Art. 24 
 
Interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese  nelle  zone
                    colpite dagli eventi sismici 
 
  1. Per sostenere  il  ripristino  ed  il  riavvio  delle  attivita'
economiche  gia'  presenti  nei  territori  dei  Comuni  ((  di   cui
all'articolo 1 )), sono concessi a micro, piccole  e  medie  imprese,
danneggiate dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, finanziamenti
agevolati a  tasso  zero  a  copertura  del  cento  per  cento  degli
investimenti fino a  30.000  euro.  I  finanziamenti  agevolati  sono
rimborsati in 10 anni con un periodo di 3 anni di preammortamento. 
  2. Per sostenere la nascita e la realizzazione di nuove  imprese  e
nuovi investimenti nei territori dei Comuni di  cui  all'articolo  1,
nei   settori   della   trasformazione    di    prodotti    agricoli,
dell'artigianato,  dell'industria,  dei  servizi  alle  persone,  del
commercio e del turismo  sono  concessi  a  micro,  piccole  e  medie
imprese finanziamenti agevolati, a tasso zero, a copertura del  cento
per cento degli investimenti fino a  600.000  euro.  I  finanziamenti
sono rimborsati in 8 anni con un periodo di 3 anni di preammortamento 
  3. I finanziamenti di cui al presente articolo sono  concessi,  per
l'anno 2016, nel limite massimo di 10 milioni di  euro,  a  tal  fine
utilizzando  le  risorse   disponibili   sull'apposita   contabilita'
speciale del fondo per la crescita sostenibile, di  cui  all'articolo
23  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. 
  4. Alla disciplina dei criteri, delle condizioni e delle  modalita'
di concessione delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2  si  provvede
con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sentito
il Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto  della  normativa
europea e nazionale in materia di aiuti di Stato