Art. 24 
 
 
             Agenda della semplificazione amministrativa 
                          e moduli standard 
 
  1. Entro il 31 ottobre 2014, il Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro per la semplificazione e  la  pubblica  amministrazione,
previa intesa con la Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva l'Agenda  per  la
semplificazione per il triennio 2015-2017, concernente  le  linee  di
indirizzo condivise tra Stato, regioni, province autonome e autonomie
locali e il cronoprogramma per la loro attuazione.  L'Agenda  per  la
semplificazione contempla, tra l'altro, la sottoscrizione di  accordi
e intese ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281 e dell'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131,  al  fine  di
coordinare  le  iniziative  e  le  attivita'  delle   amministrazioni
interessate e di proseguire l'attivita'  per  l'attuazione  condivisa
delle misure contenute nel  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,  n.  35.  A
tal fine, mediante gli accordi e le intese di cui al presente  comma,
e' istituito, presso la Conferenza unificata di cui  all'art.  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  un  apposito  comitato
interistituzionale (( e sono individuate le  forme  di  consultazione
dei cittadini, delle imprese e delle loro associazioni.  Il  Ministro
per la semplificazione e la pubblica  amministrazione  illustra  alla
Commissione  parlamentare  per   la   semplificazione   i   contenuti
dell'Agenda per la semplificazione entro quarantacinque giorni  dalla
sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri e riferisce  sul
relativo stato di attuazione entro il 30 aprile di ciascun anno. )) 
  2. Entro centottanta giorni dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto le amministrazioni statali, ove non abbiano gia'  provveduto,
adottano con decreto del Ministro  competente,  di  concerto  con  il
Ministro   delegato   per   la   semplificazione   e   la    pubblica
amministrazione, sentita la Conferenza unificata, moduli unificati  e
standardizzati su tutto il territorio nazionale per la  presentazione
di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da  parte  dei  cittadini  e
delle imprese, ((  che  possono  essere  utilizzati  da  cittadini  e
imprese  decorsi  trenta  giorni  dalla  pubblicazione  dei  relativi
decreti. )) 
  (( 2-bis. Le disposizioni del presente  articolo  sono  applicabili
nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di  Trento
e di Bolzano compatibilmente con le norme dei  rispettivi  statuti  e
delle relative norme di attuazione,  con  particolare  riferimento  a
quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio
1988, n. 574. )) 
  3. Il Governo, le regioni e gli  enti  locali,  in  attuazione  del
principio di leale collaborazione, concludono, in sede di  Conferenza
unificata, accordi ai sensi dell'art. 9 del  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281 o intese ai  sensi  dell'art.  8  della  legge  5
giugno 2003, n. 131, per adottare,  tenendo  conto  delle  specifiche
normative regionali, una modulistica unificata  e  standardizzata  su
tutto il territorio nazionale per  la  presentazione  alle  pubbliche
amministrazioni  regionali   e   agli   enti   locali   di   istanze,
dichiarazioni e segnalazioni con riferimento all'edilizia e all'avvio
di attivita' produttive. Le  pubbliche  amministrazioni  regionali  e
locali utilizzano i moduli unificati  e  standardizzati  nei  termini
fissati con i suddetti accordi o intese; (( i cittadini e le  imprese
li possono comunque utilizzare decorsi  trenta  giorni  dai  medesimi
termini. )) 
  (( 3-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in  vigore
della legge di conversione del presente decreto,  le  amministrazioni
di cui ai commi 2 e 3 approvano un piano di  informatizzazione  delle
procedure  per  la  presentazione   di   istanze,   dichiarazioni   e
segnalazioni che permetta  la  compilazione  on  line  con  procedure
guidate accessibili tramite autenticazione con  il  Sistema  pubblico
per la gestione dell'identita' digitale di cittadini  e  imprese.  Le
procedure devono permettere  il  completamento  della  procedura,  il
tracciamento dell'istanza con  individuazione  del  responsabile  del
procedimento e, ove applicabile, l'indicazione dei  termini  entro  i
quali il richiedente ha diritto ad ottenere una  risposta.  Il  piano
deve prevedere una completa informatizzazione. )) 
  4. Ai sensi dell'art. 117, secondo comma,  lettere  e),  m)  e  r),
della Costituzione, gli accordi (( sulla modulistica per l'edilizia e
per l'avvio di attivita' produttive )) conclusi in sede di Conferenza
unificata  sono  rivolti  ad  assicurare   la   libera   concorrenza,
costituiscono livelli  essenziali  delle  prestazioni  concernenti  i
diritti civili e sociali che devono  essere  garantiti  su  tutto  il
territorio  nazionale,  assicurano   il   coordinamento   informativo
statistico  e  informatico  dei  dati  dell'amministrazione  statale,
regionale e locale al fine di agevolare l'attrazione di  investimenti
dall'estero. 
