Art. 24 (Procedimento per indebito rilascio di copie esecutive) 1. Il capo dell'ufficio giudiziario competente, a norma dell'articolo 476 del codice di procedura civile, a conoscere delle contravvenzioni per rilascio indebito di copie in forma esecutiva, contesta all'incolpato l'addebito, a mezzo di atto notificato a cura del cancelliere, e lo invita a presentare per iscritto le sue difese nel termine di cinque giorni. Negli uffici in cui vi e' un solo cancelliere l'atto contenente l'addebito e' comunicato a lui direttamente dal capo dell'ufficio. 2. Il decreto di condanna di cui all'articolo 476 ultimo comma del codice di procedura civile costituisce titolo esecutive per la riscossione della pena pecuniaria a cura del cancelliere.