Art. 24 
 
 
                  Cessione dei riposi e delle ferie 
 
  1. Fermi restando i diritti di cui al decreto legislativo 8  aprile
2003, n. 66, i lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e
le ferie da loro  maturati  ai  lavoratori  dipendenti  dallo  stesso
datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di  assistere
i  figli  minori  che  per  le  particolari  condizioni   di   salute
necessitano di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo
le modalita'  stabilite  dai  contratti  collettivi  stipulati  dalle
associazioni  sindacali  comparativamente  piu'  rappresentative  sul
piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro. 
 
          Note all'art. 24: 
              Il testo del decreto legislativo 8 aprile 2003,  n.  66
          (Attuazione  delle   direttive   93/104/CE   e   2000/34/CE
          concernenti taluni aspetti dell'organizzazione  dell'orario
          di lavoro),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  14
          aprile 2003, n. 66, S.O.