  (( 4-bis. La modulistica di cui ai commi 2 e 3  e'  pubblicata  nel
portale www.impresainungiorno.gov.it ed e' resa  disponibile  per  la
compilazione delle pratiche telematiche da parte delle imprese  entro
sessanta giorni dalla sua approvazione. 
  4-ter.  All'art.  62,  comma  3,  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, dopo  il
primo periodo e' inserito il seguente: «Tali funzioni,  ad  eccezione
di quelle anagrafiche, possono altresi' essere svolte  utilizzando  i
dati  anagrafici,  costantemente  allineati  all'ANPR,  eventualmente
conservati dai comuni, nelle basi di dati locali». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo  dell'art.  8  del  citato  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281: 
              "Art. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata. 
              1. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          unificata per le materie ed i compiti di  interesse  comune
          delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
          montane, con la Conferenza Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.". 
              Si riporta il testo  dell'art.  9  del  citato  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281: 
              "Art. 9. Funzioni. 
              1.  La  Conferenza  unificata   assume   deliberazioni,
          promuove e sancisce  intese  ed  accordi,  esprime  pareri,
          designa rappresentanti in  relazione  alle  materie  ed  ai
          compiti di interesse comune alle regioni, alle province, ai
          comuni e alle comunita' montane. 
              2. La Conferenza unificata e'  comunque  competente  in
          tutti i casi in cui regioni, province, comuni  e  comunita'
          montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la  Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali debbano esprimersi  su  un
          medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata: 
              a) esprime parere: 
              1) sul disegno di legge finanziaria e  sui  disegni  di
          legge collegati; 
              2)  sul  documento  di   programmazione   economica   e
          finanziaria; 
              3) sugli schemi di decreto legislativo adottati in base
          all'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 5; 
              b) promuove e sancisce  intese  tra  Governo,  regioni,
          province, comuni e comunita' montane. Nel caso  di  mancata
          intesa o di urgenza si applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'art. 3, commi 3 e 4; 
              c) promuove e sancisce accordi  tra  Governo,  regioni,
          province, comuni e comunita' montane, al fine di coordinare
          l'esercizio  delle  rispettive  competenze  e  svolgere  in
          collaborazione attivita' di interesse comune; 
              d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti  delle
          autonomie locali indicati, rispettivamente, dai  presidenti
          delle regioni e province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM nei  casi  previsti  dalla
          legge; 
              e) assicura lo  scambio  di  dati  e  informazioni  tra
          Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane  nei
          casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione  di
          protocolli di intesa  tra  le  amministrazioni  centrali  e
          locali secondo le modalita' di cui all'art. 6; 
              f) e' consultata sulle linee generali  delle  politiche
          del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e
          mobilita'  del  personale  connessi  al   conferimento   di
          funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali; 
              g) esprime gli indirizzi per  l'attivita'  dell'Agenzia
          per i servizi sanitari regionali. 
