(( Art. 24-bis 
 
 
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14  marzo  2001,
                              n. 144 )) 
 
  ((1. Al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo  2001,  n.
144, sono apportate le seguenti modificazioni:)) 
  a) all'articolo 1, comma 1:)) 
  ((1) dopo la lettera a) e' inserita la seguente:)) 
  ((«  a-bis)  Patrimonio   Bancoposta:   il   patrimonio   destinato
costituito da Poste ai sensi dell'articolo 2, commi  da  17-octies  a
17- undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,  n.  10,  attraverso
cui Poste)) 
  ((esercita  le  attivita'  di  bancoposta  come  disciplinate   dal
presente decreto »;)) 
  ((2) alla lettera c), dopo le  parole:  «  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58 » sono aggiunte le seguenti: «  ,  e  successive
modificazioni e integrazioni; »;)) 
  ((3) alla lettera g), dopo la parola: « modulo » sono  inserite  le
seguenti: « cartaceo o elettronico »;)) 
  b)(( all'articolo 2:)) 
  ((1) al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:)) 
  ((« c) prestazione di servizi di pagamento, comprese l'emissione di
moneta  elettronica  e  di  altri  di  mezzi  di  pagamento,  di  cui
all'articolo 1, comma 2, lettera ))f)((, numeri 4) e  5),  del  testo
unico bancario »;)) 
  ((2) al comma 1, dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:)) 
  ((« f-bis) servizio di riscossione di crediti;)) 
  ((f-ter) esercizio in via professionale del commercio di  oro,  per
conto proprio o per conto terzi, secondo  quanto  disciplinato  dalla
legge 17 gennaio 2000, n. 7 »;)) 
  ((3) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:)) 
  ((« 2-bis.  Poste  puo'  stabilire  succursali  negli  altri  Stati
comunitari ed extracomunitari  nonche'  esercitare  le  attivita'  di
bancoposta ammesse al mutuo riconoscimento in uno  Stato  comunitario
senza stabilirvi succursali ed operare in uno Stato  extracomunitario
senza stabilirvi succursali »;)) 
  ((4) il comma 3 e' sostituito dal seguente:)) 
  ((« 3. In quanto compatibili, si applicano alle attivita' di cui al
comma 1 gli articoli 5, 12, 15, commi 1, 2 e 5, 16, commi 1, 2  e  5,
da 19 a 24, 26, da 50 a 54, da 56 a 58, da  65  a  68,  78,  114-bis,
114-ter, da 115 a 120-bis, da 121, comma  3,  a  126,  con  esclusivo
riferimento all'attivita' di intermediario di cui al comma 1, lettera
e), del presente articolo, da 126-bis a 128-quater, 129, 140,  144  e
145 del testo unico bancario »;)) 
  ((5) il comma 4 e' sostituito dal seguente:)) 
  ((« 4. Alla prestazione da parte di Poste di servizi e attivita' di
investimento ed accessori si  applicano,  in  quanto  compatibili,  i
seguenti articoli del testo unico finanza:  5,  6,  commi  2,  2-bis,
2-ter e 2-quater, 7, commi 1 e 2, 8, 10, da 21 a 23, 25, 25-bis,  30,
31, commi 1, 3 e 7, da 32 a 32-ter, 51, 59, 168, 190, commi 1, 3 e 4,
195»;)) 
  ((6) al comma 6, dopo le parole: « 30 luglio 1999, n. 284,  »  sono
inserite le seguenti: « dal  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze 6 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
241 del 13 ottobre 2004,»;)) 
  ((7) dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:)) 
  ((« 9-bis. Poste, nell'esercizio dell'attivita' di bancoposta, puo'
svolgere attivita' di promozione e collocamento di prodotti e servizi
bancari e finanziari fuori sede»;)) 
  c) all'articolo 3, il comma 2 e' sostituito dal seguente:)) 
  ((«2. La comunicazione  ai  clienti  delle  unilaterali  variazioni
contrattuali  sfavorevoli  eventualmente  apportate   ai   tassi   di
interesse, prezzi o altre condizioni previsti nei contratti  a  tempo
indeterminato e' effettuata con le modalita' previste dagli  articoli
118 e 126-sexies del testo unico bancario»;)) 
  d) all'articolo 4:)) 
  ((1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:)) 
  ((«1. Per i versamenti su conto corrente postale effettuati  presso
gli uffici  postali  da  soggetti  diversi  dal  titolare  del  conto
beneficiario sono impiegati appositi  bollettini  emessi  in  formato
cartaceo o elettronico da Poste»;)) 
  ((2) il comma 4 e' sostituito dal seguente:)) 
  ((«4. I bollettini di versamento devono essere presentati  a  Poste
in formato cartaceo o in formato elettronico gia' compilati  in  ogni
loro  parte.  L'indicazione   della   causale   del   versamento   e'
obbligatoria quando trattasi di pagamenti a favore di amministrazioni
pubbliche»;)) 
  e)(( all'articolo 12, il comma 1 e' sostituito dal seguente:)) 
  ((«1. Salvo quanto gia' previsto all'articolo  2,  comma  1,  Poste
puo' svolgere nei confronti del pubblico i  servizi  e  attivita'  di
investimento  e  i  servizi  accessori   previsti,   rispettivamente,
dall'articolo  1,  comma  5,  lettere  b),  c),  c-bis),  e),  f),  e
dall'articolo 1, comma 6, lettere a), b), d), e), f) e g), del  testo
unico finanza, nonche' le attivita' connesse e strumentali ai servizi
di investimento».))