Art. 24 
 
 
                            Provvisionale 
 
  1. Il Comitato di  solidarieta'  antiracket  e  antiusura  delibera
sulla richiesta della provvisionale in modo da consentire il rispetto
del termine indicato  dall'articolo  17,  comma  2,  della  legge  23
febbraio 1999, n. 44. 
  2. Nei casi di richiesta della provvisionale  di  cui  all'articolo
20, comma 1, lettera f), si applicano le  disposizioni  dell'articolo
17 della legge 23 febbraio 1999, n. 44. 
 
          Note all'art. 24: 
              - Si trascrive il testo dell'articolo 17  della  citata
          legge 23 febbraio 1999, n. 44: 
              "Art. 17. (Provvisionale). - 1. Prima della definizione
          del procedimento per la concessione  dell'elargizione  puo'
          essere disposta, a domanda, la  corresponsione,  in  una  o
          piu' soluzioni, di una provvisionale fino al  settanta  per
          cento dell'ammontare complessivo dell'elargizione,  con  le
          modalita' previste dal regolamento di cui all'articolo 21. 
              2. Agli effetti di quanto  previsto  nel  comma  1,  il
          Comitato di cui all'articolo 19  acquisisce,  entro  trenta
          giorni dal ricevimento della domanda, a mezzo del  prefetto
          della  provincia  nel  cui  territorio  si  e'   verificato
          l'evento denunciato, un  rapporto  iniziale  in  ordine  ai
          presupposti e  alle  condizioni  dell'elargizione.  L'esito
          dell'istanza deve essere definito  in  ogni  caso,  dandone
          comunicazione all'interessato,  entro  novanta  giorni  dal
          ricevimento della domanda. 
              3. Qualora risulti  indispensabile  per  l'accertamento
          dei presupposti e  delle  condizioni  dell'elargizione,  il
          prefetto e il  Comitato  di  cui  all'articolo  19  possono
          ottenere dall'autorita'  giudiziaria  competente  copie  di
          atti e informazioni scritte sul loro contenuto inerenti  il
          fatto delittuoso  che  ha  causato  il  danno.  L'autorita'
          giudiziaria provvede senza  ritardo  e  puo'  rigettare  la
          richiesta con decreto motivato. Le copie e le  informazioni
          acquisite ai sensi del presente articolo sono  coperte  dal
          segreto d'ufficio e sono custodite  e  trasmesse  in  forme
          idonee ad assicurare la massima riservatezza. 
              4. Se per il delitto al quale  e'  collegato  il  danno
          sono in corso le indagini preliminari, la provvisionale  e'
          concessa, sentito il  pubblico  ministero  competente,  che
          esprime  il  proprio  parere  entro  trenta  giorni   dalla
          richiesta. Il procedimento relativo alla concessione  della
          provvisionale prosegue comunque nel caso in cui il pubblico
          ministero non esprima il parere nel termine suddetto ovvero
          nel  caso  in  cui  il  pubblico  ministero  comunichi  che
          all'espressione del parere osta il  segreto  relativo  alle
          indagini. 
              5. Si applicano le disposizioni di  cui  agli  articoli
          15, comma 3, e 16.".