(( Art. 24-quinquies 
 
 
           Comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni 
 
  1. Il comma 2 dell'art. 58 del codice di cui al decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni,  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «2. Le pubbliche amministrazioni comunicano tra loro attraverso  la
messa a disposizione a titolo gratuito  degli  accessi  alle  proprie
basi di dati alle  altre  amministrazioni  mediante  la  cooperazione
applicativa di cui all'art. 72, comma 1, lettera  e).  L'Agenzia  per
l'Italia digitale, sentiti il Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali  e  le  amministrazioni  interessate   alla   comunicazione
telematica,  definisce  entro  novanta   giorni   gli   standard   di
comunicazione e le regole tecniche a cui le pubbliche amministrazioni
devono conformarsi». 
  2. Il comma 3 dell'art. 58 del codice di cui al decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni,  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «3.  L'Agenzia  per  l'Italia  digitale  provvede  al  monitoraggio
dell'attuazione del  presente  articolo,  riferendo  annualmente  con
apposita relazione al Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  al
Ministro delegato». 
  3. Il comma 3-bis  dell'art.  58  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' abrogato. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'art.  58  del  citato  decreto
          legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 58. Modalita' della fruibilita' del dato. 
              1.  Il  trasferimento  di  un  dato   da   un   sistema
          informativo ad un altro non  modifica  la  titolarita'  del
          dato. 
              2. Le pubbliche  amministrazioni  comunicano  tra  loro
          attraverso la messa a disposizione a titolo gratuito  degli
          accessi   alle   proprie   basi   di   dati   alle    altre
          amministrazioni mediante la cooperazione applicativa di cui
          all'art. 72, comma 1, lettera e).  L'Agenzia  per  l'Italia
          digitale, sentiti il Garante per  la  protezione  dei  dati
          personali   e   le   amministrazioni    interessate    alla
          comunicazione telematica, definisce  entro  novanta  giorni
          gli standard di comunicazione e le regole tecniche a cui le
          pubbliche amministrazioni devono conformarsi. 
              3.  L'Agenzia  per  l'Italia   digitale   provvede   al
          monitoraggio   dell'attuazione   del   presente   articolo,
          riferendo annualmente con apposita relazione al  Presidente
          del Consiglio dei ministri e al Ministro delegato. 
              3-bis. (Abrogato). 
              3-ter. Resta ferma la speciale  disciplina  dettata  in
          materia di dati territoriali.".