              3.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  puo'
          sottoporre alla Conferenza unificata,  anche  su  richiesta
          delle autonomie regionali e locali, ogni altro  oggetto  di
          preminente interesse comune delle regioni, delle  province,
          dei comuni e delle comunita' montane. 
              4.  Ferma  restando  la  necessita'  dell'assenso   del
          Governo per l'adozione delle  deliberazioni  di  competenza
          della Conferenza unificata, l'assenso delle regioni,  delle
          province, dei comuni e delle comunita' montane  e'  assunto
          con il consenso distinto dei membri dei  due  gruppi  delle
          autonomie che compongono,  rispettivamente,  la  Conferenza
          Stato-regioni e la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali. L'assenso e' espresso di regola all'unanimita'  dei
          membri  dei  due  predetti  gruppi.  Ove  questa  non   sia
          raggiunta  l'assenso  e'  espresso  dalla  maggioranza  dei
          rappresentanti di ciascuno dei due gruppi. 
              5. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  ha
          compiti di: 
              a)  coordinamento  nei  rapporti  tra  lo  Stato  e  le
          autonomie locali; 
              b) studio, informazione e confronto nelle problematiche
          connesse agli indirizzi di politica  generale  che  possono
          incidere sulle funzioni proprie o delegate  di  province  e
          comuni e comunita' montane. 
              6. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali,  in
          particolare, e' sede di discussione ed esame: 
              a)  dei  problemi  relativi   all'ordinamento   ed   al
          funzionamento  degli  enti  locali,  compresi  gli  aspetti
          relativi alle politiche finanziarie  e  di  bilancio,  alle
          risorse  umane  e  strumentali,  nonche'  delle  iniziative
          legislative  e  degli  atti  generali  di  governo  a  cio'
          attinenti; 
              b) dei problemi relativi alle attivita' di gestione  ed
          erogazione dei servizi pubblici; 
              c) di ogni altro problema connesso con gli scopi di cui
          al presente comma che venga sottoposto, anche su  richiesta
          del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, al  parere
          della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei  Ministri
          o dal Presidente delegato. 
              7. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  ha
          inoltre il compito di favorire: 
              a) l'informazione e le iniziative per il  miglioramento
          dell'efficienza dei servizi pubblici locali; 
              b) la promozione di accordi o contratti di programma ai
          sensi dell'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498; 
              c)  le  attivita'  relative  alla   organizzazione   di
          manifestazioni che coinvolgono piu' comuni  o  province  da
          celebrare in ambito nazionale.". 
              Si riporta il testo dell'art. 8 della  legge  5  giugno
          2003,  n.  131,  recante  "Disposizioni  per  l'adeguamento
          dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost.  18  ottobre
          2001, n. 3": 
              "Art. 8. Attuazione dell'art.  120  della  Costituzione
          sul potere sostitutivo. 
              1. Nei casi e per le finalita' previsti dall'art.  120,
          secondo  comma,  della  Costituzione,  il  Presidente   del
          Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente
          per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti
          locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per
          adottare  i  provvedimenti  dovuti  o  necessari;   decorso
          inutilmente  tale  termine,  il  Consiglio  dei   ministri,
          sentito l'organo  interessato,  su  proposta  del  Ministro
          competente o del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
          adotta i provvedimenti necessari, anche  normativi,  ovvero
          nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio
          dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale
          della Regione interessata al provvedimento. 
              2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si  renda
          necessario al fine di porre rimedio alla  violazione  della
          normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti  di  cui
          al comma 1 sono adottati su  proposta  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri o  del  Ministro  per  le  politiche
          comunitarie e del Ministro competente per  materia.  L'art.
          11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' abrogato. 
              3. Fatte salve le competenze delle  Regioni  a  statuto
          speciale,  qualora  l'esercizio  dei   poteri   sostitutivi
          riguardi Comuni, Province o Citta' metropolitane, la nomina
          del  commissario  deve  tenere  conto   dei   principi   di
          sussidiarieta' e di leale  collaborazione.  Il  commissario
          provvede,  sentito  il  Consiglio  delle  autonomie  locali
          qualora tale organo sia stato istituito. 
