Art. 24 
 
 
Amministrazioni dello Stato, camere di commercio, universita' ed enti
                              pubblici 
 
  1.  L'Italia  favorisce  l'apporto  e   la   partecipazione   delle
amministrazioni dello Stato, del sistema delle camere  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura, delle universita' e degli  enti
pubblici alle iniziative di cooperazione  allo  sviluppo,  quando  le
rispettive specifiche competenze tecniche costituiscono un contributo
qualificato  per  la  migliore   realizzazione   dell'intervento,   e
promuove, in particolare, collaborazioni interistituzionali volte  al
perseguimento degli obiettivi e delle finalita' della presente legge. 
  2. L'Agenzia, fatte salve le competenze del Comitato  congiunto  di
cui all'articolo 21, mediante convenzione che determina modalita'  di
esecuzione e di finanziamento delle spese sostenute, puo' affidare ai
soggetti di cui al comma 1  del  presente  articolo  l'attuazione  di
iniziative di cooperazione  previste  dalla  presente  legge  o  puo'
concedere contributi ai predetti soggetti  per  la  realizzazione  di
proposte progettuali da essi presentate. 
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.  Le  istituzioni  pubbliche
coinvolte nell'attuazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo
vi  provvedono  con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente.