(( Art. 24 bis 
 
Misure a sostegno della tutela dei dati  personali,  della  sicurezza
  nazionale, della concorrenza  e  dell'occupazione  nelle  attivita'
  svolte da call center 
 
  1. Le misure del presente  articolo  si  applicano  alle  attivita'
svolte da call center con almeno venti dipendenti. 
  2. Qualora un'azienda decida di spostare l'attivita' di call center
fuori dal  territorio  nazionale  deve  darne  comunicazione,  almeno
centoventi giorni prima del trasferimento, al Ministero del lavoro  e
delle politiche sociali indicando  i  lavoratori  coinvolti.  Inoltre
deve darne comunicazione all'Autorita' garante per la protezione  dei
dati personali,  indicando  quali  misure  vengono  adottate  per  il
rispetto della legislazione nazionale, in particolare del  codice  in
materia  di  protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al   decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del registro delle opposizioni.
Analoga informativa deve essere fornita dalle aziende che  gia'  oggi
operano in Paesi esteri. 
  3. In attesa di procedere  alla  ridefinizione  del  sistema  degli
incentivi all'occupazione nel settore dei  call  center,  i  benefici
previsti dalla legge 29 dicembre 1990, n.  407,  non  possono  essere
erogati ad aziende che delocalizzano attivita' in Paesi esteri. 
  4. Quando un cittadino effettua una chiamata ad un call center deve
essere informato preliminarmente sul Paese estero in cui  l'operatore
con cui parla e' fisicamente collocato  e  deve,  al  fine  di  poter
essere garantito rispetto alla protezione dei  suoi  dati  personali,
poter scegliere  che  il  servizio  richiesto  sia  reso  tramite  un
operatore collocato nel territorio nazionale. 
  5. Quando un cittadino e' destinatario di una chiamata da  un  call
center deve essere preliminarmente informato sul Paese estero in  cui
l'operatore e' fisicamente collocato. 
  6. Il mancato  rispetto  delle  disposizioni  di  cui  al  presente
articolo comporta la sanzione  amministrativa  pecuniaria  di  10.000
euro per ogni giornata di violazione. 
  7. All'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo  10  settembre
2003,  n.  276,  e  successive   modificazioni,   dopo   le   parole:
«rappresentanti di commercio» sono inserite le seguenti:  «,  nonche'
delle attivita' di vendita diretta di beni e  di  servizi  realizzate
attraverso  call  center  "outbound"  per  le  quali  il  ricorso  ai
contratti di collaborazione a progetto e' consentito sulla  base  del
corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva  nazionale  di
riferimento,». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,
          recante  "Codice  in  materia  di   protezione   dei   dati
          personali» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio
          2003, n. 174, supplemento ordinario. 
              -  La  legge  29  dicembre  1990,   n.   407,   recante
          "Disposizioni diverse per  l'attuazione  della  manovra  di
          finanza  pubblica  1991-1993e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 31 dicembre 1990, n. 303. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  61  del   decreto
          legislativo 10 settembre 2003,  n.  276  (Attuazione  delle
          deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro,  di
          cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 9  ottobre  2003,  n.  235,  supplemento
          ordinario, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 61. Definizione e campo di applicazione 
              1.  Ferma  restando  la  disciplina  degli   agenti   e
          rappresentanti di commercio,  nonche'  delle  attivita'  di
          vendita diretta di beni e di servizi realizzate  attraverso
          call center "outbound" per le quali il ricorso ai contratti
          di collaborazione a progetto e' consentito sulla  base  del
          corrispettivo  definito  dalla  contrattazione   collettiva
          nazionale di  riferimento,  i  rapporti  di  collaborazione
          coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza
          vincolo di subordinazione, di cui all'art. 409, numero  3),
          del codice di procedura civile, devono essere riconducibili
          a uno o piu' progetti specifici determinati dal committente
          e gestiti autonomamente dal collaboratore. Il progetto deve
          essere funzionalmente collegato a un determinato  risultato
          finale e non puo' consistere  in  una  mera  riproposizione
          dell'oggetto sociale del  committente,  avuto  riguardo  al
          coordinamento  con  l'organizzazione  del   committente   e
          indipendentemente  dal  tempo  impiegato  per  l'esecuzione
          dell'attivita' lavorativa. Il progetto non puo'  comportare
          lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi,
          che possono essere  individuati  dai  contratti  collettivi
          stipulati dalle organizzazioni  sindacali  comparativamente
          piu' rappresentative sul piano nazionale. 
              2. Dalla disposizione di cui al comma 1 sono escluse le
          prestazioni occasionali, intendendosi per tali  i  rapporti
          di durata complessiva non superiore  a  trenta  giorni  nel
          corso dell'anno solare ovvero, nell'ambito dei  servizi  di
          cura e assistenza alla persona, non superiore  a  240  ore,
          con  lo  stesso  committente,   salvo   che   il   compenso
          complessivamente percepito nel  medesimo  anno  solare  sia
          superiore a 5 mila euro, nel qual caso trovano applicazione
          le disposizioni contenute nel presente capo. 
              3. Sono escluse dal campo di applicazione del  presente
          capo le professioni  intellettuali  per  l'esercizio  delle
          quali  e'  necessaria   l'iscrizione   in   appositi   albi
          professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del
          presente decreto  legislativo,  nonche'  i  rapporti  e  le
          attivita'  di  collaborazione  coordinata  e   continuativa
          comunque rese e utilizzate a fini istituzionali  in  favore
          delle associazioni  e  societa'  sportive  dilettantistiche
          affiliate  alle  federazioni   sportive   nazionali,   alle
          discipline sportive associate e  agli  enti  di  promozione
          sportiva riconosciute  dal  C.O.N.I.,  come  individuate  e
          disciplinate dall'art. 90 della legge 27 dicembre 2002,  n.
          289. Sono altresi' esclusi dal campo  di  applicazione  del
          presente capo i componenti degli organi di  amministrazione
          e controllo delle societa' e i  partecipanti  a  collegi  e
          commissioni, nonche' coloro che percepiscono la pensione di
          vecchiaia. 
              4. Le disposizioni  contenute  nel  presente  capo  non
          pregiudicano  l'applicazione  di  clausole   di   contratto
          individuale o di accordo collettivo piu' favorevoli per  il
          collaboratore a progetto.».