              4. Nei casi di assoluta urgenza,  qualora  l'intervento
          sostitutivo  non  sia  procrastinabile  senza  mettere   in
          pericolo  le  finalita'  tutelate   dall'art.   120   della
          Costituzione, il Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
          Ministro competente, anche su iniziativa  delle  Regioni  o
          degli enti locali, adotta i  provvedimenti  necessari,  che
          sono    immediatamente    comunicati    alla     Conferenza
          Stato-Regioni o alla Conferenza  Stato-Citta'  e  autonomie
          locali,  allargata  ai   rappresentanti   delle   Comunita'
          montane, che possono chiederne il riesame. 
              5.   I   provvedimenti   sostitutivi   devono    essere
          proporzionati alle finalita' perseguite. 
              6. Il Governo puo' promuovere la stipula di  intese  in
          sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
          dirette  a  favorire  l'armonizzazione   delle   rispettive
          legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
          conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e'  esclusa
          l'applicazione dei commi 3 e  4  dell'art.  3  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle  materie  di  cui
          all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione  non
          possono  essere  adottati  gli  atti  di  indirizzo  e   di
          coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo  1997,
          n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo  1998,
          n. 112.". 
              Il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 4  aprile  2012,  n.  35,  reca:
          "Disposizioni urgenti in materia di  semplificazione  e  di
          sviluppo". 
              Il decreto del Presidente della  Repubblica  15  luglio
          1988, n. 574, reca:  "Norme  di  attuazione  dello  statuto
          speciale per la regione Trentino-Alto Adige in  materia  di
          uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti
          dei  cittadini  con  la  pubblica  amministrazione  e   nei
          procedimenti giudiziari". 
              Si riporta  il  testo  dell'art.  117,  secondo  comma,
          lettere e), m) e r), della Costituzione: 
              "Lo Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie: 
              e) moneta, tutela del risparmio e  mercati  finanziari;
          tutela  della  concorrenza;  sistema   valutario;   sistema
          tributario e  contabile  dello  Stato;  armonizzazione  dei
          bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie; 
              m)  determinazione   dei   livelli   essenziali   delle
          prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 
              r)   pesi,   misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione statale,  regionale  e  locale;  opere
          dell'ingegno;". 
              Si riporta il testo dell'art. 62, comma 3, del  decreto
          legislativo  7  marzo  2005,   n.   82,   recante   "Codice
          dell'amministrazione digitale": 
              "3. L'ANPR assicura al singolo comune la disponibilita'
          dei dati anagrafici della  popolazione  residente  e  degli
          strumenti per lo svolgimento delle funzioni  di  competenza
          statale attribuite al sindaco ai sensi dell'art. 54,  comma
          3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti
          locali di cui al decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.
          267, nonche' la disponibilita' dei dati  anagrafici  e  dei
          servizi per l'interoperabilita' con le banche  dati  tenute
          dai comuni per lo svolgimento delle funzioni di competenza.
          Tali funzioni, ad eccezione di quelle anagrafiche,  possono
          altresi'  essere  svolte  utilizzando  i  dati  anagrafici,
          costantemente allineati all'ANPR, eventualmente  conservati
          dai comuni, nelle basi  di  dati  locali.  L'ANPR  consente
          esclusivamente  ai  comuni  la  certificazione   dei   dati
          anagrafici nel rispetto di quanto previsto dall'art. 33 del
          decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,  n.
          223,  anche  in  modalita'  telematica.  I  comuni  inoltre
          possono consentire, anche mediante apposite convenzioni, la
          fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti  aventi
          diritto. L'ANPR assicura alle pubbliche  amministrazioni  e
          agli organismi che erogano pubblici  servizi  l'accesso  ai
          dati contenuti nell'ANPR.".