Art. 24 
 
Modifiche al decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  per  il
  corretto recepimento della direttiva 2000/60/CE che  istituisce  un
  quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.  Procedura  di
  infrazione 2007/4680. 
 
  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 78-ter, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    «3. L'ISPRA elabora l'inventario,  su  scala  di  distretto,  dei
rilasci derivanti da fonte diffusa, degli scarichi e  delle  perdite,
di seguito denominato "inventario",  con  riferimento  alle  sostanze
prioritarie e alle sostanze pericolose prioritarie. L'ISPRA  effettua
ulteriori  elaborazioni  sulla  base  di  specifiche   esigenze   del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»; 
    b) all'articolo 92, comma  5,  le  parole:  «possono  rivedere  o
completare» sono sostituite dalle seguenti: «devono riesaminare e, se
necessario, opportunamente rivedere o completare»; 
    c) all'articolo 92, dopo il comma 8 e' inserito il seguente: 
    «8-bis. Le  regioni  riesaminano  e,  se  del  caso,  rivedono  i
programmi d'azione obbligatori di cui al comma 7,  inclusa  qualsiasi
misura supplementare adottata ai sensi della lettera c) del comma  8,
per lo meno ogni quattro anni»; 
    d) all'articolo 92, comma 9, le parole: «Le variazioni  apportate
alle designazioni, i  programmi  di  azione»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Gli esiti del riesame delle designazioni di cui  al  comma
5, i programmi di azione stabiliti ai sensi del comma 7, inclusi  gli
esiti del riesame di cui al comma 8-bis»; 
    e) all'articolo 104, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
    «4-bis. Fermo restando il divieto di cui al comma 1,  l'autorita'
competente, al fine del raggiungimento dell'obiettivo di qualita' dei
corpi  idrici  sotterranei,  puo'  autorizzare  il   ravvenamento   o
l'accrescimento artificiale dei corpi sotterranei, nel  rispetto  dei
criteri stabiliti con decreto del  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare. L'acqua impiegata  puo'  essere  di
provenienza superficiale o sotterranea, a  condizione  che  l'impiego
della  fonte  non  comprometta  la  realizzazione   degli   obiettivi
ambientali fissati per la fonte o per  il  corpo  idrico  sotterraneo
oggetto di ravvenamento o accrescimento. Tali misure sono riesaminate
periodicamente e aggiornate quando occorre nell'ambito del  Piano  di
tutela e del Piano di gestione»; 
    f) all'articolo 116, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
    «1-bis.  Eventuali   misure   nuove   o   modificate,   approvate
nell'ambito di un programma aggiornato, sono applicate entro tre anni
dalla loro approvazione»; 
    g) all'articolo 117, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    «2-bis. I Piani di gestione dei distretti  idrografici,  adottati
ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 30  dicembre
2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
2009, n. 13, sono riesaminati e aggiornati entro il 22 dicembre  2015
e, successivamente, ogni sei anni»; 
    h) all'articolo 117, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
    «3-bis. Il registro delle aree protette di cui al  comma  3  deve
essere tenuto aggiornato per ciascun distretto idrografico»; 
    i) all'allegato 1 alla  parte  terza,  al  punto  2,  lettera  B,
paragrafo 4.3 «Monitoraggio dello  stato  quantitativo»,  nella  voce
«Densita' dei siti di monitoraggio»,  alla  lettera  a)  del  secondo
capoverso, dopo le parole: «l'impatto delle estrazioni» sono inserite
le seguenti: «e degli scarichi»; 
    l) all'allegato 1 alla  parte  terza,  al  punto  2,  lettera  B,
paragrafo 4.3 «Monitoraggio dello  stato  quantitativo»,  nella  voce
«Frequenza di monitoraggio», alla lettera  a)  del  primo  capoverso,
dopo  le  parole:  «l'impatto  delle  estrazioni»  sono  inserite  le
seguenti: «e degli scarichi»; 
    m) all'allegato 3 alla parte terza, nella sezione C, «Metodologia
per l'analisi delle pressioni e degli impatti», dopo il  punto  C.2.2
e' inserito il seguente: 
      «C.2.2.1 Per i corpi idrici  che  si  reputa  rischino  di  non
conseguire gli obiettivi di qualita' ambientale  e'  effettuata,  ove
opportuno,  una  caratterizzazione  ulteriore  per   ottimizzare   la
progettazione dei programmi di monitoraggio di cui all'articolo 120 e
dei programmi di misure prescritti all'articolo 116.»; 
    n) all'allegato 3 alla parte terza, al punto 2 della  sezione  C,
come modificato dall'articolo 9, comma 1,  lettera  d),  del  decreto
legislativo 16 marzo 2009, n. 30, alla Parte B, Caratterizzazione dei
corpi idrici sotterranei, punto B.1, secondo capoverso: 
      1)  nell'alinea,  dopo  le  parole:  «dei  corpi  idrici»  sono
inserite le seguenti:  «e  di  individuare  le  eventuali  misure  da
attuare a norma dell'articolo 116»; 
      2) nel secondo trattino, dopo la parola:  «fertilizzanti»  sono
aggiunte le seguenti: «, ravvenamento artificiale». 
