle  denunce  periodiche
          presentate successivamente alla data di entrata  in  vigore
          del  presente  decreto.  Tale  compensazione  deve   essere
          effettuata   entro   la   data   di   presentazione   della
          dichiarazione  successiva.  La  compensazione  del  credito
          annuale   o   relativo   a   periodi   inferiori   all'anno
          dell'imposta sul valore aggiunto, per importi  superiori  a
          5.000 euro annui, puo'  essere  effettuata  a  partire  dal
          giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione
          della  dichiarazione  o  dell'istanza  da  cui  il  credito
          emerge. 
              2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
          i crediti e i debiti relativi: 
              a) alle imposte sui redditi, alle relative  addizionali
          e alle ritenute alla  fonte  riscosse  mediante  versamento
          diretto ai sensi dell'Art. 3  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute
          di cui al secondo comma del citato Art. 3  resta  ferma  la
          facolta' di eseguire il  versamento  presso  la  competente
          sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in  tal  caso
          non e' ammessa la compensazione; 
              b) all'imposta sul  valore  aggiunto  dovuta  ai  sensi
          degli articoli 27 e 33 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e  quella  dovuta  dai
          soggetti di cui all'Art. 74; 
              c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e
          dell'imposta sul valore aggiunto; 
              d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143, lettera
          a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
              d-bis) (soppressa) 
              e) ai contributi previdenziali dovuti  da  titolari  di
          posizione assicurativa in una delle  gestioni  amministrate
          da enti previdenziali, comprese le quote associative; 
              f) ai contributi previdenziali ed assistenziali  dovuti
          dai datori di lavoro e dai committenti  di  prestazioni  di
          collaborazione coordinata e continuativa  di  cui  all'Art.
          49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte  sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
              g) ai premi per l'assicurazione  contro  gli  infortuni
          sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi  del
          testo unico approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; 
              h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale
          ai sensi dell'Art. 20; 
              h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio
          netto  delle  imprese,  istituita  con   decreto-legge   30
          settembre 1992,  n.  394,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del  contributo  al
          Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
          28  febbraio  1986,  n.  41,  come  da  ultimo   modificato
          dall'Art. 4 del decreto-legge  23  febbraio  1995,  n.  41,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22  marzo  1995,
          n. 85. 
              h-ter) alle altre entrate individuate con  decreto  del
          Ministro delle finanze, di concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,  e
          con i Ministri competenti per settore; 
              h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti
          sale cinematografiche 
              h-quinquies) alle somme  che  i  soggetti  tenuti  alla
          riscossione   dell'incremento   all'addizionale    comunale
          debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'art. 6-quater del
          decreto-legge  31  gennaio  2005,  n.  7,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  31  marzo  2005,  n.  43,   e
          successive modificazioni. 
              2-bis) (soppresso).» 
              - Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163  reca:
          "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
          forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE   e
          2004/18/CE»ed e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  2
          maggio 2006, n. 100, supplemento ordinario. 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  1,  comma  6,  del
          decreto-legge  25  marzo  2010,  n.  40,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n.  73  recante:
          Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di
          contrasto alle frodi  fiscali  internazionali  e  nazionali
          operate,  tra   l'altro,   nella   forma   dei   cosiddetti
          «caroselli»    e    «cartiere»,    di    potenziamento    e
          razionalizzazione della  riscossione  tributaria  anche  in
          adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei
          gettiti  recuperati  al  finanziamento  di  un  Fondo   per
          incentivi e sostegno della domanda in particolari  settori,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 maggio 2010, n. 120: 
              «6.  Al  fine  di  contrastare  fenomeni  di   utilizzo
          illegittimo dei  crediti  d'imposta  e  per  accelerare  le
          procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo  dei
          crediti  d'imposta  agevolativi   la   cui   fruizione   e'
          autorizzata da  amministrazioni  ed  enti  pubblici,  anche
          territoriali, l'Agenzia  delle  entrate  trasmette  a  tali
          amministrazioni ed enti, tenuti al detto recupero, entro  i
          termini e secondo le modalita'  telematiche  stabiliti  con
          provvedimenti dirigenziali generali  adottati  d'intesa,  i
          dati relativi ai predetti crediti utilizzati in diminuzione
          delle imposte dovute, nonche' ai  sensi  dell'art.  17  del
          decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241.  Le  somme
          recuperate sono riversate all'entrata  del  bilancio  dello
          Stato  e  restano   acquisite   all'erario.   Resta   ferma
          l'alimentazione  della  contabilita'   speciale   n.   1778
          «Agenzia delle entrate-fondi di bilancio»  da  parte  delle
          amministrazioni e degli enti pubblici gestori  dei  crediti
          d'imposta,  sulla  base  degli  stanziamenti   previsti   a
          legislazione vigente per le  compensazioni  esercitate  dai
          contribuenti ai sensi dell'art. 17 del decreto  legislativo
          9  luglio  1997,  n.  241,  attraverso  i  codici   tributo
          appositamente istituiti.». 
              - L'art. 64  del  Codice  di  procedura  civile,  cosi'
          recita: 
              «Art. 64. Responsabilita' del consulente. 
              Si applicano al consulente tecnico le disposizioni  del
          Codice penale relative ai periti [c.p. 314, 366, 373,  376,
          377, 384]. 
