Art. 24 
 
 
            Finanziamento dell'assegno di ricollocazione 
 
  1. Al finanziamento dell'assegno di  ricollocazione  concorrono  le
seguenti risorse: 
    a) il Fondo di cui all'articolo 1, comma 215, della legge n.  147
del 2013; 
    b)  risorse  dei  programmi  operativi  cofinanziati  con   fondi
strutturali, nella misura da determinare ai sensi del comma 2. 
  2.  Allo  scopo  di  garantire  il  finanziamento  dell'assegno  di
ricollocazione, il Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali,
previa verifica delle compatibilita' finanziaria  e  dell'assenza  di
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica da parte del Ministero
dell'economia e delle finanze, le regioni  e  le  province  autonome,
definiscono, con intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano, un  piano  di  utilizzo  coordinato  di  fondi  nazionali  e
regionali, nonche' dei programmi  operativi  cofinanziati  dal  Fondo
Sociale Europeo e di quelli cofinanziati con  fondi  nazionali  negli
ambiti di intervento del Fondo  Sociale  Europeo,  nel  rispetto  dei
regolamenti dell'Unione Europea in materia di fondi strutturali. 
  3. Nei casi di cui all'articolo 2, comma 10-bis, della legge n.  92
del 2012, l'INPS versa all'ANPAL una somma pari al trenta  per  cento
dell'indennita' mensile residua  che  sarebbe  stata  corrisposta  al
lavoratore, volta a finanziare il Fondo politiche attive  del  lavoro
di cui all'articolo 1, comma  215,  della  legge  n.  147  del  2013.
All'articolo 2, comma 10-bis, della legge n. 92 del 2012,  le  parole
"cinquanta per cento" sono  sostituite  dalle  seguenti:  «venti  per
cento». 
 
          Note all'art. 24: 
              Per il testo dell'articolo 1, comma 215,  della  citata
          legge, n.147 del 2013, si vedano le note all'articolo 5. 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  2,  comma  10-bis,
          della citata legge, n. 92 del 2012: 
              "Art. 2. Ammortizzatori sociali 
              (Omissis). 
              10-bis. Al datore di lavoro che, senza esservi  tenuto,
          assuma  a  tempo  pieno  e  indeterminato  lavoratori   che
          fruiscono dell'Assicurazione sociale per  l'impiego  (ASpI)
          di cui al comma 1  e'  concesso,  per  ogni  mensilita'  di
          retribuzione  corrisposta  al  lavoratore,  un   contributo
          mensile pari al cinquanta per cento dell'indennita' mensile
          residua che sarebbe stata  corrisposta  al  lavoratore.  Il
          diritto ai benefici economici di cui al presente  comma  e'
          escluso con riferimento a quei lavoratori che  siano  stati
          licenziati, nei sei mesi precedenti, da  parte  di  impresa
          dello stesso o diverso settore di attivita' che, al momento
          del    licenziamento,    presenta    assetti    proprietari
          sostanzialmente coincidenti  con  quelli  dell'impresa  che
          assume, ovvero risulta  con  quest'ultima  in  rapporto  di
          collegamento o controllo. L'impresa  che  assume  dichiara,
          sotto la propria responsabilita', all'atto della  richiesta
          di avviamento, che non ricorrono le  menzionate  condizioni
          ostative.".