  2. Al fine di poter disporre del  supporto  tecnico  necessario  al
corretto ed integrale  adempimento  degli  obblighi  derivanti  dalla
direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  23
ottobre 2000,  nonche'  dalla  direttiva  2007/60/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, resta confermato che le
Autorita' di bacino di rilievo nazionale di cui alla legge 18  maggio
1989, n. 183, come prorogate per effetto delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.  208,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,  n.  13,
continuano  ad  avvalersi,  nelle  more  della   costituzione   delle
Autorita' di bacino distrettuale di cui all'articolo 63  del  decreto
legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  e  successive  modificazioni,
dell'attivita' dei comitati tecnici  costituiti  nel  proprio  ambito
senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica  e  nel  rispetto  del
principio di invarianza di spesa. 
 
          Note all'art. 24: 
              - Il testo degli articoli 78-ter, 92, 104, 116, 117,  e
          gli allegati 1 e 3 del citato decreto  legislativo  n.  152
          del 2006, come modificato  dalla  presente  legge  ,  cosi'
          recita: 
              "Art. 78-ter (Inventario dei rilasci da fonte  diffusa,
          degli scarichi e delle perdite).  -  1.  Le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano, ciascuna  per  la
          parte di territorio  di  competenza  ricadente  in  ciascun
          distretto idrografico, mettono a disposizione attraverso il
          sistema  SINTAI  le  informazioni  di  cui   alla   lettera
          A.2.8.-ter, sezione A  «Stato  delle  acque  superficiali»,
          parte 2 «Modalita' per la classificazione  dello  stato  di
          qualita' dei  corpi  idrici»  dell'allegato  1  alla  parte
          terza, secondo le scadenze temporali riportate nel medesimo
          allegato.  Le  informazioni  sono   ricavate   sulla   base
          dell'attivita' di monitoraggio e dell'attivita' conoscitiva
          delle pressioni e  degli  impatti  di  cui  rispettivamente
          all'allegato 1 e all'allegato 3 -  sezione  C,  alla  parte
          terza. 
              2. L'Istituto superiore per  la  protezione  e  ricerca
          ambientale, di seguito: ISPRA, rende disponibili attraverso
          il sistema SINTAI i formati standard,  aggiornandoli  sulla
          base delle linee  guida  adottate  a  livello  comunitario,
          nonche'  i  servizi  per  la  messa  a  disposizione  delle
          informazioni  da  parte  delle  regioni  e  delle  province
          autonome di Trento e di Bolzano. 
              3. L'ISPRA elabora l'inventario, su scala di distretto,
          dei rilasci derivanti da fonte diffusa,  degli  scarichi  e
          delle perdite,  di  seguito  denominato  "inventario",  con
          riferimento  alle  sostanze  prioritarie  e  alle  sostanze
          pericolose   prioritarie.   L'ISPRA   effettua    ulteriori
          elaborazioni  sulla  base  di   specifiche   esigenze   del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare. 
              4.   L'inventario   e'   redatto   sulla   base   della
          elaborazione delle informazioni di cui al comma 1, dei dati
          raccolti in attuazione del regolamento  (CE)  n.  166/2006,
          nonche' sulla base di altri dati ufficiali. Nell'inventario
          sono  altresi'  riportate,  ove   disponibili,   le   carte
          topografiche e, ove rilevate,  le  concentrazioni  di  tali
          sostanze ed inquinanti nei sedimenti e nel biota. 
              5.  L'inventario  e'  finalizzato   a   verificare   il
          raggiungimento  dell'obiettivo  di  cui  ai  commi  1  e  7
          dell'art. 78, ed e' sottoposto a riesami sulla  base  degli
          aggiornamenti effettuati dalle  regioni  e  dalle  province
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  in  attuazione  delle
          disposizioni di cui all'art. 118, comma 2. 
