Art. 24 
 
                        Diritti di precedenza 
 
  1.  Salvo  diversa  disposizione  dei  contratti   collettivi,   il
lavoratore che, nell'esecuzione di  uno  o  piu'  contratti  a  tempo
determinato  presso  la  stessa  azienda,   ha   prestato   attivita'
lavorativa per  un  periodo  superiore  a  sei  mesi  ha  diritto  di
precedenza nelle assunzioni  a  tempo  indeterminato  effettuate  dal
datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento  alle
mansioni gia' espletate in esecuzione dei rapporti a termine. 
  2. Per le lavoratrici, il congedo di maternita' di cui al Capo  III
del decreto legislativo n. 151 del 2001, e successive  modificazioni,
usufruito nell'esecuzione di un contratto a tempo determinato  presso
lo stesso datore di lavoro, concorre  a  determinare  il  periodo  di
attivita' lavorativa utile a conseguire il diritto di  precedenza  di
cui al comma 1. Alle medesime lavoratrici e'  altresi'  riconosciuto,
alle stesse condizioni di cui al comma 1, il  diritto  di  precedenza
nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di  lavoro
entro i successivi dodici mesi, con riferimento  alle  mansioni  gia'
espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine. 
  3. Il lavoratore assunto a tempo determinato per lo svolgimento  di
attivita' stagionali  ha  diritto  di  precedenza  rispetto  a  nuove
assunzioni a tempo determinato da parte dello stesso datore di lavoro
per le medesime attivita' stagionali. 
  4. Il diritto di precedenza deve  essere  espressamente  richiamato
nell'atto scritto di cui all'articolo 19,  comma  4,  e  puo'  essere
esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per  iscritto  la
propria volonta' in tal senso al datore  di  lavoro  entro  sei  mesi
dalla data di cessazione del rapporto di lavoro nei casi  di  cui  ai
commi 1 e 2, ed entro tre mesi nel caso di cui al comma 3. Il diritto
di precedenza si estingue una volta trascorso un anno dalla  data  di
cessazione del rapporto. 
 
          Note all'art. 24: 
              - Il Capo III del citato decreto legislativo n. 151 del
          2001 reca: «Congedo di maternita'».