(Allegato 2 Norme di attuazione del Codice della Giustizia contabile-art. 24)
 
                               Art. 24 
 
       (Procedimento per indebito rilascio di copie esecutive) 
 
 
  1.  Il  capo   dell'ufficio   giudiziario   competente,   a   norma
dell'articolo 476 del codice di procedura civile, a  conoscere  delle
contravvenzioni per rilascio indebito di copie  in  forma  esecutiva,
contesta all'incolpato l'addebito, a mezzo di atto notificato a  cura
del cancelliere, e lo invita a presentare per iscritto le sue  difese
nel termine di cinque giorni. Negli uffici  in  cui  vi  e'  un  solo
cancelliere  l'atto  contenente  l'addebito  e'  comunicato   a   lui
direttamente dal capo dell'ufficio. 
 
 
  2. Il decreto di condanna di cui all'articolo 476 ultimo comma  del
codice di  procedura  civile  costituisce  titolo  esecutive  per  la
riscossione della pena pecuniaria a cura del cancelliere.