              6. L'ISPRA, previa  verifica  e  validazione  da  parte
          delle regioni e delle province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, mette a  disposizione  di  ciascuna  autorita'  di
          distretto,  tramite  il  sistema  SINTAI,   gli   inventari
          aggiornati su scala distrettuale ai  fini  dell'inserimento
          della sezione  A  dell'inventario  nei  piani  di  gestione
          riesaminati da pubblicare." 
              "Art.  92  (Zone  vulnerabili  da  nitrati  di  origine
          agricola).- 1. Le zone vulnerabili sono individuate secondo
          i criteri di cui all'Allegato 7/A-I alla  parte  terza  del
          presente decreto. 
              2. Ai fini della prima  individuazione  sono  designate
          zone vulnerabili le  aree  elencate  nell'Allegato  7/A-III
          alla parte terza del presente decreto. 
              3. Per  tener  conto  di  cambiamenti  e/o  di  fattori
          imprevisti alla data di entrata in vigore della parte terza
          del presente decreto, dopo quattro anni  da  tale  data  il
          Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  con
          proprio decreto, sentita la Conferenza Stato-regioni,  puo'
          modificare i criteri di cui al comma 1. 
              4. Entro centottanta giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore della parte terza del presente decreto,  sulla  base
          dei dati disponibili  e  tenendo  conto  delle  indicazioni
          stabilite nell'Allegato 7/A-I alla parte terza del presente
          decreto,  le  regioni,  sentite  le  Autorita'  di  bacino,
          possono  individuare  ulteriori  zone  vulnerabili  oppure,
          all'interno delle zone indicate nell'Allegato 7/A-III  alla
          parte  terza  del  presente  decreto,  le  parti  che   non
          costituiscono zone vulnerabili. 
              5. Per  tener  conto  di  cambiamenti  e/o  di  fattori
          imprevisti al momento della precedente designazione, almeno
          ogni quattro anni  le  regioni,  sentite  le  Autorita'  di
          bacino, devono riesaminare e, se necessario, opportunamente
          rivedere  o   completare   le   designazioni   delle   zone
          vulnerabili. A tal fine le regioni predispongono e attuano,
          ogni quattro anni, un programma di controllo per verificare
          le concentrazioni dei nitrati  nelle  acque  dolci  per  il
          periodo  di  un  anno,  secondo  le  prescrizioni  di   cui
          all'Allegato 7/A-I alla parte terza del  presente  decreto,
          nonche' riesaminano lo stato  eutrofico  causato  da  azoto
          delle acque dolci superficiali, delle acque di  transizione
          e delle acque marine costiere. 
              6. Nelle zone individuate ai sensi dei commi 2, 4  e  5
          devono essere attuati i programmi di azione di cui al comma
          7, nonche' le prescrizioni contenute nel  codice  di  buona
          pratica agricola di cui al  decreto  del  Ministro  per  le
          politiche agricole e forestali 19 aprile  1999,  pubblicato
          nel Supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  102
          del 4 maggio 1999. 
              7. Entro un anno dalla data di entrata in vigore  della
          parte terza del presente decreto per le zone  designate  ai
          sensi dei commi 2 e 4, ed  entro  un  anno  dalla  data  di
          designazione per le ulteriori zone di cui al  comma  5,  le
          regioni, sulla base delle indicazioni e delle misure di cui
          all'Allegato 7/A-IV alla parte terza del presente  decreto,
          definiscono,  o  rivedono  se  gia'  posti  in  essere,   i
          programmi  d'azione  obbligatori  per  la   tutela   e   il
          risanamento  delle  acque  dall'inquinamento   causato   da
          nitrati  di  origine  agricola,  e  provvedono  alla   loro
          attuazione nell'anno successivo per le zone vulnerabili  di
          cui ai commi 2 e 4 e nei successivi  quattro  anni  per  le
          zone di cui al comma 5. 
