Art. 24 
 
(Disposizioni in materia di locazioni e manutenzioni di  immobili  da
               parte delle pubbliche amministrazioni) 
 
  1. All'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
e successive modificazioni  ed  integrazioni,  dopo  le  parole:  "b)
verifica la congruita' del canone degli  immobili  di  proprieta'  di
terzi, ai sensi dell'articolo 1, comma 479, della legge  23  dicembre
2005, n. 266,  individuati  dalle  predette  amministrazioni  tramite
indagini di mercato" sono inserite le seguenti:  "che  devono  essere
effettuate prioritariamente tra gli immobili di  proprieta'  pubblica
presenti   sull'applicativo   informatico   messo   a    disposizione
dall'Agenzia  del  demanio;  con   la   predetta   consultazione   si
considerano assolti i relativi   obblighi  di  legge  in  materia  di
pubblicita', trasparenza e diffusione delle informazioni". 
  2.  All'articolo  2  della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191,  e
successive modifiche ed  integrazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al comma  222-bis,  dopo  l'ottavo  periodo,  e'  aggiunto  il
seguente: "In caso di inadempimento dei predetti obblighi,  l'Agenzia
del demanio ne effettua la segnalazione alla Corte dei conti per  gli
atti di rispettiva competenza."; 
    b) dopo il comma 222-ter e' inserito il seguente: 
      "222-quater. Le amministrazioni di cui  al  primo  periodo  del
comma 222-bis, entro il 30 giugno 2015, predispongono un nuovo  piano
di razionalizzazione nazionale per assicurare, oltre al rispetto  del
parametro metri quadrati per addetto di  cui  al  comma  222-bis,  un
complessivo efficientamento della presenza  territoriale,  attraverso
l'utilizzo degli immobili pubblici disponibili o di  parte  di  essi,
anche in condivisione con altre amministrazioni  pubbliche,  compresi
quelli di proprieta' degli enti pubblici, e il rilascio  di  immobili
condotti in locazione passiva  in  modo  da  garantire  per  ciascuna
amministrazione, dal 2016, una riduzione, con riferimento  ai  valori
registrati nel 2014, non inferiore al 50  per  cento  in  termini  di
spesa per locazioni passive e  non  inferiore  al  30  per  cento  in
termini di spazi utilizzati negli immobili dello Stato. Sono  esclusi
dall'applicazione della  disposizione  di  cui  al  primo  periodo  i
presidi  territoriali   di   pubblica   sicurezza   e   gli   edifici
penitenziari. I piani di razionalizzazione nazionali  sono  trasmessi
all'Agenzia del demanio per la verifica  della  compatibilita'  degli
stessi con gli obiettivi fissati dal  presente  comma.  Entro  e  non
oltre 60 giorni dalla presentazione del piano, l'Agenzia del  demanio
comunica   al   Ministero   dell'economia   e   delle    finanze    e
all'amministrazione interessata i risultati della verifica.  In  caso
tale verifica risulti positiva, l'Agenzia comunica  gli  stanziamenti
di bilancio delle amministrazioni, relativi alle  locazioni  passive,
da ridurre per effetto dei risparmi individuati nel piano.  Nel  caso
in cui, invece, il piano di  razionalizzazione  nazionale  non  venga
presentato, ovvero sia presentato,  ma  non  sia  in  linea  con  gli
obiettivi fissati dal presente comma, il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze,  sulla  base  dei  dati  comunicati  dall'Agenzia  del
demanio, effettua una corrispondente riduzione sui capitoli  relativi
alle   spese   correnti   per   l'acquisto   di   beni   e    servizi
dell'amministrazione inadempiente, al fine di  garantire  i  risparmi
attesi dall'applicazione del presente comma. Con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, nel limite massimo del  50  per  cento
dei complessivi risparmi individuati nei piani  di  razionalizzazione
positivamente verificati, sono apportate le occorrenti variazioni  di
bilancio necessarie per il finanziamento delle  spese  connesse  alla
realizzazione dei predetti piani, da parte  delle  amministrazioni  e
dell'Agenzia del demanio." 
  3. All'articolo  12  del  decreto  legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3 e' aggiunto, in fine,   il  seguente  periodo:  "Le
medesime Amministrazioni comunicano  inoltre  semestralmente,  al  di
fuori dei casi per i quali sono attribuite all'Agenzia del demanio le
decisioni di spesa ai sensi del comma 2 lettere a)  e  b),   tutti  i
restanti interventi manutentivi effettuati sia  sugli   immobili   di
proprieta' dello Stato, in  uso   governativo,   sia   su  quelli  di
proprieta'  di  terzi  utilizzati  a   qualsiasi   titolo,    nonche'
l'ammontare  dei  relativi  oneri."; 
    b) al comma 4 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  "Il
piano generale puo' essere oggetto  di  revisione  in  corso  d'anno,
sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  in  caso   di   sopravvenute   ed
imprevedibili esigenze manutentive considerate  prioritarie  rispetto
ad uno o piu' interventi inseriti nel Piano, ove non  risultino  gia'
affidati ad uno  degli  operatori  con  cui  l'Agenzia  ha  stipulato
accordi quadro ai sensi del comma 5."; 
    c) al comma 5, il  primo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
"L'Agenzia del demanio,  al  fine  di  progettare  e  realizzare  gli
interventi manutentivi di cui al comma 2, lettere a) e b), e per  gli
interventi manutentivi dalla stessa  gestiti  con  fondi  diversi  da
quelli di cui al comma 6, stipula accordi quadro, riferiti ad  ambiti
territoriali predefiniti, con  operatori  specializzati  nel  settore
individuati  mediante  procedure  ad   evidenza  pubblica,  ed  anche
avvalendosi di societa' a  totale  o  prevalente  capitale  pubblico,
senza nuovi o maggiori oneri". 
  4.  All'articolo  3  del  decreto  legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4 le parole "1° gennaio 2015" sono sostituite con  le
parole "1° luglio 2014"; 
    b) il comma 7 e' sostituito  dal  seguente:  "7.  Fermo  restando
quanto previsto dal comma 10, le previsioni di cui ai commi da 4 a  6
si applicano altresi' alle altre amministrazioni di cui  all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in  quanto
compatibili. Le regioni e le province autonome di  Trento  e  Bolzano
possono adottare  misure  alternative  di  contenimento  della  spesa
corrente al fine  di  conseguire  risparmi  non  inferiori  a  quelli
derivanti dall'applicazione della presente disposizione.". 
  5. Al fine della riduzione della spesa per il  deposito  legale  di
stampati e documenti: 
    a) agli istituti depositari previsti  dal  regolamento  attuativo
dell'articolo 5, comma 1, della legge 15  aprile  2004,  n.  106,  e'
consegnata una sola  copia  di  stampati  e  di  documenti  a  questi
assimilabili; 
    b) per l'archivio nazionale della produzione editoriale non  sono
soggette al  deposito  legale  le  ristampe  inalterate  di  tutti  i
documenti stampati in Italia.