Art. 24 
 
Modifiche al regime  di  determinazione  della  base  imponibile  per
  alcune imprese marittime. Decisione C (2015)  2457  del  13  aprile
  2015.  Delega  al  Governo  per  il  riordino  delle   disposizioni
  legislative  in  materia  di  incentivi  in  favore  delle  imprese
  marittime 
 
  1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 157, comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole:  «e,  comunque,  non  prima  del  quinto  periodo   d'imposta
successivo  a  quello  in  cui  e'  venuta  meno  l'opzione  di   cui
all'articolo l55»; 
    b) all'articolo 158: 
      1) al comma 1, le parole da: «; tuttavia,» fino alla  fine  del
comma  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «.  Tuttavia,  qualora  la
cessione   abbia   ad   oggetto   un'unita'   gia'   in    proprieta'
dell'utilizzatore in un periodo d'imposta  precedente  a  quello  nel
quale e' esercitata l'opzione per l'applicazione del presente regime,
all'imponibile determinato ai sensi  dell'articolo  156  deve  essere
aggiunto un ammontare pari  al  minore  importo  tra  la  plusvalenza
latente, data dalla differenza tra il valore normale della nave e  il
costo non  ammortizzato  della  stessa  rilevati  nell'ultimo  giorno
dell'esercizio precedente a quello in cui l'opzione e' esercitata,  e
la plusvalenza realizzata ai sensi dell'articolo 86, e, comunque, non
inferiore alla plusvalenza latente  diminuita  dei  redditi  relativi
alla nave oggetto di cessione determinati ai sensi del presente  capo
in  ciascun  periodo  d'imposta  di  efficacia  dell'opzione  fino  a
concorrenza  della  stessa  plusvalenza  latente.   Ai   fini   della
determinazione della plusvalenza realizzata  ai  sensi  dell'articolo
86, il costo non ammortizzato e' determinato secondo i valori fiscali
individuati  sulla  base  delle  disposizioni  vigenti   in   assenza
dell'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 155»; 
      2) al comma 2, le  parole:  «la  differenza  di  cui  al  comma
precedente e' aggiunta» sono sostituite  dalle  seguenti:  «l'importo
determinato ai sensi del comma 1, secondo periodo, e' aggiunto». 
  2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica per le
cause di decadenza verificatesi a decorrere dal periodo d'imposta  in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge. 
  3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applicano  con
riferimento alle opzioni esercitate a decorrere dal periodo d'imposta
in corso alla data di entrata in vigore della presente legge; a  tale
fine non rilevano i rinnovi  delle  opzioni  esercitate  nei  periodi
d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge. 
  4. Per i rinnovi delle opzioni  esercitate  nei  periodi  d'imposta
precedenti a quello in corso alla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge, nel caso di  cessione  di  navi  gia'  in  proprieta'
dell'utilizzatore in un  periodo  d'imposta  in  cui  lo  stesso  non
applicava le disposizioni del capo VI del titolo II del  testo  unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,  all'imponibile  determinato
secondo le disposizioni dell'articolo 156 del  medesimo  testo  unico
deve  essere   aggiunta   la   plusvalenza   determinata   ai   sensi
dell'articolo 158,  comma  1,  terzo  periodo.  Le  disposizioni  del
presente  comma  si  applicano  anche  alle  cessioni  di  navi   che
costituiscono un complesso  aziendale  ai  sensi  dell'articolo  158,
comma 3, del medesimo testo unico delle imposte sui redditi. 
  5. Per le opzioni esercitate nei  periodi  d'imposta  precedenti  a
quello in corso alla data di entrata in vigore della presente  legge,
si applicano le disposizioni dell'articolo 158 del testo unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo  vigente  prima  della
data di entrata in vigore della presente legge. 
  6. L'articolo 157, comma 3,  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, non  si  applica  nel  caso  in  cui  l'omesso
versamento dell'importo annuo ai sensi dell'articolo 7, comma 3,  del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  23  giugno  2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153  del  4  luglio  2005,  e'
inferiore al 10 per cento di quanto  dovuto  e,  in  ogni  caso,  non
superiore  all'importo  di  euro  10.000.  Sull'importo   dell'omesso
versamento si applica la sanzione del 50 per cento. 