              8. Le regioni provvedono, inoltre, a: 
              a) integrare, se del caso, in relazione  alle  esigenze
          locali, il codice di buona pratica  agricola,  stabilendone
          le modalita' di applicazione; 
              b) predisporre ed attuare interventi di formazione e di
          informazione degli agricoltori sul programma  di  azione  e
          sul codice di buona pratica agricola; 
              c)  elaborare  ed  applicare,  entro  quattro  anni   a
          decorrere dalla definizione o revisione  dei  programmi  di
          cui al comma  7,  i  necessari  strumenti  di  controllo  e
          verifica dell'efficacia dei programmi stessi sulla base dei
          risultati ottenuti; ove necessario, modificare o  integrare
          tali  programmi  individuando,  tra  le  ulteriori   misure
          possibili, quelle maggiormente efficaci, tenuto  conto  dei
          costi di attuazione delle misure stesse. 
              8-bis. Le Regioni riesaminano e, se del caso,  rivedono
          i programmi d'azione obbligatori di cui al comma 7, inclusa
          qualsiasi misura  supplementare  adottata  ai  sensi  della
          lettera c) del comma 8, per lo meno ogni quattro anni. 
              9. Gli esiti del riesame delle designazioni di  cui  al
          comma 5, i programmi di azione stabiliti ai sensi del comma
          7, inclusi gli esiti del riesame di cui al comma  8-bis,  i
          risultati delle verifiche dell'efficacia degli stessi e  le
          revisioni   effettuate   sono   comunicati   al   Ministero
          dell'ambiente e della tutela  del  territorio,  secondo  le
          modalita' indicate nel decreto di cui all'art. 75, comma 6.
          Al Ministero per le politiche agricole e forestali e'  data
          tempestiva notizia delle integrazioni apportate  al  codice
          di buona pratica agricola di cui al comma  8,  lettera  a),
          nonche' degli interventi di formazione e informazione. 
              10.  Al  fine  di  garantire  un  generale  livello  di
          protezione delle acque e' raccomandata  l'applicazione  del
          codice di buona pratica agricola anche al  di  fuori  delle
          zone vulnerabili." 
              "Art.  104  (Scarichi  nel  sottosuolo  e  nelle  acque
          sotterranee).- 1. E' vietato lo scarico diretto nelle acque
          sotterranee e nel sottosuolo. 
              2. In deroga a quanto previsto al comma 1,  l'autorita'
          competente, dopo indagine preventiva, puo' autorizzare  gli
          scarichi nella stessa  falda  delle  acque  utilizzate  per
          scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o
          cave o delle acque pompate nel corso di determinati  lavori
          di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di
          scambio termico. 
              3. In deroga a  quanto  previsto  al  comma  1,  per  i
          giacimenti a  mare,  il  Ministero  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero
          dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme
          restando  le  competenze  del  Ministero   dello   sviluppo
          economico  in  materia  di  ricerca   e   coltivazione   di
          idrocarburi  liquidi  e   gassosi,   le   regioni   possono
          autorizzare lo scarico di acque risultanti  dall'estrazione
          di idrocarburi nelle unita' geologiche profonde da cui  gli
          stessi idrocarburi sono stati  estratti  ovvero  in  unita'
          dotate  delle  stesse  caratteristiche  che  contengano,  o
          abbiano  contenuto,  idrocarburi,  indicando  le  modalita'
          dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di
          scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualita' e
          quantita', da  quelle  derivanti  dalla  separazione  degli
          idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con
          la prescrizione delle  precauzioni  tecniche  necessarie  a
          garantire che le acque di scarico non  possano  raggiungere
          altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi. 
              4. In deroga a quanto previsto al comma 1,  l'autorita'
          competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla
          verifica   dell'assenza   di   sostanze   estranee,    puo'
          autorizzare gli scarichi nella  stessa  falda  delle  acque
          utilizzate per il lavaggio e la lavorazione  degli  inerti,
          purche' i relativi fanghi siano  costituiti  esclusivamente
          da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti
          danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine,  l'Agenzia
          regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente
          per  territorio,   a   spese   del   soggetto   richiedente
          l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e
          qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili  danni  per
          la  falda,  esprimendosi  con   parere   vincolante   sulla
          richiesta di autorizzazione allo scarico. 
              4-bis. Fermo restando il divieto di  cui  al  comma  1,
          l'autorita'  competente,   al   fine   del   raggiungimento
          dell'obiettivo di qualita' dei  corpi  idrici  sotterranei,
          puo'  autorizzare   il   ravvenamento   o   l'accrescimento
          artificiale dei corpi sotterranei, nel rispetto dei criteri
          stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare.  L'acqua  impiegata  puo'
          essere  di  provenienza  superficiale  o   sotterranea,   a
          condizione che l'impiego della  fonte  non  comprometta  la
          realizzazione degli obiettivi  ambientali  fissati  per  la
          fonte  o  per  il  corpo  idrico  sotterraneo  oggetto   di
          ravvenamento o accrescimento. Tali misure sono  riesaminate
          periodicamente e aggiornate quando occorre nell'ambito  del
          Piano di tutela e del Piano di gestione. 
