Art. 24 Cessione dei riposi e delle ferie 1. Fermi restando i diritti di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, i lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo le modalita' stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro.
Note all'art. 24: Il testo del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2003, n. 66, S.O.