(( Art. 24-quater 
 
 
   Servizi in rete e basi di dati delle pubbliche amministrazioni 
 
  1. A decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le
pubbliche  amministrazioni  che  non  rispettano  quanto   prescritto
dall'art. 63 e dall'art. 52, comma 1, del codice di  cui  al  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  e  successive  modificazioni,  sono
soggette alla sanzione prevista dall'art. 19, comma  5,  lettera  b),
del presente decreto. 
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge
di conversione del presente decreto, i soggetti di  cui  all'art.  2,
comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.
82, e successive modificazioni, comunicano all'Agenzia  per  l'Italia
digitale, esclusivamente per via telematica, l'elenco delle  basi  di
dati in loro gestione e degli applicativi che le utilizzano. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'art.  63  del  citato  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82: 
              "Art. 63. Organizzazione e  finalita'  dei  servizi  in
          rete. 
              1. Le pubbliche amministrazioni centrali individuano le
          modalita' di erogazione dei  servizi  in  rete  in  base  a
          criteri  di  valutazione  di  efficacia,  economicita'   ed
          utilita' e nel rispetto dei principi di eguaglianza  e  non
          discriminazione, tenendo comunque  presenti  le  dimensioni
          dell'utenza,   la   frequenza   dell'uso   e    l'eventuale
          destinazione all'utilizzazione da  parte  di  categorie  in
          situazioni di disagio. 
              2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di  servizi
          pubblici progettano e realizzano i servizi in rete  mirando
          alla migliore soddisfazione delle esigenze degli utenti, in
          particolare garantendo la completezza del procedimento,  la
          certificazione dell'esito e  l'accertamento  del  grado  di
          soddisfazione dell'utente.  A  tal  fine,  sono  tenuti  ad
          adottare  strumenti  idonei  alla  rilevazione   immediata,
          continua e sicura del giudizio degli utenti, in conformita'
          alle regole tecniche da emanare ai sensi dell'art. 71.  Per
          le  amministrazioni  e  i  gestori  di   servizi   pubblici
          regionali e locali le regole tecniche sono adottate  previo
          parere  della  Commissione  permanente  per   l'innovazione
          tecnologica nelle  regioni  e  negli  enti  locali  di  cui
          all'art. 14, comma 3-bis. 
              3.  Le  pubbliche   amministrazioni   collaborano   per
          integrare i procedimenti di rispettiva competenza  al  fine
          di agevolare gli adempimenti  di  cittadini  ed  imprese  e
          rendere piu' efficienti i procedimenti che interessano piu'
          amministrazioni, attraverso idonei sistemi di cooperazione. 
              3-bis. A partire dal 1° gennaio  2014,  allo  scopo  di
          incentivare e favorire il processo di  informatizzazione  e
          di potenziare ed estendere i servizi telematici, i soggetti
          di cui all'art. 2, comma  2,  utilizzano  esclusivamente  i
          canali  e  i  servizi  telematici,  ivi  inclusa  la  posta
          elettronica certificata, per l'utilizzo dei propri servizi,
          anche  a  mezzo   di   intermediari   abilitati,   per   la
          presentazione  da  parte  degli  interessati  di   denunce,
          istanze e atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di
          versamenti    fiscali,     contributivi,     previdenziali,
          assistenziali e assicurativi, nonche' per la  richiesta  di
          attestazioni e certificazioni. 
              3-ter.  A  partire  dal  1°  gennaio  2014  i  soggetti
          indicati al comma 3-bis utilizzano  esclusivamente  servizi
          telematici o la posta elettronica certificata anche per gli
          atti, le comunicazioni o i servizi dagli stessi resi. 
              3-quater. I soggetti indicati al  comma  3-bis,  almeno
          sessanta giorni prima della  data  della  loro  entrata  in
          vigore, pubblicano nel sito web istituzionale l'elenco  dei
          provvedimenti adottati ai sensi dei commi  3-bis  e  3-ter,
          nonche' termini e modalita' di utilizzo dei servizi  e  dei
          canali telematici e della posta elettronica certificata. 
              3-quinquies. Con decreto del Presidente  del  Consiglio
          dei  Ministri,  sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui
          all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,
          e successive modificazioni, da emanare entro sei mesi dalla
          data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
          stabilite  le  deroghe  e  le  eventuali   limitazioni   al
          principio di esclusivita' indicato dal comma  3-bis,  anche
          al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri
          per la finanza pubblica.". 
              Si riporta il testo dell'art. 52, comma 1,  del  citato
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: 
              "1.  L'accesso   telematico   a   dati,   documenti   e
          procedimenti e  il  riutilizzo  dei  dati  e  documenti  e'
          disciplinato dai soggetti  di  cui  all'art.  2,  comma  2,
          secondo le disposizioni del presente codice e nel  rispetto
          della  normativa  vigente.  Le  pubbliche   amministrazioni
          pubblicano nel proprio sito web, all'interno della  sezione
          «Trasparenza, valutazione e merito», il catalogo dei  dati,
          dei metadati e delle relative banche dati in loro  possesso
          ed i regolamenti  che  ne  disciplinano  l'esercizio  della
          facolta' di accesso telematico e il riutilizzo, fatti salvi
          i dati presenti in Anagrafe tributaria.". 
              Si riporta il testo dell'art. 2, comma  2,  del  citato
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: 
              "2. Le disposizioni del presente  codice  si  applicano
          alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma  2,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto
          del  riparto  di  competenza  di  cui  all'art.  117  della
          Costituzione,   nonche'    alle    societa',    interamente
          partecipate da enti  pubblici  o  con  prevalente  capitale
          pubblico inserite nel  conto  economico  consolidato  della
          pubblica amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma
          5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.".