              5.  Per  le  attivita'  di   prospezione,   ricerca   e
          coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in  mare,  lo
          scarico delle acque diretto  in  mare  avviene  secondo  le
          modalita'  previste  dal  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del  territorio  con  proprio  decreto,  purche'  la
          concentrazione di olii minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo
          scarico diretto a mare e' progressivamente sostituito dalla
          iniezione o reiniezione in unita' geologiche profonde,  non
          appena disponibili pozzi  non  piu'  produttivi  ed  idonei
          all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire  comunque  nel
          rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3. 
              5-bis. In deroga  a  quanto  previsto  al  comma  1  e'
          consentita l'iniezione, a fini di stoccaggio, di flussi  di
          biossido di carbonio  in  formazioni  geologiche  prive  di
          scambio di fluidi  con  altre  formazioni  che  per  motivi
          naturali sono definitivamente inadatte ad  altri  scopi,  a
          condizione che  l'iniezione  sia  effettuata  a  norma  del
          decreto  legislativo   di   recepimento   della   direttiva
          2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico  di  biossido
          di carbonio. 
              6.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio, in  sede  di  autorizzazione  allo  scarico  in
          unita' geologiche profonde di cui  al  comma  3,  autorizza
          anche lo scarico  diretto  a  mare,  secondo  le  modalita'
          previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi: 
              a) per la  frazione  di  acqua  eccedente,  qualora  la
          capacita'  del  pozzo  iniettore  o  reiniettore  non   sia
          sufficiente a  garantire  la  ricezione  di  tutta  l'acqua
          risultante dall'estrazione di idrocarburi; 
              b) per  il  tempo  necessario  allo  svolgimento  della
          manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a  garantire
          la  corretta  funzionalita'   e   sicurezza   del   sistema
          costituito dal pozzo e  dall'impianto  di  iniezione  o  di
          reiniezione. 
              7. Lo scarico diretto in mare delle  acque  di  cui  ai
          commi 5 e 6 e' autorizzato previa presentazione di un piano
          di monitoraggio volto a verificare  l'assenza  di  pericoli
          per le acquee per gli ecosistemi acquatici. 
              8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5
          e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee,
          esistenti  e   debitamente   autorizzati,   devono   essere
          convogliati in corpi idrici superficiali ovvero  destinati,
          ove   possibile,    al    riciclo,    al    riutilizzo    o
          all'utilizzazione   agronomica.   In   caso   di    mancata
          ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione  allo
          scarico e' revocata." 
              "Art. 116 (Programmi  di  misure).  -  1.  Le  regioni,
          nell'ambito delle risorse disponibili, integrano i Piani di
          tutela di cui  all'art.  121  con  i  programmi  di  misure
          costituiti dalle misure di base di cui all'Allegato 11 alla
          parte terza del presente decreto e, ove  necessarie,  dalle
          misure supplementari di  cui  al  medesimo  Allegato;  tali
          programmi di  misure  sono  sottoposti  per  l'approvazione
          all'Autorita' di bacino. Qualora le  misure  non  risultino
          sufficienti a garantire il raggiungimento  degli  obiettivi
          previsti, l'Autorita' di bacino ne  individua  le  cause  e
          indica  alle  regioni  le  modalita'  per  il  riesame  dei
          programmi,   invitandole   ad   apportare   le   necessarie
          modifiche,  fermo  restando  il  limite  costituito   dalle
          risorse disponibili. Le  misure  di  base  e  supplementari
          devono essere comunque tali da evitare qualsiasi aumento di
          inquinamento delle acque marine e di quelle superficiali. I
          programmi sono approvati entro il  2009  ed  attuati  dalle
          regioni entro il 2012; il successivo riesame deve  avvenire
          entro il 2015 e dev'essere aggiornato ogni sei anni. 
              1-bis Eventuali misure nuove  o  modificate,  approvate
          nell'ambito di  un  programma  aggiornato,  sono  applicate
          entro tre anni dalla loro approvazione." 