              In ogni caso, il  consulente  tecnico  che  incorre  in
          colpa  grave  nell'esecuzione  degli  atti  che  gli   sono
          richiesti, e' punito con l'arresto fino a un anno o con  la
          ammenda fino a euro 10.329. Si applica l'art. 35 del codice
          penale. In ogni caso e' dovuto il  risarcimento  dei  danni
          causati alle parti [disp. att. c.p.c. 19]». 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  851,  della
          legge  27  dicembre  2006,  n.  296  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge  finanziaria  2007)),  pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, supplemento  ordinario,
          come modificato dalla presente legge: 
              «851.  Con  decreto   del   Ministro   dello   sviluppo
          economico, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, da emanare  entro  un  mese  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge,  sono  istituiti  i
          diritti sui brevetti per invenzione  industriale  e  per  i
          modelli di utilita' e  sulla  registrazione  di  disegni  e
          modelli nonche' i diritti di opposizione alla registrazione
          dei marchi d'impresa.  Sono  esonerate  dal  pagamento  dei
          diritti di deposito e  di  trascrizione,  relativamente  ai
          brevetti per  invenzione  e  ai  modelli  di  utilita',  le
          universita', le amministrazioni pubbliche aventi fra i loro
          scopi   istituzionali   finalita'   di   ricerca    e    le
          amministrazioni della difesa  e  delle  politiche  agricole
          alimentari e forestali. I diritti per  il  mantenimento  in
          vita dei  brevetti  per  invenzione  industriale  e  per  i
          modelli di utilita' e p er la registrazione  di  disegni  e
          modelli, previsti dall'art. 227 del codice della proprieta'
          industriale, di cui  al  decreto  legislativo  10  febbraio
          2005, n. 30, sono dovuti secondo  i  seguenti  criteri:  a)
          dalla quinta annualita'  per  il  brevetto  per  invenzione
          industriale; b) dal secondo quinquennio per il brevetto per
          modello di utilita'; c)  dal  secondo  quinquennio  per  la
          registrazione di disegni e modelli. Le somme derivanti  dal
          pagamento dei diritti di cui al presente comma sono versate
          all'entrata   del   bilancio   dello   Stato   per   essere
          riassegnate, per la parte eccedente l'importo di 25 milioni
          di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni di euro a decorrere
          dall'anno 2013, allo  stato  di  previsione  del  Ministero
          dello sviluppo economico, anche al fine  di  potenziare  le
          attivita'  del  medesimo  Ministero   di   promozione,   di
          regolazione e di tutela del sistema  produttivo  nazionale,
          di  permettere  alle  piccole  e  medie  imprese  la  piena
          partecipazione al sistema  di  proprieta'  industriale,  di
          rafforzare il brevetto italiano, anche  con  l'introduzione
          della ricerca di anteriorita' per le  domande  di  brevetto
          per invenzione industriale.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1 del  decreto-legge  6
          giugno 2012, n. 74  (Interventi  urgenti  in  favore  delle
          popolazioni  colpite  dagli  eventi   sismici   che   hanno
          interessato  il  territorio  delle  province  di   Bologna,
          Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il  20  e
          il 29 maggio 2012), pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  7
          giugno 2012, n. 131: 
              «Art. 1 Ambito  di  applicazione  e  coordinamento  dei
          presidenti delle regioni 
              1. Le disposizioni del presente decreto  sono  volte  a
          disciplinare   gli   interventi   per   la   ricostruzione,
          l'assistenza alle popolazioni e la  ripresa  economica  nei
          territori dei comuni delle  province  di  Bologna,  Modena,
          Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli
          eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i  quali
          e' stato adottato il decreto del Ministro  dell'economia  e
          delle finanze 1° giugno 2012 di  differimento  dei  termini
          per  l'adempimento  degli  obblighi  tributari,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  130
          del 6 giugno 2012, nonche' di quelli ulteriori indicati nei
          successivi decreti adottati ai sensi dell'art. 9, comma  2,
          della legge 27 luglio 2000, n. 212. 
              2. Ai fini del  presente  decreto  i  Presidenti  delle
          Regioni  Emilia-Romagna,  Lombardia  e  Veneto  operano  in
          qualita' di Commissari delegati. 
              3. In seguito agli eventi sismici di cui  al  comma  1,
          considerati l'entita' e l'ammontare dei danni subiti ed  al
          fine di favorire il processo di ricostruzione e la  ripresa
          economica dei territori colpiti  dal  sisma,  lo  stato  di
          emergenza dichiarato con  le  delibere  del  Consiglio  dei
          Ministri del 22 e del 30 maggio 2012 e' prorogato  fino  al
          31  maggio  2013.  Il  rientro  nel  regime  ordinario   e'
          disciplinato ai sensi dell'art. 5, commi 4-ter e  4-quater,
          della legge 24 febbraio 1992, n. 225. 
              4.  Agli  interventi  di  cui   al   presente   decreto
          provvedono  i  presidenti  delle  Regioni   Emilia-Romagna,
          Lombardia e Veneto, i quali coordinano le attivita' per  la
          ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20  e  29
          maggio 2012  nelle  regioni  di  rispettiva  competenza,  a
          decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e per
          l'intera durata dello stato di emergenza,  operando  con  i
          poteri di cui all'art. 5, comma 2, della legge 24  febbraio
          1992, n. 225, e con le deroghe  alle  disposizioni  vigenti
          stabilite con delibera del Consiglio dei Ministri  adottata
          nelle forme di cui all'art. 5, comma 1, della citata legge. 
              5. I presidenti delle regioni possono avvalersi per gli
          interventi dei sindaci dei comuni e  dei  presidenti  delle
          province interessati dal sisma, adottando idonee  modalita'
          di coordinamento e programmazione degli interventi  stessi.
          A tal fine, i Presidenti delle regioni  possono  costituire
          apposita struttura  commissariale,  composta  di  personale
          dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione  di
          comando o distacco, nel limite di quindici  unita',  i  cui
          oneri  sono  posti  a  carico   delle   risorse   assegnate
          nell'ambito della ripartizione del Fondo, di  cui  all'art.
          2, con esclusione dei trattamenti fondamentali che  restano
          a carico delle amministrazioni di appartenenza.».