Art. 24 
 
(Misure di agevolazione della partecipazione delle  comunita'  locali
        in materia di tutela e valorizzazione del territorio) 
 
  1. I Comuni possono definire i  criteri  e  le  condizioni  per  la
realizzazione di  interventi  su  progetti  presentati  da  cittadini
singoli e associati, purche' individuati in relazione  al  territorio
da riqualificare. 
  Gli interventi possono  riguardare  la  pulizia,  la  manutenzione,
l'abbellimento di aree  verdi,  piazze  o  strade  ed  in  genere  la
valorizzazione  di  una  limitata  zona  del  territorio   urbano   o
extraurbano. In relazione alla tipologia dei  predetti  interventi  i
Comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di  tributi  inerenti
al tipo di attivita' posta in essere. L'esenzione e' concessa per  un
periodo limitato, per specifici tributi e per  attivita'  individuate
dai Comuni,  in  ragione  dell'esercizio  sussidiario  dell'attivita'
posta in essere.