              "Art. 117 (Piani di  gestione  e  registro  delle  aree
          protette).-  1.  Per  ciascun  distretto   idrografico   e'
          adottato   un   Piano   di   gestione,   che    rappresenta
          articolazione interna del Piano di bacino  distrettuale  di
          cui all'art. 65. Il Piano di gestione costituisce  pertanto
          piano stralcio del Piano  di  bacino  e  viene  adottato  e
          approvato secondo le procedure stabilite  per  quest'ultimo
          dall'art.  66.  Le  Autorita'  di  bacino,  ai  fini  della
          predisposizione dei Piani di gestione, devono garantire  la
          partecipazione di tutti i soggetti istituzionali competenti
          nello specifico settore. 
              2. Il Piano di  gestione  e'  composto  dagli  elementi
          indicati nella parte A dell'Allegato 4 alla parte terza del
          presente decreto. 
              2 -bis "I piani di gestione dei distretti  idrografici,
          adottati  ai  sensi   dell'art.   1,   comma   3-bis,   del
          decreto-legge 30 dicembre  2008,  n.  208,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 27 febbraio  2009,  n.  13,  sono
          riesaminati e aggiornati  entro  il  22  dicembre  2015  e,
          successivamente, ogni sei anni. 
              3. L'Autorita' di bacino, sentite le Autorita' d'ambito
          del servizio idrico integrato, istituisce  entro  sei  mesi
          dall'entrata in vigore della  presente  norma,  sulla  base
          delle informazioni trasmesse  dalle  regioni,  un  registro
          delle aree protette di cui all'Allegato 9 alla parte  terza
          del presente decreto, designate dalle autorita'  competenti
          ai sensi della normativa vigente 
              3-bis "Il registro della aree protette di cui al  comma
          3 deve  essere  tenuto  aggiornato  per  ciascun  distretto
          idrografico." 
              - La legge  18  maggio  1989,  n.  183  (Norme  per  il
          riassetto  organizzativo  e  funzionale  della  difesa  del
          suolo) e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  25  maggio
          1989, n. 120, S.O. 
              - Il testo dell'art. 1 del  decreto-legge  30  dicembre
          2008, n. 208 (Misure straordinarie in  materia  di  risorse
          idriche e di protezione dell'ambiente ),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2008, n. 304, cosi' recita: 
              "Art. 1 (Autorita' di bacino di rilievo  nazionale).  -
          1. Il comma 2-bis dell'art. 170 del decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152, e' sostituito  dal  seguente:  «2-bis.
          Nelle more della costituzione dei distretti idrografici  di
          cui al Titolo II della Parte terza del presente  decreto  e
          della  eventuale  revisione   della   relativa   disciplina
          legislativa, le Autorita' di bacino di cui  alla  legge  18
          maggio 1989, n. 183, sono prorogate, senza nuovi o maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica, fino  alla  data  di
          entrata in vigore del decreto del Presidente del  Consiglio
          dei Ministri di cui al comma 2, dell'art. 63  del  presente
          decreto.». 
              2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art.  170,
          comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
          come sostituito dal comma 1,  sono  fatti  salvi  gli  atti
          posti in  essere  dalle  Autorita'  di  bacino  di  cui  al
          presente articolo dal 30 aprile 2006. 
              3. Fino alla data di cui al comma 2,  le  Autorita'  di
          bacino    di    rilievo    nazionale    restano     escluse
          dall'applicazione dell'art. 74 del decreto-legge 25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133, fermi restando gli  obiettivi  fissati
          ai sensi del  medesimo  art.  74  da  considerare  ai  fini
          dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio  dei
          Ministri di cui al comma 2. 
              3-bis. L'adozione dei piani di gestione di cui all'art.
          13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 23 ottobre 2000, e' effettuata,  sulla  base
          degli atti e dei pareri disponibili, entro e non  oltre  il
          28  febbraio  2010,  dai   comitati   istituzionali   delle
          autorita' di bacino  di  rilievo  nazionale,  integrati  da
          componenti designati dalle regioni il cui territorio ricade
          nel distretto idrografico al quale si riferisce il piano di
          gestione  non  gia'  rappresentate  nei  medesimi  comitati
          istituzionali. Ai fini del rispetto del termine di  cui  al
          primo periodo, le autorita' di bacino di rilievo  nazionale
          provvedono,  entro  il  30  giugno  2009,  a  coordinare  i
          contenuti e gli obiettivi dei  piani  di  cui  al  presente
          comma   all'interno   del    distretto    idrografico    di
          appartenenza, con particolare riferimento al  programma  di
          misure  di  cui  all'art.   11   della   citata   direttiva
          2000/60/CE. Per i distretti idrografici nei  quali  non  e'
          presente alcuna autorita' di bacino di  rilievo  nazionale,
          provvedono le regioni. 
              3-ter. Affinche' l'adozione e l'attuazione dei piani di
          gestione abbia luogo garantendo uniformita' ed equita'  sul
          territorio  nazionale,  con  particolare  riferimento  alle
          risorse  finanziarie  necessarie  al  conseguimento   degli
          obiettivi ambientali e ai costi sopportati dagli utenti, il
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, con proprio decreto,  emana,  entro  sessanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto, linee guida  che  sono  trasmesse  ai
          comitati istituzionali di cui al comma 3-bis. 
              3-quater. Dalla data di entrata in vigore  della  legge
          di conversione del presente decreto e fino alla data di cui
          al comma  2,  non  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'art. 3 del decreto del Presidente della  Repubblica  27
          luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del
          3 dicembre 1999, recante ripartizione dei fondi finalizzati
          al finanziamento degli interventi in materia di difesa  del
          suolo per il quadriennio 1998-2001, e all'art. 3, comma  2,
          del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  2001,
          n. 331,  recante  ripartizione  dei  fondi  finalizzati  al
          finanziamento degli interventi in  materia  di  difesa  del
          suolo per il quadriennio 2000-2003." 
              - Il testo dell'art. 63 del citato decreto  legislativo
          n. 152 del 2006, , cosi' recita: 
              "Art. 63 (Autorita' di  bacino  distrettuale).-  1.  In
          ciascun  distretto  idrografico  di  cui  all'art.  64   e'
          istituita l'Autorita' di bacino  distrettuale,  di  seguito
          Autorita' di bacino, ente pubblico non economico che  opera
          in conformita' agli obiettivi  della  presente  sezione  ed
          uniforma la propria  attivita'  a  criteri  di  efficienza,
          efficacia, economicita' e pubblicita'. 
              2. Sono organi dell'Autorita' di bacino: la  Conferenza
          istituzionale  permanente,  il  Segretario   generale,   la
          Segreteria tecnico-operativa e la Conferenza  operativa  di
          servizi. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta del Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela  del  territorio  di  concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro  per  la
          funzione  pubblica,  da  emanarsi  sentita  la   Conferenza
          permanente Stato-regioni entro trenta giorni dalla data  di
          entrata in vigore della parte terza del  presente  decreto,
          sono definiti i criteri e le modalita' per l'attribuzione o
          il trasferimento del personale e delle risorse patrimoniali
          e  finanziarie,  salvaguardando  i  livelli  occupazionali,
          definiti  alla  data  del  31  dicembre  2005,   e   previa
          consultazione dei sindacati. 
              3. Le autorita'  di  bacino  previste  dalla  legge  18
          maggio 1989, n. 183, sono  soppresse  a  far  data  dal  30
          aprile 2006 e le relative funzioni  sono  esercitate  dalle
          Autorita' di bacino distrettuale di cui  alla  parte  terza
          del  presente  decreto.  Il  decreto  di  cui  al  comma  2
          disciplina il trasferimento di funzioni  e  regolamenta  il
          periodo transitorio. 
              4.   Gli   atti   di   indirizzo,    coordinamento    e
          pianificazione delle Autorita' di bacino  vengono  adottati
          in sede di Conferenza istituzionale permanente presieduta e
          convocata,  anche   su   proposta   delle   amministrazioni
          partecipanti, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
          territorio (240) su richiesta del Segretario generale,  che
          vi  partecipa  senza  diritto  di  voto.  Alla   Conferenza
          istituzionale    permanente    partecipano    i    Ministri
          dell'ambiente  e  della  tutela   del   territorio,   delle
          infrastrutture e dei trasporti, delle attivita' produttive,
          delle politiche  agricole  e  forestali,  per  la  funzione
          pubblica,  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali  o   i
          Sottosegretari dai medesimi delegati, nonche' i  Presidenti
          delle regioni e delle province autonome il  cui  territorio
          e' interessato dal distretto idrografico  o  gli  Assessori
          dai medesimi delegati, oltre al delegato  del  Dipartimento
          della  protezione  civile.  Alle  conferenze  istituzionali
          permanenti del distretto idrografico della Sardegna  e  del
          distretto idrografico della Sicilia partecipano,  oltre  ai
          Presidenti   delle   rispettive    regioni,    altri    due
          rappresentanti  per  ciascuna   delle   predette   regioni,
          nominati   dai   Presidenti   regionali.   La    conferenza
          istituzionale permanente delibera a maggioranza.  Gli  atti
          di pianificazione tengono conto delle  risorse  finanziarie
          previste a legislazione vigente. 
