Art. 24 
 
          Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 28 del decreto legislativo  n.  33  del
2013, le parole «Le  regioni,  le  province»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  9-bis,  le
regioni, le province». 
 
          Note all'art. 24: 
              Si riporta il testo dell'articolo 28 del citato decreto
          legislativo 14 marzo  2013,  n.  33,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art.  28.  (Pubblicita'  dei  rendiconti  dei   gruppi
          consiliari regionali e provinciali) 
              1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  9-bis,
          le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano  e  le
          province pubblicano i rendiconti  di  cui  all'articolo  1,
          comma 10,  del  decreto-legge  10  ottobre  2012,  n.  174,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012,
          n. 213, dei gruppi consiliari regionali e provinciali,  con
          evidenza delle risorse trasferite  o  assegnate  a  ciascun
          gruppo, con  indicazione  del  titolo  di  trasferimento  e
          dell'impiego  delle  risorse  utilizzate.   Sono   altresi'
          pubblicati  gli  atti  e  le  relazioni  degli  organi   di
          controllo. 
              2. La mancata pubblicazione dei rendiconti comporta  la
          riduzione del 50 per cento delle risorse da trasferire o da
          assegnare  nel   corso   dell'anno   4.   E'   esclusa   la
          pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche
          destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo,
          qualora da tali dati sia  possibile  ricavare  informazioni
          relative allo stato di salute  ovvero  alla  situazione  di
          disagio economico-sociale degli interessati.». 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  1,  comma  10  del
          decreto legge 10 ottobre  2012,  n.  174,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  7  dicembre  2012,   n.   213
          (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento
          degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni  in
          favore delle zone terremotate nel maggio 2012): 
              «Art.  1.  (Rafforzamento  della  partecipazione  della
          Corte dei conti al  controllo  sulla  gestione  finanziaria
          delle regioni) 
              (Omissis). 
              10.  Il  rendiconto  e'  trasmesso  da  ciascun  gruppo
          consiliare al presidente del consiglio  regionale,  che  lo
          trasmette  al  presidente  della  regione.  Entro  sessanta
          giorni dalla chiusura dell'esercizio, il  presidente  della
          regione trasmette il  rendiconto  di  ciascun  gruppo  alla
          competente sezione regionale di controllo della  Corte  dei
          conti perche' si pronunci, nel termine di trenta giorni dal
          ricevimento, sulla regolarita' dello  stesso  con  apposita
          delibera, che e' trasmessa al presidente della regione  per
          il  successivo  inoltro   al   presidente   del   consiglio
          regionale, che ne cura la pubblicazione. In caso di mancata
          pronuncia nei successivi trenta giorni,  il  rendiconto  di
          esercizio si intende comunque approvato. Il rendiconto  e',
          altresi', pubblicato in allegato al  conto  consuntivo  del
          consiglio regionale e nel sito istituzionale della regione. 
              (Omissis).».