  7. E' in ogni caso  possibile  regolarizzare  l'omesso  versamento,
totale o parziale, dell'importo annuo ai sensi dell'articolo 7, comma
3, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  23
giugno 2005, sempre che la violazione non sia stata gia' constatata e
comunque non siano iniziati accessi,  ispezioni,  verifiche  o  altre
attivita' amministrative di accertamento, entro un anno  dal  termine
fissato dall'articolo 2, comma 2,  del  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti 17  dicembre  2008,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  65  del  19  marzo  2009.  Sull'importo  del
versamento omesso si  applica  la  sanzione  del  20  per  cento.  Il
pagamento della sanzione deve essere  eseguito  contestualmente  alla
regolarizzazione del versamento dovuto, nonche'  al  pagamento  degli
interessi moratori calcolati al tasso legale con  maturazione  giorno
per giorno. 
  8. Le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai commi  6
e 7 sono definite, entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore  della  presente  legge,  con  decreto  del   Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze. 
  9. Le disposizioni di cui ai  commi  da  6  a  8  si  applicano  ai
versamenti dovuti a decorrere dalla data di entrata in  vigore  della
presente legge. 
  10. Gli omessi o tardivi versamenti risultanti alla data di entrata
in vigore della presente legge  possono  essere  regolarizzati  entro
novanta giorni dalla medesima data con le modalita' definite ai sensi
del comma 8. 
  11. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 31 luglio 2016, un
decreto  legislativo   recante   il   riordino   delle   disposizioni
legislative vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali  e
contributivi in  favore  delle  imprese  marittime  finalizzato  alla
definizione di un sistema maggiormente competitivo che incentivi  gli
investimenti  nel  settore  marittimo   e   favorisca   la   crescita
dell'occupazione e la salvaguardia della flotta nazionale. 
  12.  Fermo  restando  il   rispetto   dei   principi   fondamentali
dell'Unione europea e, in particolare, delle disposizioni sugli aiuti
di Stato e sulla concorrenza, il decreto legislativo di cui al  comma
11  e'  adottato  nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e   criteri
direttivi: 
    a)   semplificazione    e    accelerazione    dei    procedimenti
amministrativi per l'accesso e la fruizione dei benefici  fiscali  da
parte delle imprese e dei lavoratori di settore; 
    b) per quanto attiene  alle  navi  traghetto  ro-ro  e  ro-ro/pax
adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti  al  territorio
nazionale, continentale e insulare, anche a seguito o  in  precedenza
di un  viaggio  proveniente  da  o  diretto  verso  un  altro  Stato,
attribuzione dei benefici fiscali e degli sgravi contributivi di  cui
agli articoli 4 e 6 del  decreto-legge  30  dicembre  1997,  n.  457,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998,  n.  30,
ed all'articolo 157 del testo unico di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  alle  sole  imprese  che
imbarcano  sulle   stesse   esclusivamente   personale   italiano   o
comunitario; 
    c)  semplificazione  e  riordino  della  normativa  di   settore,
assicurandone la coerenza logica e sistematica. 
  13. Il decreto legislativo di  cui  al  comma  11  e'  adottato  su
proposta del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito  il
parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i  profili
finanziari,  da  esprimere  entro  trenta  giorni   dalla   data   di
trasmissione  del  relativo  schema,  decorsi  i  quali  il   decreto
legislativo puo' essere comunque  emanato.  Qualora  il  termine  per
l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma  scada
nei trenta giorni che precedono la scadenza del  termine  di  cui  al
comma 11 o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di tre mesi. 
  14. Entro ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del
decreto legislativo di cui al comma  11,  il  Governo  puo'  adottare
disposizioni  integrative   e   correttive   del   medesimo   decreto
legislativo nel rispetto dei principi e criteri direttivi di  cui  al
comma 12 e con la procedura di cui al comma 13. 
  15. Dall'attuazione della delega di cui  al  comma  11  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le
amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva
competenza  con  le  risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente. In conformita'  all'articolo  17,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  qualora  il  decreto
legislativo di cui al comma 11 determini nuovi o maggiori  oneri  che
non trovino compensazione al proprio interno, il  decreto  stesso  e'
emanato solo successivamente o contestualmente alla data  di  entrata
in vigore dei provvedimenti legislativi che  stanzino  le  occorrenti
risorse finanziarie. 
 
          Note all'art. 24: 
              - Il testo vigente degli articoli 157, comma 5,  e  158
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  917/1986
          (Approvazione del testo unico delle imposte  sui  redditi),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31  dicembre  1986,  n.