              5. La conferenza istituzionale  permanente  di  cui  al
          comma 4: 
              a) adotta criteri e  metodi  per  la  elaborazione  del
          Piano di bacino in conformita' agli indirizzi ed ai criteri
          di cui all'art. 57; 
              b) individua tempi e modalita' per l'adozione del Piano
          di bacino, che potra' eventualmente  articolarsi  in  piani
          riferiti a sub-bacini; 
              c) determina quali componenti del  piano  costituiscono
          interesse  esclusivo  delle   singole   regioni   e   quali
          costituiscono interessi comuni a piu' regioni; 
              d)  adotta  i  provvedimenti  necessari  per  garantire
          comunque l'elaborazione del Piano di bacino; 
              e) adotta il Piano di bacino; 
              f) controlla l'attuazione degli schemi  previsionali  e
          programmatici del Piano di bacino e dei programmi triennali
          e, in caso di grave ritardo nell'esecuzione  di  interventi
          non di competenza statale rispetto  ai  tempi  fissati  nel
          programma, diffida l'amministrazione inadempiente, fissando
          il  termine  massimo  per  l'inizio  dei  lavori.   Decorso
          infruttuosamente tale termine,  all'adozione  delle  misure
          necessarie ad assicurare l'avvio dei  lavori  provvede,  in
          via  sostitutiva,  il  Presidente  della  Giunta  regionale
          interessata che, a tal fine, puo'  avvalersi  degli  organi
          decentrati e periferici del Ministero delle  infrastrutture
          e dei trasporti; 
              g) nomina il Segretario generale. 
              6. La Conferenza operativa di servizi e'  composta  dai
          rappresentanti dei Ministeri  di  cui  al  comma  4,  delle
          regioni e delle province autonome interessate,  nonche'  da
          un rappresentante del Dipartimento della protezione civile;
          e' convocata dal Segretario Generale, che  la  presiede,  e
          provvede all'attuazione ed esecuzione di quanto disposto ai
          sensi  del  comma  5,  nonche'  al  compimento  degli  atti
          gestionali. La conferenza operativa di servizi  delibera  a
          maggioranza. 
              7. Le Autorita'  di  bacino  provvedono,  tenuto  conto
          delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente: 
              a) all'elaborazione del Piano di bacino distrettuale di
          cui all'art. 65; 
              b) ad esprimere parere sulla coerenza con gli obiettivi
          del Piano di  bacino  dei  piani  e  programmi  comunitari,
          nazionali, regionali e  locali  relativi  alla  difesa  del
          suolo, alla lotta alla desertificazione, alla tutela  delle
          acque e alla gestione delle risorse idriche; 
              c) all'elaborazione, secondo le specifiche tecniche che
          figurano negli  allegati  alla  parte  terza  del  presente
          decreto, di un'analisi delle caratteristiche del distretto,
          di un esame sull'impatto delle attivita' umane sullo  stato
          delle acque superficiali e sulle acque sotterranee, nonche'
          di un'analisi economica dell'utilizzo idrico. 
              8. Fatte salve le discipline adottate dalle regioni  ai
          sensi dell'art. 62, le Autorita'  di  bacino  coordinano  e
          sovrintendono le attivita' e le funzioni di titolarita' dei
          consorzi di bonifica integrale di cui al regio  decreto  13
          febbraio 1933, n. 215, nonche' del consorzio del  Ticino  -
          Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio
          dell'opera regolatrice del  lago  Maggiore,  del  consorzio
          dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione
          ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo  e  del
          consorzio dell'Adda - Ente  autonomo  per  la  costruzione,
          manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice  del  lago
          di   Como,   con   particolare   riguardo   all'esecuzione,
          manutenzione ed  esercizio  delle  opere  idrauliche  e  di
          bonifica, alla  realizzazione  di  azioni  di  salvaguardia
          ambientale e di risanamento  delle  acque,  anche  al  fine
          della loro utilizzazione irrigua,  alla  rinaturalizzazione
          dei corsi d'acqua ed alla fitodepurazione.".