Art. 24 Esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato (articolo 23, paragrafi 3, 4 della direttiva 2013/34/UE e articolo 43, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 86/635/CEE) 1. Non e' tenuto alla redazione del bilancio consolidato l'intermediario non IFRS controllante (intermediario esentato), costituito in Italia e controllato da una banca soggetta al diritto di un altro Stato membro dell'Unione europea, quando ricorrano tutte le seguenti condizioni: a) l'intermediario esentato non ha emesso titoli quotati in mercati regolamentati; b) la banca estera controllante dispone di almeno il 90 per cento dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria dell'intermediario esentato purche' gli altri azionisti o soci abbiano approvato l'esonero; c) l'intermediario esentato e tutte le sue imprese controllate da includere nel consolidamento ai sensi dell'articolo 25 sono ricomprese nel bilancio consolidato della banca estera controllante; d) il bilancio consolidato e la relazione sulla gestione consolidata sono redatti dalla banca estera controllante e revisionati secondo il diritto dello Stato membro in cui esso e' costituito, conformemente alla direttiva 86/635/CEE o ai principi contabili internazionali adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002. Il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e la relazione di revisione sono pubblicati in lingua italiana o nella lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale secondo le modalita' indicate all'articolo 42. La conformita' della traduzione alla versione in lingua originale e' certificata dal consiglio di amministrazione dell'intermediario esentato. 2. L'intermediario esentato indica nella nota integrativa al proprio bilancio d'esercizio il nome e la sede della banca estera controllante che redige il bilancio consolidato e il motivo dell'esonero. 3. Non sono altresi' tenuti alla redazione del bilancio consolidato gli intermediari non IFRS: a) che controllano solo imprese che, individualmente e nel loro insieme, sono irrilevanti ai fini indicati nel comma 3 dell'articolo 2; b) che controllano solo imprese che possono essere escluse dal consolidamento ai sensi dell'articolo 26.
Note all'art. 24: - La direttiva n. 86/635/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 31 dicembre 1986, n. L 372. - Per i riferimenti al regolamento (CE) n. 1606/2002 si vedano le note alle premesse.