          302, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: 
              «Art. 157 (Limiti all'esercizio  dell'opzione  ed  alla
          sua efficacia). - 1. L'opzione di cui all'art. 155 non puo'
          essere esercitata e se esercitata viene  meno  con  effetto
          dal periodo d'imposta in corso nel caso  in  cui  oltre  la
          meta' delle navi complessivamente utilizzate  viene  locato
          dal contribuente a scafo  nudo  per  un  periodo  di  tempo
          superiore, per ciascuna unita', al 50 per cento dei  giorni
          di effettiva navigazione per ciascun esercizio sociale. 
              2. In ogni caso  l'opzione  di  cui  all'art.  155  non
          rileva  per  la  determinazione  del  reddito  delle   navi
          relativamente ai giorni in cui  le  stesse  sono  locate  a
          scafo nudo, da determinarsi in modo  analitico  per  quanto
          attiene ai costi specifici, e secondo la proporzione di cui
          all'art. 159 per quanto attiene quelli non suscettibili  di
          diretta imputazione. 
              3. L'opzione di cui all'art. 155 viene meno,  altresi',
          nel caso di mancato rispetto dell'obbligo di formazione dei
          cadetti secondo le modalita' stabilite nel decreto  di  cui
          all'art. 161. 
              4. L'ammontare determinato ai sensi dell'art.  156  non
          comprende i ricavi e qualsiasi  altro  componente  positivo
          non derivante in via esclusiva dall'esercizio delle navi di
          cui all'art. 155 e delle attivita' di cui al comma 2  dello
          stesso articolo. 
              5. Qualora per qualsiasi motivo venga meno  l'efficacia
          dell'opzione esercitata, il nuovo  esercizio  della  stessa
          non  puo'  avvenire  prima   del   decorso   del   decennio
          originariamente previsto e, comunque, non prima del  quinto
          periodo d'imposta successivo a quello in cui e' venuta meno
          l'opzione di cui all'art. 155. 
              Art. 158 (Plusvalenze e minusvalenze). - 1. Nel caso di
          cessione a titolo oneroso di una o piu' navi  relativamente
          alle quali e'  efficace  l'opzione  di  cui  all'art.  155,
          l'imponibile determinato ai sensi dell'art.  156  comprende
          anche la plusvalenza o minusvalenza  realizzata.  Tuttavia,
          qualora la cessione abbia  ad  oggetto  un'unita'  gia'  in
          proprieta'  dell'utilizzatore  in  un   periodo   d'imposta
          precedente a quello nel quale e' esercitata  l'opzione  per
          l'applicazione   del   presente   regime,    all'imponibile
          determinato ai sensi dell'art. 156 deve essere aggiunto  un
          ammontare  pari  al  minore  importo  tra  la   plusvalenza
          latente, data dalla differenza tra il valore normale  della
          nave e il costo  non  ammortizzato  della  stessa  rilevati
          nell'ultimo giorno dell'esercizio precedente  a  quello  in
          cui l'opzione e' esercitata, e la plusvalenza realizzata ai
          sensi  dell'art.  86,  e,  comunque,  non  inferiore   alla
          plusvalenza latente diminuita  dei  redditi  relativi  alla
          nave oggetto di cessione determinati ai sensi del  presente
          capo in ciascun periodo d'imposta di efficacia dell'opzione
          fino a concorrenza della  stessa  plusvalenza  latente.  Ai
          fini della determinazione della plusvalenza  realizzata  ai
          sensi  dell'art.  86,  il   costo   non   ammortizzato   e'
          determinato secondo i valori fiscali individuati sulla base
          delle  disposizioni  vigenti  in   assenza   dell'esercizio
          dell'opzione di cui all'art. 155. 
              2. Nel caso in cui  nel  periodo  d'imposta  precedente
          quello di prima applicazione del regime  di  determinazione
          dell'imponibile previsto dalla presente sezione, al reddito
          prodotto  dalla  nave   ceduta   si   rendeva   applicabile
          l'agevolazione di cui all'art. 145, comma 66,  della  legge
          23 dicembre 2000, n. 388, l'importo  determinato  ai  sensi
          del comma 1, secondo periodo,  e'  aggiunto  all'imponibile
          limitatamente al 20 per cento del suo ammontare. 
              3. Nel caso in cui  le  navi  cedute  costituiscano  un
          complesso aziendale, per  l'applicazione  del  comma  1  e'
          necessario che tali navi rappresentino l'80 per  cento  del
          valore dell'azienda al lordo dei debiti finanziari.». 
              -  Il  Capo  VI  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica n. 917/1986 (Approvazione del testo unico  delle
          imposte sui redditi [Testo post riforma 2004]),  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  31  dicembre  1986,   n.   302,
          disciplina la «Determinazione  della  base  imponibile  per
          alcune imprese marittime». Al suo  interno,  il  Titolo  II
          riguarda «l'imposta sul reddito delle societa'». 
