Art. 24 
 
 
(Progettazione interna e esterna alle amministrazioni  aggiudicatrici
                   in materia di lavori pubblici) 
 
  1. Le  prestazioni  relative  alla  progettazione  di  fattibilita'
tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, nonche' alla
direzione   dei    lavori    e    agli    incarichi    di    supporto
tecnico-amministrativo   alle   attivita'   del   responsabile    del
procedimento e  del  dirigente  competente  alla  programmazione  dei
lavori pubblici sono espletate: 
  a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti; 
  b) dagli uffici consortili di  progettazione  e  di  direzione  dei
lavori che i comuni, i rispettivi consorzi  e  unioni,  le  comunita'
montane, le  aziende  sanitarie  locali,  i  consorzi,  gli  enti  di
industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire; 
  c) dagli organismi di altre pubbliche  amministrazioni  di  cui  le
singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge; 
  d) dai soggetti di cui all'articolo 46. 
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  del
presente codice, sentita l'ANAC, sono definiti i requisiti che devono
possedere i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1. Fino alla  data
di entrata in vigore di detto decreto,  si  applica  l'articolo  216,
comma 5. 
  3. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1,  lettere  a),
b) e c), sono firmati da dipendenti delle  amministrazioni  abilitati
all'esercizio della professione. I pubblici dipendenti che abbiano un
rapporto  di  lavoro  a  tempo  parziale   non   possono   espletare,
nell'ambito  territoriale  dell'ufficio  di  appartenenza,  incarichi
professionali  per  conto  di  pubbliche   amministrazioni   di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, e successive  modificazioni,  se  non  conseguenti  ai  rapporti
d'impiego. 
  4. Sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze  assicurative
per la copertura dei rischi di  natura  professionale  a  favore  dei
dipendenti incaricati della progettazione. Nel  caso  di  affidamento
della progettazione a soggetti esterni, le polizze sono a carico  dei
soggetti stessi. 
  5.  Indipendentemente   dalla   natura   giuridica   del   soggetto
affidatario l'incarico e' espletato da professionisti iscritti  negli
appositi  albi  previsti  dai  vigenti   ordinamenti   professionali,
personalmente responsabili e nominativamente indicati gia' in sede di
presentazione dell'offerta, con la  specificazione  delle  rispettive
qualificazioni   professionali.   E',   inoltre,   indicata,   sempre
nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione  tra  le
varie prestazioni specialistiche.  Il  decreto  di  cui  al  comma  2
individua anche i  criteri  per  garantire  la  presenza  di  giovani
professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi  concorrenti
ai  bandi  relativi  a  incarichi  di  progettazione,   concorsi   di
progettazione e di idee, di cui le stazioni appaltanti tengono  conto
ai   fini    dell'    aggiudicazione.    All'atto    dell'affidamento
dell'incarico,  i  soggetti  incaricati  devono  dimostrare  di   non
trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 80 nonche' il  possesso
dei requisiti e delle capacita' di cui all'articolo 83, comma 1. 
  6. Ove un servizio complesso sia costituito dalla somma di  diversi
servizi, di cui alcuni riservati ad iscritti  ad  albi  di  ordini  e
collegi, il bando di gara o l'invito richiede esplicitamente che  sia
indicato il responsabile di quella parte del servizio. Tale  soggetto
deve possedere i requisiti previsti nel caso in cui il  servizio  sia
messo in gara separatamente. 
  7. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono  essere
affidatari degli appalti o  delle  concessioni  di  lavori  pubblici,
nonche' degli eventuali subappalti o cottimi,  per  i  quali  abbiano
svolto la suddetta attivita' di progettazione. Ai  medesimi  appalti,
concessioni  di  lavori  pubblici,  subappalti  e  cottimi  non  puo'
partecipare  un  soggetto  controllato,  controllante   o   collegato
all'affidatario di  incarichi  di  progettazione.  Le  situazioni  di
controllo e di collegamento si determinano con riferimento  a  quanto
previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti  di  cui  al
presente   comma   sono   estesi   ai   dipendenti   dell'affidatario
dell'incarico  di  progettazione,   ai   suoi   collaboratori   nello
svolgimento  dell'incarico  e  ai  loro  dipendenti,   nonche'   agli
affidatari di attivita' di supporto  alla  progettazione  e  ai  loro
dipendenti. Tali divieti non si  applicano  laddove  i  soggetti  ivi
indicati  dimostrino  che  l'esperienza  acquisita  nell'espletamento
degli incarichi di  progettazione  non  e'  tale  da  determinare  un
vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori. 
  8. Il Ministro della giustizia, di concerto con il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti,  approva,  con  proprio  decreto,  da
emanare entro e non oltre sessanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore del presente codice, le tabelle dei corrispettivi  commisurati
al livello qualitativo delle prestazioni e delle attivita' di cui  al
presente  articolo  e  all'articolo   31,   comma   8.   I   predetti
corrispettivi possono essere utilizzati  dalle  stazioni  appaltanti,
ove  motivatamente  ritenuti  adeguati  quale  criterio  o  base   di
riferimento     ai     fini     dell'individuazione      dell'importo
dell'affidamento. Fino alla data di entrata in vigore del decreto  di
cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 6. 
 
          Note all'art. 24 
              -  Si  riporta  l'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.   165   (Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche): 
              "Articolo 1 (Finalita' ed ambito di applicazione  (Art.
          1 del d.lgs n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del
          d.lgs n. 80 del 1998) 
              (Omissis) 
              2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte  le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI. 
              (Omissis). ". 
              - Si riporta l'articolo 2359 del Codice civile: 
              "Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate) 
              Sono considerate societa' controllate: 
              1) le societa' in cui un'altra societa'  dispone  della
          maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 
              2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti
          sufficienti   per   esercitare    un'influenza    dominante
          nell'assemblea ordinaria; 
              3) le societa' che sono sotto  influenza  dominante  di
          un'altra  societa'  in  virtu'   di   particolari   vincoli
          contrattuali con essa. 
              Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del  primo
          comma si  computano  anche  i  voti  spettanti  a  societa'
          controllate, a societa' fiduciarie e a persona  interposta;
          non si computano i voti spettanti per conto di terzi. 
              Sono considerate  collegate  le  societa'  sulle  quali
          un'altra   societa'   esercita    un'influenza    notevole.
          L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
          essere esercitato almeno  un  quinto  dei  voti  ovvero  un
          decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa.".