Art. 24 
 
 
Disposizioni  attuative  del  regolamento  (UE)   n.   236/2012   del
        Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012 
 
  1. Al testo unico delle disposizioni in materia di  intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) nella parte I, dopo l'articolo 4-bis e' inserito il seguente: 
  «Art. 4-ter. (Individuazione delle autorita'  nazionali  competenti
ai sensi del regolamento (UE) n. 236/2012 relativo alle vendite  allo
scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad  oggetto
la copertura del  rischio  di  inadempimento  dell'emittente  (credit
default swap). - 1. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze,  la
Banca d'Italia e la Consob sono le autorita' nazionali competenti  ai
sensi del regolamento (UE) n. 236/2012  relativo  alle  vendite  allo
scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad  oggetto
la copertura del  rischio  di  inadempimento  dell'emittente  (credit
default swap), secondo quanto disposto dai commi seguenti. 
  2. La Consob e' l'autorita' competente per ricevere  le  notifiche,
attuare le misure ed esercitare le funzioni e i poteri  previsti  dal
regolamento di cui al comma 1 con riferimento a strumenti  finanziari
diversi dai titoli del  debito  sovrano  e  credit  default  swap  su
emittenti sovrani. 
  3. Salvo quanto previsto dal  comma  4,  la  Banca  d'Italia  e  la
Consob, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, sono le  autorita'
competenti per ricevere le notifiche, attuare le misure e  esercitare
le funzioni e i poteri previsti dal regolamento di cui al comma 1 con
riferimento ai titoli del debito sovrano e ai credit default swap  su
emittenti sovrani. 
  4. Con riferimento al debito sovrano e ai credit  default  swap  su
emittenti  sovrani,  i  poteri  di   temporanea   sospensione   delle
restrizioni e i poteri  di  intervento  in  circostanze  eccezionali,
previsti dal regolamento di cui  al  comma  1,  sono  esercitati  dal
Ministero dell'economia e delle  finanze,  su  proposta  della  Banca
d'Italia, sentita la Consob. 
  5.  La  Consob  e'  l'autorita'  responsabile  per  coordinare   la
cooperazione  e  lo  scambio  di  informazioni  con  la   Commissione
dell'Unione europea, l'AESFEM e le autorita' competenti  degli  altri
Stati membri, ai sensi dell'articolo 32 del  regolamento  di  cui  al
comma 1. 
  6. Al fine di coordinare l'esercizio delle funzioni di cui al comma
3 e 4, il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca  d'Italia
e  la  Consob  stabiliscono  mediante  un  protocollo  di  intesa  le
modalita' della cooperazione e del reciproco scambio di  informazioni
rilevanti ai fini dell'esercizio delle predette funzioni,  anche  con
riferimento  alle  irregolarita'  rilevate  e  alle  misure  adottate
nell'esercizio delle rispettive competenze nonche'  le  modalita'  di
ricezione delle predette notifiche,  tenuto  conto  dell'esigenza  di
ridurre al minimo gli oneri gravanti sugli operatori. 
  7. La Banca d'Italia e la  Consob  per  adempiere  alle  rispettive
competenze come  definite  dal  presente  articolo  e  assicurare  il
rispetto delle misure adottate ai sensi del  Regolamento  di  cui  al
comma 1, ivi comprese quelle demandate al Ministero  dell'economia  e
delle finanze ai sensi del comma 4, dispongono  dei  poteri  previsti
dall'articolo 187-octies.»; 
b) all'articolo 170-bis: 
  1)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «(Ostacolo  alle
funzioni di vigilanza della Banca d'Italia e della Consob)»; 
  2) al comma 1 dopo le parole: «le funzioni di vigilanza  attribuite
» sono inserite le seguenti: « alla Banca d'Italia e»; 
c) all'articolo 187-quinquiesdecies: 
  1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Tutela dell'attivita'
di vigilanza della Banca d'Italia e della Consob)»; 
  2) al comma 1 dopo le parole: «chiunque non ottempera  nei  termini
alle richieste » sono inserite le parole « della Banca d'Italia e»; 
  d) dopo l'articolo 193-bis e' inserito il seguente: 
  «Art. 193-ter. (Sanzioni amministrative  pecuniarie  relative  alle
violazioni  delle  prescrizioni  di  cui  al  regolamento   (UE)   n.
236/2012). - 1. Chiunque non osservi le disposizioni  previste  dagli
articoli 5, 6, 7, 8, 9, 15, 17, 18  e  19  del  regolamento  (UE)  n.
236/2012 e relative disposizioni attuative, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro  venticinquemila  a
euro duemilionicinquecentomila. 
  2. La stessa sanzione del comma 1 e' applicabile a chi: 
a) violi le disposizioni di  cui  agli  articoli  12,  13  e  14  del
   Regolamento indicato al comma 1 e relative disposizioni attuative; 
  b) violi  le  misure  adottate  dall'autorita'  competente  di  cui
all'articolo 4-ter ai sensi degli articoli 20, 21 e 23  del  medesimo
regolamento. 
  3. Le sanzioni  amministrative  pecuniarie  previste  al  comma  2,
lettere a) e b), sono aumentate fino al triplo  o  fino  al  maggiore
importo  di  dieci  volte  il  prodotto  o  il  profitto   conseguito
dall'illecito quando, per le qualita' personali  del  colpevole,  per
l'entita' del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero
per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate  anche
se applicate nel massimo. 
  4. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste
dal presente articolo comporta sempre la confisca del prodotto o  del
profitto  dell'illecito.  Qualora  non  sia  possibile  eseguire   la
confisca, la stessa puo' avere ad oggetto somme  di  denaro,  beni  o
altre utilita' di valore equivalente. 
  5. Alle sanzioni amministrative pecuniarie  previste  dal  presente
articolo non si applica l'articolo 16 della legge 24  novembre  1981,
n. 689. ». 
  2. ((Salvo quanto previsto ai commi da  4  a  6)),  dall'attuazione
delle  disposizioni  contenute  nel  presente  articolo  non   devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e  le
autorita'  interessate  provvedono  agli  adempimenti  del   presente
articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
a legislazione vigente. 
  3. E' autorizzata la partecipazione italiana all'aumento generale e
all'aumento selettivo di capitale della Banca internazionale  per  la
ricostruzione e lo sviluppo. 
  4. La sottoscrizione dell'aumento generale di capitale  autorizzata
dal presente  articolo  e'  pari  a  13.362  azioni  per  complessivi
1.611.924.870 dollari statunitensi, di cui 96.715.492,2 da versare. 
  5. La sottoscrizione dell'aumento selettivo di capitale autorizzata
dal  presente  articolo  e'  pari  a  5.215  azioni  per  complessivi
629.111.525 dollari statunitensi, di cui 37.746.691,5 da versare. 
  6. All'onere derivante dai commi 4 e 5, pari a euro 20.409.249  per
il 2012, 2013, e 2014, euro 20.491.500 per il 2015 e euro  20.146.045
per il 2016, si provvede a valere sulle risorse di  cui  all'articolo
7, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 22  dicembre  2011,  n.  214,  con  le
medesime modalita' ivi indicate.