              - Il testo dell'art. 156  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica n. 917/1986, aggiunto dall'art. 1, comma 1
          del  decreto  legislativo  n.  344/2003  e  successivamente
          modificato dall'art. 10, comma 1, del  decreto  legislativo
          n. 247/2005, cosi' recita: 
              «Art. 156 (Determinazione del reddito imponibile). - 1.
          Il reddito imponibile, determinato  in  via  forfetaria  ed
          unitaria sulla base del  reddito  giornaliero  di  ciascuna
          nave con i requisiti  predetti,  e'  calcolato  sulla  base
          degli importi  in  cifra  fissa  previsti  per  i  seguenti
          scaglioni di tonnellaggio netto: 
                a) da 0 a 1.000 tonnellate di  stazza  netta:  0,0090
          euro per tonnellata; 
                b) da 1.001 a  10.000  tonnellate  di  stazza  netta:
          0,0070 euro per tonnellata; 
                c) da 10.001 a 25.000  tonnellate  di  stazza  netta:
          0,0040 euro per tonnellata; 
                d) da 25.001 tonnellate di stazza netta: 0,0020  euro
          per tonnellata. 
              2.  Agli  effetti  del  comma  precedente,   non   sono
          computati i giorni di  mancata  utilizzazione  a  causa  di
          operazioni  di  manutenzione,   riparazione   ordinaria   o
          straordinaria, ammodernamento e trasformazione della  nave;
          sono  altresi'  esclusi   dal   computo   dei   giorni   di
          operativita'  quelli  nei  quali  la  nave  e'  in  disarmo
          temporaneo. 
              3. Dall'imponibile determinato secondo quanto  previsto
          dai commi precedenti non e' ammessa alcuna deduzione. Resta
          ferma l'applicazione dell'art. 84.». 
              - Il testo  dell'art.  7,  comma  3,  del  decreto  del
          Ministero dell'economia e  delle  finanze  23  giugno  2005
          (Disposizioni  applicative  del  regime  di  determinazione
          della base imponibile delle imprese marittime, di cui  agli
          articoli da 155 a 161 del TUIR - tonnage  tax),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale  4  luglio  2005,  n.  153,  cosi'
          recita: 
              «3. L'obbligo di formazione di cui all'art. 157,  comma
          3, del testo unico, si ritiene assolto laddove il  soggetto
          interessato provveda ad imbarcare un allievo ufficiale  per
          ciascuna delle navi  in  relazione  alle  quali  sia  stata
          esercitata l'opzione o, in alternativa, provveda,  al  fine
          di  assicurare  tale  addestramento,  a  versare  al  Fondo
          nazionale marittimi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 26 novembre 1984, n. 1195, ovvero ad istituzioni
          aventi analoghe finalita' un importo annuo, da determinarsi
          con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti in base al numero delle unita' navali interessate
          e ai costi medi connessi all'attivita' formativa.». 
              - Il testo dell'art. 2 del decreto del Ministero  delle
          infrastrutture   e   dei   trasporti   17   dicembre   2008
          (Determinazione    delle    modalita'    di    assolvimento
          dell'obbligo  di  formazione   a   carico   delle   imprese
          marittime, in attuazione del decreto  del  Ministero  delle
          finanze del 23  giugno  2005),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 19 marzo 2009, n. 65, cosi' recita 
              «Art.   2   (Determinazione   dell'importo    formativo
          alternativo). - 1. L'importo di cui all'art.  1,  comma  2,
          lettere b) e c) e' di euro 22.732,00 su base annua,  ovvero
          di  euro  62,00  su   base   giornaliera,   da   aggiornare
          annualmente in base agli indici annuali ISTAT di variazione
          dei prezzi. 
              2. L'importo di cui al comma  1  e'  versato  entro  il
          termine per il versamento a saldo dell'imposta sul  reddito
          relativa al periodo di imposta per il quale  e'  presentata
          la dichiarazione dei redditi dell'impresa marittima.». 
              - Il testo degli articoli 4 e 6  del  decreto-legge  n.
          457/1997 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo del  settore
          dei trasporti e l'incremento dell'occupazione),  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  31  dicembre  1997,  n.  303  e
          convertito in legge,  con  modificazioni,  dalla  legge  n.
          30/1998 (Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1998, n. 49), cosi'
          recita: 
              «Art. 4 (Trattamento fiscale). -  1.  Ai  soggetti  che
          esercitano l'attivita' produttiva  di  reddito  di  cui  al
          comma 2  e'  attribuito  un  credito  d'imposta  in  misura
          corrispondente  all'imposta  sul  reddito   delle   persone
          fisiche dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro
          autonomo corrisposti al personale di bordo imbarcato  sulle
          navi iscritte nel Registro  internazionale,  da  valere  ai
          fini del versamento delle ritenute alla  fonte  relative  a
          tali redditi. Detto credito non  concorre  alla  formazione
          del reddito imponibile. Il relativo onere e' posto a carico
          della gestione commissariale del Fondo di cui  all'art.  6,
          comma 1. 
              2. A partire dal  periodo  d'imposta  in  corso  al  1°
          gennaio 1998, il reddito  derivante  dall'utilizzazione  di
          navi  iscritte  nel  Registro  internazionale  concorre  in
          misura  pari  al  20  per  cento  a  formare   il   reddito
          complessivo assoggettabile all'imposta  sul  reddito  delle
          persone fisiche e all'imposta  sul  reddito  delle  persone
          giuridiche, disciplinate dal testo unico delle imposte  sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il relativo  onere  e'
          posto a carico della gestione commissariale  del  Fondo  di
          cui all'art. 6 del presente decreto. 
              2-bis. Alla maggiore spesa di cui al comma  2,  pari  a
          lire 15,5 miliardi per il  1998  e  lire  10,5  miliardi  a
          decorrere dal 1999,  si  provvede  mediante  corrispondente
          riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
          triennale 1998-2000, nell'ambito  dell'unita'  previsionale
          di base di parte corrente "Fondo speciale" dello  stato  di
          previsione del Ministero del tesoro, del bilancio  e  della
          programmazione economica per l'anno finanziario 1998,  allo
          scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
          Ministero dei trasporti e della navigazione. 
              2-ter. Gli utili di esercizio, le riserve e  gli  altri
          fondi formati con utili che non  concorrono  a  formare  il
          reddito ai sensi del comma 2, rilevano agli  effetti  della
          determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma
          4 dell'art. 105 del testo unico delle imposte sui  redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917, secondo i  criteri  previsti  per  i
          proventi di cui al numero 1) dello stesso comma.». 
              «Art. 6 (Sgravi contributivi). - 1. Per la salvaguardia
          dell'occupazione della gente di mare, a  decorrere  dal  1°
          gennaio 1998, le imprese armatrici, per il personale avente
          i  requisiti  di  cui  all'art.  119   del   codice   della
          navigazione ed imbarcato  su  navi  iscritte  nel  Registro
          internazionale  di  cui  all'art.  1,  nonche'  lo   stesso
          personale suindicato  sono  esonerati  dal  versamento  dei
          contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge.
          Il relativo onere e' a carico della gestione  commissariale
          del  Fondo  gestione   istituti   contrattuali   lavoratori
          portuali in liquidazione di cui all'art. 1,  comma  1,  del
          decreto-legge  22  gennaio  1990,  n.  6,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 marzo  1990,  n.  58,  ed  e'
          rimborsato su conforme rendicontazione. 
              2. Il contributo di  cui  all'art.  1,  comma  20,  del
          decreto-legge 21 ottobre  1996,  n.  535,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 dicembre  1996,  n.  647,  e'
          prorogato,  per  l'anno  1997,  a  favore   delle   imprese
          armatrici ai sensi ed alle condizioni previste dall'art. 1,
          comma  4,  del  decreto-legge  13  luglio  1995,  n.   287,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 8  agosto  1995,
          n. 343. 
              3. Il contributo di cui al comma 2 si  somma  a  quelli
          concessi  alle  aziende  quali  aiuti  alla  gestione,  per
          ciascun anno solare, anche in base ad altre disposizioni di
          legge. I benefici medesimi, complessivamente,  non  possono
          superare per ciascuna nave il  massimale  fissato  su  base
          annua dall'art. 1 del decreto-legge  18  ottobre  1990,  n.
          296, convertito dalla legge 17 dicembre 1990,  n.  383.  Ai
          fini dell'erogazione del presente beneficio va  assunto  il
          valore medio di  cambio  attribuito  alla  moneta  italiana
          nell'anno cui si riferisce il beneficio medesimo.». 
              -  L'art.  17  della  legge  n.  196/2009   (Legge   di
          contabilita' e finanza pubblica), pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, riguarda  la  copertura
          finanziaria delle leggi.